LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA
     DI VIDIMAZIONE DELLE PARCELLE
I Colleghi che presentano la parcella per la vidimazione devono consegnare alla segreteria per ottenere il numero di protocollo i seguenti documenti:
  • 3 copie della parcella;
  • breve relazione firmata, esplicativa del lavoro in oggetto per meglio chiarire i modi ed i tempi di svolgimento dell'incarico;
  • l'elenco dei documenti e degli elaborati presentati per la vidimazione;
  • copia della lettera o delibera d'incarico e la relativa convenzione (motivare l'assenza di lettera o delibera);
  • copia delle parcelle precedentemente vidimate;
  • copia di tutti gli elaborati prodotti ed atti a sostenere il computo della notula presentata.
La presenza di tali documenti garantisce il corretto svolgimento delle operazioni di vidimazione da parte della commissione preposta.
Si ricorda che qualora siano stati pagati i diritti di vidimazione sul preventivo di parcella, è necessario effettuare la detrazione in notula.


MAGGIORAZIONE PER INCARICO PARZIALE
     E ADEGUAMENTI ISTAT NEGLI INCARICHI PER PRESTAZIONI URBANISTICHE.
Il Consiglio OAT ha ritenuto di dover affrontare la questione delle parcelle per prestazioni urbanistiche sotto due profili:
1) principio dell’applicazione della maggiorazione del 25% per incarico parziale;
2) modalità di applicazione degli adeguamenti ISTAT.
Quanto al primo punto, l’Ordine è venuto a conoscenza di alcuni casi di colleghi che, a fronte di incarichi professionali ricevuti da pubbliche amministrazioni per prestazioni urbanistiche successivamente non portati a termine per volontà del pubblico committente, si sono visti negare la maggiorazione del compenso dovuto, maggiorazione accettata normalmente de plano per gli incarichi di edilizia parziali;
L’Ordine, basandosi sull’assunto secondo il quale il nocumento derivante al professionista dall’interruzione anticipata dell’incarico sia riscontrabile, in analogia ai casi di prestazioni di tipo edilizio, anche nei casi di prestazioni urbanistiche, ritiene che la maggiorazione in caso di parzialità di incarico sia dovuta in ogni caso, per ogni genere di incarico professionale. Non và taciuto che già il disciplinare-tipo per le prestazioni urbanistiche, predisposto dalla Consulta delle Professioni nel 1983, a proposito di incarichi parziali prevedeva all’art. 12 il dovere di comunicazione da parte dell’Amministrazione, previa delibera, e “la corresponsione dell’onorario relativo al lavoro svolto, aumentato del 25%”. Dello stesso avviso è risultato il parere assunto dal consulente legale dell’Ordine, avv. Gianni Maria Saracco, il quale avrebbe visto nell’art. 18 L. 143/1949 una vera “norma di sistema”.
Quanto al secondo punto, l’Ordine desidera puntualizzare quella che, sempre in riferimento agli incarichi urbanistici, ritiene essere la corretta modalità di applicazione degli adeguamenti ISTAT. Si ritiene che il momento più opportuno cui riferire il calcolo degli adeguamenti sia quello del compimento delle singole prestazioni e non quello, spesso assai antecedente, del conferimento dell’incarico. Anche in questo caso occorre rendere noto che il disposto dell’art. 11 del disciplinare-tipo per le prestazioni urbanistiche predisposto dalla Consulta delle Professioni nel 1983 prevedeva già il calcolo degli adeguamenti al momento del compimento delle varie prestazioni. L’Ordine di Torino ritiene, ad ogni buon conto che, ogni volta in cui le parti stipulino un accordo, pur se in deroga a determinate previsioni di circolari ministeriali in materia, ma pur sempre nel rispetto della legalità, le previsioni pattizie superino quelle della circolare.
Sulla scorta di tutto quanto sopra l’Ordine suggerisce ai colleghi di aver cura di inserire nei disciplinari di incarico l’esplicita clausola che preveda la maggiorazione del 25 % in caso di incarico parziale, così come già suggerito dal suddetto disciplinare-tipo predisposto dalla Consulta delle Professioni, nonché la previsione degli adeguamenti ISTAT calcolati al momento del compimento delle singole prestazioni.
Quelli sovra esposti saranno i principi guida in base a i quali la Commissione Parcelle dell’Ordine vidimerà d’ora innanzi le parcelle per prestazioni urbanistiche.


IL PRIVATO E IL CALCOLO DELLA PARCELLA
La committenza privata ritiene talvolta – erroneamente o addirittura in mala fede – che debba essere stralciata la componente impiantistica dall’importo lavori su cui calcolare l’onorario.
L’art. 15 della Tariffa professionale, come è noto, dispone che “quando per l’esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera – dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione – le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell’opera s’intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo”.
Ora, a fronte di un siffatto dettato normativo, non è assolutamente dato comprendere quale sia la motivazione che conduca la committenza privata a stralciare la componente impiantistica/strutturale dall’importo dei lavori su cui calcolare l’onorario da corrispondere al professionista.
Il legislatore, infatti, ha compiutamente definito la nozione di “consultivo lordo dell’opera” precisando che con essa “si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture” sicché pare evidente che anche la componente impiantistica/strutturale debba essere ricondotta nella nozione di “lavori” così come specificato dal citato art. 15.
Peraltro, siffatta interpretazione letterale, pare essere confermata dalla stessa giurisprudenza pronunciatasi sul punto, la quale ha ribadito che il parametro costituito dal “consuntivo lordo dell’opera” è composto dalla somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte (cfr. Cass. Civ. sez. II, 30 marzo 2000, n. 3904; Cass. Civ., sez. II, 5 novembre 1994, n. 9165; Cass. Civ., sez. II, 4 maggio 1993, n. 5158).


APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE
Il Consiglio OAT ha adottato il 28 maggio 2003 una delibera per riaffermare l'applicabilità della Tariffa professionale dei lavori pubblici aggiornata con decreto ministeriale del 4 aprile 2001. 
Delibera n.  28 maggio 2003 del Consiglio OAT:
"Considerato che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha più volte affrontato il problema dell'applicabilità della tariffa dei lavori pubblici di cui al DM 4/04/01 inviando i pareri degli Organi competenti in materia:


Tali pareri hanno sempre riaffermato la validità del disposto del comma 12 ter dell'art. 17 della legge quadro come aggiornata dalla legge 1/8/2002 n. 166.

Il Consiglio delibera di emettere i pareri di congruità sulle parcelle per i lavori pubblici presentate dai colleghi il cui incarico è posteriore all'entrata in vigore della legge 166/02 (18/8/2002) solo se tali notule vengono formulate seguendo le direttive del CNAPPC.



COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI RELATIVA A PARCELLE IN CONTENZIOSO
L'eliminazione dell'obbligo di vidimazione da parte degli Ordini Professionali delle parcelle indirizzate ad Enti Pubblici realizzate con finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti ha drasticamente ridotto il numero delle parcelle sottoposte agli Ordini per essere vidimate.
Sono quindi aumentati fortemente l'incidenza sul totale e sensibilmente il numero in assoluto di parcelle in contenzioso cioè di parcelle per il cui pagamento è in atto o è prevista una controversia per lo più legale.
Nel contempo sono aumentate le contestazioni di parcelle da parte di clienti in lite con professionisti, le richieste di audizione e le istanze di revoca o quanto meno di revisione di vidimazione già rilasciate.
Si avverte pertanto chiaramente l'esigenza di procedere con attenzione più approfondita e cautela più spiccata e con maggior rigore anche formale nella disamina delle parcelle in odore di contenzioso.
Si ricorda al riguardo che la liquidazione delle parcelle da parte dell'ordine non costituisce affatto accertamento di un diritto a percepire il compenso in esse esposto ma soltanto certificazione di congruità in quanto si limita a verificare che gli onorari ed i rimborsi spese esposti sono calcolati in conformità alla legge 143 e s.m.i. sulla Tariffa Professionale, in relazione al tipo di opere in oggetto ed alle prestazioni risultanti, dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta dall'estensore della parcella.
Ciò senza entrare nel merito della sussistenza e dell'estensione dell'incarico, della pertinenza ad esso delle prestazioni addotte, e della loro validità e qualità, argomenti che sono tutti di precipua pertinenza della Magistratura ordinaria la quale soltanto ha i titoli, i poteri ed i mezzi per giudicare nel merito.
Inoltre l'Ordine non può tenere conto di eventuali precedenti pattuizioni che inducono a risultati differenti da quelli risultanti dall'applicazione delle norme di legge, questione anch'essa di competenza della Magistratura in quanto implica il contrasto fra la facoltà di libera pattuizione ed il disposto della legge 340/76 sui minimi tariffari.
L'Ordine potrà intervenire tutt'al più in sede disciplinare qualora risultino inequivocabilmente violazioni delle Norme di Deontologia Professionale in vigore (art. 14) per mancato rispetto della Tariffa professionale e art. 36 qualora i ribassi rispetto alla Tariffa si configurassero come scorretta concorrenza nei confronti di altri colleghi.
Si rende comunque necessario che le parcelle in contenzioso siano redatte nel più scrupoloso rispetto dell'esigenza di precisare - anche in eventuali allegati - le fonti di tutti i dati esposti ed i riferimenti a tutte le norme di legge applicate ed esattamente riferibile alla fonte normativa invocata.
Si è quindi predisposto l'allegato:

(quanto meno delle parcelle più ricorrenti riguardanti opere della classe I edilizia civile) e si invitano tutti i Colleghi che abbiano in atto o prevedono un contenzioso con i propri Clienti ad attenersi strettamente all'esempio. La Commissione congiunta Parcelle-Contenzioso dell'Ordine si tiene a disposizione - previo appuntamento telefonico - per fornire ulteriori chiarimenti in proposito.


Questa pubblicazione vuole costituire un primo capitolo di una lettura esplicativa del Tariffario Professionale e della Guida alla compilazione delle parcelle edita dal Consiglio Nazionale Architetti.
COEFFICIENTE PER C.P.I.
Coefficiente di aggiornamento ISTAT per parcelle relative alla pratica di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi come indicato al punto 17.1 delle "Note informative per la stesura della parcella professionale".Si fa presente che per gli anni 98, 99 e 2000 si è fatto riferimento all'indice Istat del mese di dicembre dell'anno precedente perché si dovrebbero attendere tempi lunghi per effettuare l'aggiornamento in attesa della riformulazione del paniere.


TASSI DI SCONTO
Ai sensi dell'art. 9 della L. 143/1949 (Tariffa professionale), oltre i sessanta giorni dalla presentazione della specifica devono essere effettuati i pagamenti a saldo della stessa: " ... dopodiché sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ...", di seguito elencato per periodi di validità.


SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
Si fa presente che la misura degli interessi legali è, tra l'altro, rilevante ai fini della misurazione degli interessi per ritardato pagamento, previsti dagli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto del Ministero dei LL.PP., e dovuti agli appaltatori di lavori pubblici, nonché ai fini della redditività, a favore dell'inquilino, delle somme vincolate a cauzione per i contratti di affitto.


 ANNOTAZIONI NECESSARIE PER COMPENSI A VACAZIONE
Quando un professionista stabilisce che per lo svolgimento di un incarico non vi sono altre possibilità di valutazione della parcella se non attraverso il conteggio delle ore, è bene che effettui annotazioni puntuali delle ore impiegate nell’attività a favore del committente.
Esiste al riguardo una recente sentenza del Giudice del Tribunale di Torino relativa ad una causa in cui la parcella dell’architetto conteneva dei compensi a vacazione.
Riportiamo uno stralcio della sentenza: “La precisa documentazione delle attività svolte e del tempo impiegato, allorquando il professionista pretende di essere pagato a tempo, risponde innanzitutto ad una esigenza di trasparenza nei confronti del committente e si riflette sulla forza probatoria della pretesa; infatti, se il professionista documenta su un suo registro i tempi impiegati in attività a favore di un determinato cliente, via via che effettivamente svolge le varie attività, la prova testimoniale sulla veridicità di tali annotazioni è plausibile e pienamente ammissibile, a differenza che nel caso in esame nel quale solo a posteriori il convenuto opposto espone un generico elenco di riunioni o telefonate senza alcun riscontro concreto, pretendendo di dimostrare il suo compenso a tempo sulla base di testimonianze che non possono che essere generiche sul punto. Nell’ambio dell’attività professionale svolta, ad esempio, da consulenti legali di altri Stati è d’uso il compenso a tempo ed è prassi la precisa annotazione delle ore impiegate dal consulente man mano che vengono effettivamente svolte le attività a favore del cliente, si che questi può quindi controllare la veridicità di quanto esposto e di quanto richiesto e formulare eventualmente contestazioni specifiche.”


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