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NEWS FISCALI

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA
E’ stata pubblicata (Suppl. Ord. alla G.U. 30.11.2007) la legge 29/11/2007 n. 279 cosiddetto decreto fiscale “collegato alla finanziaria”. Segnaliamo alcune tra le principali disposizioni che possono essere di interesse per gli iscritti all’Ordine.

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Confermata la disposizione che le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,00 debbono verificare se il beneficiario sia inadempiente ad obblighi di pagamento di cartelle per un ammontare complessivo almeno pari all'importo medesimo. In caso affermativo l'amministrazione non procede al pagamento e segnala al competente agente della riscossione la circostanza.
Le nuove norme sui pagamenti delle PA, che coinvolgono anche la riscossione dei crediti che professionisti vantano nei confronti delle pubbliche amministrazioni per prestazioni a qualsiasi titolo effettuate, saranno applicabili solamente dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale che dovrà individuarne le modalità attuative.
E’ previsto che anche le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute al controllo della morosità del beneficiario, prima di effettuare pagamenti.
Segnaliamo infine che con il decreto ministeriale possa essere innalzata, in misura comunque non superiore al doppio, o abbassata la soglia di Euro 10.000,00 che fa scattare l'applicazione delle norme commentate.

Individuazione dei Fabbricati rurali
L'art. 42-bis modifica l'art. 9, comma 3, della L. 133/1994, che definisce in quali casi i fabbricati possono definirsi rurali.

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica
Viene confermato il finanziamento, entro il limite di 550 mln di euro per l'anno 2007, di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica nei Comuni capoluoghi di provincia, in quelli con essi confinanti aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE n. 87/2003.
Il finanziamento è destinato in via prioritaria al recupero ed all'adattamento funzionale di alloggi esistenti non occupati di proprietà degli ex IACP e dei Comuni, nonché all'acquisto, alla locazione, ed eventualmente anche alla costruzione di nuovi alloggi.

Certificazione energetica interventi pubblici
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, l'art. 26, comma 1-bis, prevede che i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonchè da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita` prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita` di certificazione saranno definite con decreto del Ministro dell’ambiente

14/12/07

ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Come è noto entro il 15 ottobre vanno inviati all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei clienti e fornitori dell'anno 2006.
Con la circolare n. 53/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tutti i professionisti sono esonerati dall'obbligo di inviare gli elenchi di clienti e fornitori per l'anno 2006.

12/10/07

STUDI DI SETTORE
Come è noto gli studi di settore possono presentare anomalie e imperfezioni, riconosciute dalla stessa Amministrazione finanziaria, che rappresentano, per il contribuente, valide giustificazioni agli scostamenti dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti.
L’Agenzia delle entrate con il comunicato stampa 28/06/2007, ha predisposto un elenco di riferimento aperto ed integrabile delle cause che giustificano l’eventuale non congruità rispetto alle risultanze degli studi di settore: cause che è possibile evidenziare nel campo “annotazioni” del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.
Tali annotazioni possono essere altresì attestate dal professionista, dal responsabile del caf imprese o dai dipendenti e funzionari delle associazioni a ciò abilitati.
L’elenco delle situazioni indicate nel comunicato risulta utile per i contribuenti non congrui, in quanto consente loro di indicare in anticipo le motivazioni del mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Riportiamo l’elenco esemplificativo (non esaustivo) del comunicato formulato dall’Agenzia delle Entrate.


NON NORMALITÀ ECONOMICA RIFERIBILE A SINGOLI INDICATORI
Incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali
- vendita di beni strumentali nel corso dell’anno;
- rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati;
- rilevanza di costi per beni in leasing;
- altro (da descrivere).

Rotazione del magazzino o durata delle scorte
- consistenti approvvigionamenti “debitamente documentati” di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (es. previsioni di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori,ecc..);
- significativa riduzione della clientela di riferimento;
- altre situazioni particolari (da descrivere).

Valore aggiunto per addetto
- ciclo produttivo pluriennale (es. l’impresa non ha realizzato la vendita dell’immobile in corso di costruzione);
- strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (es. piccole immobiliari di gestione);
- periodo di imposta inferiore ai 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso del titolare ;
- presenza significativa di apprendisti;
- compensi corrisposti a soci amministratori e ad amministratori non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (spese per lavoro dipendente);
- significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura patrimoniale;
- numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore (desunte dal Mod. DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative (es. esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia ecc. con indennità a carico del datore di lavoro);
- altro (da descrivere).

Redditività dei beni strumentali
- ciclo produttivo pluriennale (es. l’impresa che non ha realizzato la vendita dell’immobile in corso di costruzione);
- investimenti operati in fase di avvio dell’attività che non hanno dato luogo a ricavi;
- utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati;
- altro (da descrivere).


MARGINALITÀ ECONOMICA
Situazioni riferibili a condizioni soggettive del titolare
- età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta;
- stato di salute del titolare;
- attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente;
- altro (da descrivere).

Situazioni riferibili all’impresa
- ridotte dimensioni della struttura;
- assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete;
- assenza di personale dipendente e collaboratori;
- assenza di spese per formazione professionale;
- assenza di spese per promozione dell’attività (es. pubblicità, propaganda, ecc.);
- impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi;
- debole competitività dei prodotti/servizi erogati;
- altro (da descrivere).

Situazioni riferibili al mercato
- clientela privata di fascia economicamente debole;
- scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (es. terzisti);
- incapacità/impossibilità di diversificare la clientela;
- ridotta articolazione del processo produttivo;
- situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una riconversione;
- altro (da descrivere).

Localizzazione d’impresa
- area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico;
- scarsa presenza di infrastrutture, ecc.;
- situazione di impedimento al normale svolgimento dell’attività (es. ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell’attività o altro);
- altro (da descrivere);


ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI O SPECIFICHE CHE POSSONO RENDERE NON ATTENDIBILI LE RISULTANZE DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI
Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle specifiche situazioni che hanno connotato l’esercizio di impresa (es. non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l’accessibilità al luogo di esercizio dell’attività, delocalizzazioni delle attività produttive da parte del committente, ecc.). In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le specifiche situazioni giustificative degli scostamenti dalle risultanze del singolo studio di settore, previste dalla prassi amministrativa.

14/09/07

IVA AUTO
Con la decisione del Consiglio Ue, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L-165/33 del 27 giugno 2007, l’Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini professionali, in deroga all’art. 168 della Direttiva 2006/12/Ce.
Pertanto i professionisti potranno detrarre l’IVA sulle spese relative all’auto sino ad un massimo del 40%.
Il nuovo limite alla detrazione dell’imposta che si applica dal 27 giugno 2007 sarà valido fino all’entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliranno quali spese relative ai mezzi di trasporto non possono beneficiare della detrazione totale dell’imposta e, comunque, al massimo entro il 31 dicembre 2010.

07/09/07

IRAP E PROFESSIONISTI
La Corte di Cassazione sta cercando di dare una soluzione unitaria alla nota questione Irap e professionisti. Se infatti tutte le società devono corrispondere l'Irap per previsione legale assoluta (art. 3 D.Lgs. 446/1997), per i professionisti non è la semplice apertura della partita Iva a determinare la debenza dell'Irap, ma l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata.
Con le undici sentenze depositate il 16 febbraio 2006 (prime di un gruppo di quasi novanta) la Corte di Cassazione ha stabilito che, purché non abbiano un minimo di organizzazione, i professionisti non pagano l'Irap. Quasi tutte le decisioni fanno riferimento a un principio di diritto preciso: perché ci sia organizzazione occorre che il professionista "sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
Costituisce comunque onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate.
Con la sentenza 3682/07 la corte di Cassazione ha però escluso il rimborso dell'Irap ai contribuenti che abbiano presentato la richiesta di condono.
L'importanza delle sentenze del 16 febbraio è innegabile. Il legislatore non potrà che prendere in giusta considerazione le indicazioni della Cassazione come orientamento per le future proposte legislative in materia di Irap.

02/03/07

GESTIONE SEPARATA INPS - NUOVE ALIQUOTE
Con la circolare n. 7 dell'11 gennaio 2007, l'Inps fornisce la misura delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2007 per i soggetti iscritti alla Gestione separata, mentre il massimale e il minimale contributivi 2007 sono indicati nel Messaggio n. 2647 del 31/01/2007.

  • I contributi dovuti dai soggetti(non pensionati) iscritti alla Gestione separata Inps e contemporaneamente ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria passano dal 10% al 16% fino ad euro 87.187,00.
  • I contributi dovuti dai soggetti (non pensionati) iscritti alla Gestione separata Inps e privi di altra copertura previdenziale, in quanto non iscritti contemporaneamente ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria, dal 1° gennaio 2007 saranno del 23,50% fino ad euro 87.187,00.
  • I contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata Inps che percepiscono un reddito da pensione diretta o indiretta sono dal 1° gennaio 2007 pari al 16% fino ad euro 87.187,00.
Nella circolare n. 7/2007 l'Inps conferma che, anche con riferimento alle nuove aliquote contributive, l'onere contributivo deve essere ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore/lavoratore.
Inoltre, resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del 4% a favore dei lavoratori autonomi privi di Cassa di categoria.

23/02/07

RECUPERO DELL’IVA NON DETRATTA SULLE AUTOVETTURE
La sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-228/05 del 14/09/2006 ha sancito l’illegittimità rispetto alla Sesta Direttiva Ue 77/388 del 1977 del divieto di detrazione dell’Iva sulle auto utilizzate da imprese e professionisti. Pertanto i contribuenti hanno diritto di disapplicare il divieto e di ricalcolare l’imposta detraibile.
Per ottenere il rimborso dell’Iva non detratta sulle auto per effetto della normativa nazionale i contribuenti dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, entro il 15/12/2006, esclusivamente in via telematica, un’istanza conforme al modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (D.L. 258/2006 in vigore dal 15/09/06).
Con il medesimo provvedimento saranno individuati i dati e i documenti che i contribuenti interessati dovranno indicare o predisporre a base dell’istanza di rimborso.
E’ importante sottolineare che la detraibilità dell’Iva sulle autovetture determina effetti di segno contrario sulle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’Irap. In sostanza l’effetto è originato da minori ammortamenti, spese di funzionamento e manutenzione deducibili: infatti, il costo ai fini dell’ammortamento diminuisce della parte di Iva che diviene detraibile, così come si riduce l’importo dei costi di gestione, rappresentati da spese di funzionamento e di manutenzione.
In buona sostanza, l’Iva non detratta è diventata un maggior costo deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
La procedura di rimborso istituita dal decreto riguarda l’Iva sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati dall’1/1/2003 al 13/09/06. Il decreto esclude inoltre le procedure di detrazione e di compensazione dell’Iva previste dagli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972 ammettendo solo la via del rimborso.
Per il futuro, e quindi per la disciplina sulla detraibilità da applicare, a decorrere dal 14/09/2006 su acquisti e costi di esercizio delle auto, il Legislatore italiano dovrà fissare una idonea percentuale di detraibilità forfetaria.

PAGAMENTO F24 ON LINE - PROROGA
E’ stato annunciato il differimento al 1° gennaio 2007 dell’invio del modello F24 on line per gli autonomi e per i professionisti. Sarà quindi a partire da tale data che il pagamento di imposte e contributi da parte dei professionisti potrà essere effettuato solo con l’F24 telematico.


06/10/06


NUOVO REGIME DELLE PERDITE PER I PROFESSIONISTI

Ante manovra
Secondo l’art. 54 comma 1 del DPR 917/1986 nel testo antecedente alle modifiche del DL 223/2006 concorrevano al reddito di lavoro autonomo tutti i compensi in denaro, in natura o sotto forma di partecipazioni con il riconoscimento in deduzione delle spese inerenti del periodo di imposta.
Inoltre, secondo l’art. 8 previgente, le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni potevano essere utilizzate a riduzione del reddito complessivo, sino a concorrenza di quest’ultimo, mentre l’eccedenza di perdite non utilizzata non poteva essere riportata ai successivi periodi di imposta.
Anche nel casso dell’esercizio della professione in forma associata è tradizionalmente riconosciuta la prevalenza dell’apporto intellettuale del singolo professionista rispetto a quello organizzativo, pertanto emerge ai fini fiscali un reddito di lavoro autonomo, che viene applicato pro quota ad ogni partecipante.

Nuove regole del DL 223/2006
Le modificazioni coinvolgenti i professionisti apportate dal DL comprendono una nuova disciplina delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze e della tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione di clientela o di altri elementi immateriali.
  • l’art. 36, comma 27, D.L. 223/2006, ha mutato le modalità di utilizzo delle perdite fiscali dei lavoratori autonomi uniformandole con quelle previste per le imprese in contabilità ordinaria; anche per tali soggetti, quindi, le perdite evidenziate in dichiarazione potranno essere utilizzate in diminuzione dei redditi delle stessa categoria e, in caso di incapienza, riportate ai periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto. Inoltre divengono illimitatamente riportabili anche le perdite realizzate dai professionisti nei primi tre periodi di imposta. Le perdite delle associazioni professionali si imputano (anziché sottrarsi, come stabiliva la vecchia versione della norma) a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’art. 5 del DPR 917/1986, ovvero proporzionalmente alla quota di partecipazione;
  • ai sensi dell’art. 36, comma 32, D.L. 223/2006, concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, realizzate mediante cessione a titolo oneroso, oppure mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni, oppure ancora nel caso in cui i beni siano autoconsumati o destinati a finalità esterne all’esercizio dell’arte o professione; la plus/minusvalenza risulta dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato o, se manca il corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato; circa la possibilità di rateizzare l’eventuale plusvalenza, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E non lo ritiene possibile;
  • l’art. 36, comma 29, lettera a), n. 1, D.L. 223/2006, disciplina l’ipotesi della cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività professionale (ad. esempio il marchio), prevedendo che i relativi corrispettivi percepiti concorrono al reddito di lavoro autonomo del professionista; Questi corrispettivi se percepiti in unica soluzione, sono soggetti a tassazione separata per effetto dell’introduzione della lettera g-ter, nel comma 1 dell’art. 17 del TUIR.


29/09/06


RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AGEVOLATE
Il quadro che emerge dalle recenti modifiche alla disciplina delle ristrutturazioni edilizie agevolate è il seguente:

a) detrazione irpef 36% e aliquota Iva al 10%
con decorrenza dalle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dall’1/1/2006 e fino al 31/12/2006 la percentuale di detrazione Irpef si riduce dal 41% al 36%. Parallelamente viene ripristinata, per le prestazioni fatturate dal 1/10/2006 e fino al 31/12/2006 l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% in riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa.
Si ricorda che l’aliquota Iva del 10% è sempre applicabile agli interventi in dipendenza di contratti d’appalto aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia effettuati su qualsiasi tipologia di immobili (art. 127 quaterdecies tabella allegata al DPR 633/1972).
Non rileva la circostanza che i lavori siano stati eseguiti prima dell’1/10/2006 infatti le prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Pertanto, qualora anteriormente al verificarsi di tale evento o indipendentemente da esso, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

b) limite di spesa di euro 48.000 riferito ad ogni singola abitazione
sempre con riferimento alle spese sostenute dall’1/10/2006 al 31/12/2006, è stato fissato il nuovo limite di spesa per ogni singola abitazione pari ad euro 48.000.
Quindi il limite sul quale calcolare la detrazione Irpef è ora fissato espressamente nella misura massima e complessiva in relazione all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

c) indicazione separata della manodopera nelle fatture emesse dal 4 luglio 2006;
viene introdotta una nuova condizione, a pena di decadenza del beneficio fiscale, per poter detrarre il 41% o il 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio residenziale, e cioè nelle fatture delle opere eseguite deve essere esposto distintamente il corrispettivo riferito alla manodopera rispetto a quello riferito ai beni utilizzati.
Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione del comma 20 dell’art. 35, si rende applicabile in relazione alle spese sostenute dal 4/07/2006, data di entrata in vigore del decreto.


22/09/06


I RIMBORSI DI VITTO E ALLOGGIO SENZA LIMITE DEL 2%
Per effetto dell’intervento della manovra Fisco-Bersani nell’art. 54 del TUIR, a fronte di una integrale tassazione come compensi in natura dei rimborsi percepiti dal professionista, è garantita, in capo a tale soggetto, la deducibilità integrale delle spese riaddebitate al committente che le aveva anticipate.
La fattispecie è stata di recente oggetto di un approfondimento delle Entrate con il quale è stato confermato l’orientamento secondo cui, in generale, in caso di rimborsi spese ai professionisti i costi sostenuti dal lavoratore autonomo, nell’esercizio della propria attività, concorrono a determinare l’ammontare del corrispettivo addebitato al committente (con assoggettamento a ritenuta). L’Agenzia ha ulteriormente chiarito che questi rimborsi assumono rilevanza reddituale per il professionista anche quando le spese, ad esempio di vitto ed alloggio, siano sostenute direttamente dal committente. Pertanto, la definizione di compenso ricomprende anche le spese sostenute direttamente dal committente, se connesse all’incarico professionale assegnato.
La modifica normativa consente al professionista di non sottostare al limite del 2% di compensi per la deducibilità delle spese di vitto ed alloggio riaddebitate al committente. Meno chiara risulta essere la disciplina della deducibilità in capo al committente, la procedura prevista dalla circolare 28/E punto 38 dell’Agenzia delle Entrate parrebbe essere la seguente:
- la società committente che anticipa le spese riceverà una fattura ad essa intestata e con riferimento al professionista che ha usufruito del servizio;
- la società committente non deduce i costi in parola e invia copia della documentazione di spesa al professionista, indicando i costi effettivamente sostenuti;
- il professionista aumenta la sua parcella dell’importo delle spese pagate dalla società committente (assoggettando il tutto ad iva e a ritenuta d’acconto);
- registrando la parcella del professionista la società committente si deduce le somme anticipate, in quanto comprese nel compenso professionale;
- per il professionista le spese a lui indicate saranno integralmente deducibili (si ritiene utilizzando copia delle stesse);.
La circolare non lo precisa ma naturalmente la società corrisponderà al professionista quanto indicato nella sua parcella al netto delle spese anticipate per suo conto.

22/09/06


PAGAMENTO F24 SOLO ON LINE
Per i titolari di partita Iva dal 1° ottobre il pagamento di imposte e contributi potrà essere effettuato solo con l’F24 telematico, utilizzando uno dei seguenti canali:

- F24 on line
L’F24 consente al contribuente di pagare direttamente tramite il sito Internet Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
E’ necessario che il contribuente sia titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato la convenzione con l’Agenzia delle Entrate. L’elenco delle banche convenzionate è consultabile sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.it.
Per motivi di sicurezza il servizio Fisconline utilizza una connessione protetta, pertanto è necessario configurare il browser per abilitarlo al protocollo sicuro Ssl. Le istruzioni per la configurazione del programma di navigazione sono riportate sul sito www.fisconline.agenziaentrate.it.
Per accedere ai servizi dell’F24 on line il contribuente deve richiedere il codice pin dal sito di Fisconline o, in alternativa, recarsi presso un ufficio delle Entrate, muniti di documento di riconoscimento.
Se l’importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, è necessario indicare anche le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari per l’addebito delle somme dovute.
E’ possibile poi ricevere una ricevuta dell’invio del modello entro 24 ore dall’invio e una ricevuta dell’addebito sul conto corrente dopo 10-12 giorni dalla scadenza. Inoltre dopo altri 10-12 giorni viene ricevuta dal contribuente su carta, tramite il servizio Postel, la ricevuta dell’esito dell’addebito sul conto corrente insieme al modello F24 inviato.

- F24 cumulativo
L’F24 cumulativo permette di pagare il modello tramite gli intermediari abilitati ad Entratel.
Anche in questo caso è necessario che il contribuente sia titolare di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato la convenzione con l’Agenzia delle Entrate. L’elenco delle banche convenzionate è consultabile sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.it.
L’intermediario deve stipulare una convezione con l’Agenzia delle Entrate e deve acquisire dal proprio assistito l’autorizzazione a trasmettere all’agenzia delle entrate l’F24 cumulativo e ad addebitare l’importo del modello nel conto corrente del cliente.
E’ possibile poi ricevere una ricevuta dell’invio del modello entro 24 ore dall’invio e una ricevuta dell’addebito sul conto corrente dopo 10-12 giorni dalla scadenza. Inoltre dopo altri 10-12 giorni viene ricevuta dal contribuente su carta, tramite il servizio Postel, la ricevuta dell’esito dell’addebito sul conto corrente insieme al modello F24 inviato.

- F24 tramite servizio bancario Cbi
L’F24 si può pagare attraverso il servizio bancario Cbi.
Per poter acceder al servizio F24 tramite home banking è necessario aprire un conto corrente presso una delle banche aderenti al servizio di Corporate banking interbancario, come definiti dall’Associazione bancaria italiana. L’elenco completo delle banche che offrono il servizio è consultabile sul sito www.acbi.it. E’ necessario anche acquistare un personal computer, collegarlo a Internet e richiedere l’attivazione ai servizi web offerti dalla banca, tra i quali vi deve essere l’F24 telematico tramite lo standard Cbi.
Per il pagamento diretto dell’F24 in generale è necessario digitare i dati indicati nella delega di pagamento F24 nella sezione del sito Internet della propria banca. Effettuare l’autorizzazione al pagamento e procedere all’invio del modello. La ricevuta dell’invio, come quella dell’avvenuto addebito, potrà arrivare in via telematica, per e-mail e/o per posta ordinaria.
La banca provvede automaticamente a raggruppare per scadenza le deleghe in tempi diversi, effettuando tutti gli addebiti alla data di pagamento indicata dal cliente pertanto non è necessario inviare la delega il giorno stesso della scadenza.

Se mancano fondi sul conto corrente?
Da ottobre il mancato addebito del modello nel conto per indisponibilità di denaro o per errore del numero di conto corrente di un codice tributo verrà comunicato all’intermediario, nel caso di F24 cumulativo, o al contribuente, nel caso di F24 on line, alcuni giorni dopo la scadenza. In questa maniera il contribuente sarà obbligato a effettuare il ravvedimento operoso per sanare l’omesso versamento.
Nel caso invece di pagamento del modello tramite il servizio Cbi degli Istituti di Credito abilitati, il mancato addebito del modello nel conto per indisponibilità di denaro viene subito comunicato al contribuente.



08/09/06


DECRETO BERSANI:
REGIME DI FRANCHIGIA DALL’IVA
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 introduce all’articolo n. 37, commi 15, 16 e 17 un regime di franchigia dall’Iva per i soggetti passivi marginali.
Viene introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2007, un regime di franchigia dall’Iva per i soggetti passivi marginali, come consentito dall’art. 24 della sesta direttiva.

Vediamo gli aspetti principali, segnalando che il testo dell’articolo si rivela impreciso, in considerazione della prevista applicazione del nuovo regime dal periodo di imposta 2007, per cui dovranno essere apportate delle correzioni in sede di conversione in legge (specie con riguardo al meccanismo della rettifica delle detrazioni).

Soggetti ammessi
Al regime di franchigia sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.

Vantaggi del regime
I contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi, salvo quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi naturalmente non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate, né detrarre quella sugli acquisti.

Soggetti esclusi
Sono esclusi dal regime di franchigia i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e quelli non residenti. Sono inoltre esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

Procedimento
Ai soggetti che applicano il regime di franchigia viene assegnata una partita Iva speciale. Coloro che iniziano l’attività, se ritengono di rientrare nel nuovo regime e intendono avvalersene lo comunicano all’agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività. E’ comunque possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari; l’opzione è valida per almeno tre anni, dopo di che si estende annualmente sino a revoca. Sia l’opzione che la revoca vanno comunicate con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Adempimenti
I soggetti che applicano il regime di franchigia trasmettono telepaticamente all’agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Essi possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio competente, ma in questo caso dovranno dotarsi di una apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei, per la connessione con il sistema informativo dell’agenzia.

Rettifica delle detrazioni
Chi si avvale del regime di franchigia deve effettuare la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 3, del dpr 633/1972; in pratica deve restituire l’imposta detratta sui beni giacenti e sui servizi non utilizzati, dato che saranno impiegati in attività senza diritto di detrazione. L’Iva dovuta per effetto della rettifica, deve essere versta in tre rate annuali da corrispondere entro il termini previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la modifica.

Transito nel regime speciale
Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’Iva è applicata nei modi ordinari occorre tenere conto anche dell’eventuale imposta relativa alle operazioni a esigibilità differita, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Inoltre, l’eventuale eccedenza detraibile emergente da tale dichiarazione, ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso in presenza dei presupposti indicati nel terzo comma dell’art. 30 del dpr 633/72, è utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/97.

Acquisti intracomunitari
I soggetti che si avvalgono del regime speciale, qualora effettuino acquisti intracomunitari, oppure altre operazioni per le quali sono debitori dell’Iva (es. acquisti da non residenti), sono tenuti a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Fuoriuscita dal regime
Il regime di franchigia cessa di applicarsi a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti per l’ammissione, ovvero dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera i 10.500 euro. In questa seconda ipotesi sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti del periodo stesso.

Cessioni intracomunitarie
Viene integrato l’art. 41 del dl 331/93, prevedendo che le cessioni verso altri stati membri effettuate dai soggetti che si avvalgono del nuovo regime di franchigia non costituiscono cessioni intracomunitarie.



DAL 2007 CAMBIA IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, detto “decreto Bersani”, tra le molte novità introdotte ha anche modificato le scadenze degli adempimenti fiscali a partire dall’anno 2007.
Tempi più stretti per tutti. Tempi, tuttavia, che potrebbe essere impossibile rispettare viste le novità che ogni legge finanziaria introduce. Ecco le scadenze del nuovo calendario:

I sostituti di imposta:
28 febbraio – consegna del modello Cud ai lavoratori dipendenti
31 marzo – presentazione modello 770 semplificato e ordinario

Società di capitali:
31 luglio – invio solo in via telematica del modello unico
31 luglio – invio solo in via telematica delle dichiarazione Iva
16 giugno o luglio – versamento delle imposte

Persone fisiche:
30 giugno – invio del modello unico su supporto cartaceo per le persone fisiche che hanno realizzato un volume d’affari inferiore o uguale a 10.000 euro
31 luglio – invio del modello unico in via telematica per le persone fisiche con volume d’affari superiore ai 10.000 euro
16 giugno – versamento delle imposte dirette

14/07/06


NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “BERSANI”
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 introduce ulteriori importanti novità riguardanti gli aspetti fiscali dell’attività dei liberi professionisti. Novità che sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto “Bersani”.

Valore degli immobili compravenduti
Art. 35, commi 2, 3 e 4
Gli uffici finanziari potranno rettificare i corrispettivi e i ricavi dichiarati per le vendite di immobili basandosi sul valore di mercato Più precisamente per quanto riguarda l’Iva (ma la disciplina è sostanzialmente analoga per il comparto reddituale) si stabilisce che per le cessioni di beni immobili e relative pertinenze, la prova certa e diretta che consente all’ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente indipendentemente dall’ispezione contabile si intende raggiunta anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza di quelle dichiarate sono desunte sulla base del valore normale dei beni.

Iva sugli appalti
Art. 35, commi 5 e 6
Sulle prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nonché nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, l’Iva non dovrà essere addebitata dal committente, ma auto applicata dal committente. Ma solo dopo che la Commissione europea avrà dato parere favorevole.

Iva sui fabbricati
Art. 35, comma 8
Diventano esenti le locazioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale, inclusi quelli strumentali per natura, nonché quelli abitativi locati dalle imprese costruttrici in attesa della vendita. Inoltre l’esenzione è applicabile ora anche alle locazioni finanziarie.
Anche per quanto riguarda le cessioni di fabbricati si estende l’ambito dell’esenzione iva e dell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro. L’Iva continua ad applicarsi soltanto alle cessioni di fabbricati poste in essere dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero purché effettuate entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. Al di fuori di tale ipotesi le cessioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale e da chiunque effettuate diventano operazioni esenti.

Rettifica della detrazione
Art. 35, comma 9
Corollario delle modifiche al regime Iva delle cessioni e locazioni di immobili è l’obbligo di rettifica della detrazione operata precedentemente, in quanto le operazioni esenti non consentono la detrazione a monte. L’imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in tre rate annuali, da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell’acconto Iva di dicembre. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione o con l’utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. In caso di mancato versamento di ogni singola rata si applica la sanzione del 30% e si procede alla riscossione coattiva.

Conti correnti dei professionisti
Art. 36, comma 12
Viene introdotto l'obbligo per i liberi professionisti di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Inoltre i compensi in denaro per l'esercizio di attività professionali devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

Detrazione 41% su ristrutturazioni
Art. 35, commi 19 e 20
Nel regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 41%) l’applicazione della norma è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dall’entrate in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga esposto separatamente il costo della manodopera.

Compravendite immobiliari
Art. 35, commi 21, 22 e 23
Con la Finanziaria 2006 venne introdotta la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari al 12,50% per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari e di considerare come base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in casi di cessioni di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, il valore catastale al posto del corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili connessi all’applicazione di tale norma erano ridotti del 20%. Il decreto Bersani prevede l’obbligo di indicare comunque nell’atto il corrispettivo pattuito; inoltre eleva al 30% la percentuale di riduzione degli onorari notarili.
Inoltre è previsto l’obbligo di dichiarare le modalità di pagamento del corrispettivo e l’eventuale intervento di un mediatore e l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, nonché le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l’indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare.

Responsabilità appaltatore
Art. 35, commi 28-34
Viene introdotta la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per il versamento dell’Iva , delle ritenute e dei contributi dovuti dal subappaltatore. Obbligo per il committente di verificarne (pena sanzione amministrativa) il regolare pagamento.

Nozione di area edificabile
Art. 36, comma 2
Viene sancita in via normativa la nozione di area edificabile che riguarda sia le imposte sui redditi che le imposte indirette. Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Autovetture e ammortamenti
Art. 36, commi 5 e 6
Viene preclusa la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati in relazione alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli.

Ammortamenti sugli immobili
Art.36, commi 7 e 8
Il Valore dei terreni e delle aree occupate da fabbricati strumentali dovrà essere scorporato dal valore dell’immobile e non potrà essere ammortizzato.

Ritenuta d’acconto
Art. 37, comma 1
La variazione normativa aggiunge tra i soggetti tenuti all’effettuazione della ritenuta d’acconto nel caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

Elenchi clienti e fornitori
Art. 37, commi 8 e 9
Dall’anno prossimo i contribuenti dovranno presentare all’agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti nei cui confronti hanno emesso fatture (elenco clienti) e l’elenco presso i quali hanno effettuato acquisti rilevanti per l’Iva (elenco fornitori) nel corso del periodo d’imposta precedente.

Regime di franchigia Iva
Art. 37, commi 15, 16 e 17
Viene introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2007, un regime di franchigia dall’Iva per i soggetti passivi marginali. Sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.

Rilascio del numero di partita Iva
Art. 37, commi 18, 19 e 20
Dal 1° settembre 2006 l’amministrazione dovrà effettuare controlli preventivi, finalizzati ad accertare la reale operatività del soggetto passivo. Ad alcune categorie di contribuenti potrà essere chiesta una fideiussione a garanzia del pagamento dell’Iva (misura recentemente ritenuta ammissibile dalla corte di giustizia dell’Ue).

Ammortamento beni immateriali
Art. 37, comma 45
L’ammortamento dei marchi viene equiparato a quello dell’avviamento. Aumento del limite di deducibilità per le immobilizzazioni immateriali per investimenti in nuove tecnologie.
In particolare è previsto l’innalzamento dal terzo alla metà del costo per l’ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e simili, mentre è ridotta da un decimo a un diciottesimo del costo la deducibilità dell’ammortamento del costo dei marchi di impresa.

Pagamenti per titolari di partita Iva
Art. 37, comma 49
E’ previsto l’obbligo per i titolari di partita Iva, a partire dal 1° ottobre 2006, di utilizzare modalità di pagamento telematico delle imposte e dei contributi.

Semplificazioni ICI
Art. 37, commi 53, 54 e 55
La norma sopprime a far data dl 2007 l’obbligo di presentare le dichiarazioni ai fini ICI, fermo restando gli altri adempimenti.
Il comma 54 contiene una norma di carattere ordinativo relativamente alla fruizione dei dati catastali dell’agenzia del territorio mentre al comma successivo si prevede che l’Ici possa essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e possa essere versata con le modalità di cui al dlgs 241/97.

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07/07/06


DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA
I contributi soggettivi calcolati sul reddito prodotto e versati dal professionista ad Inarcassa sono sempre ammessi in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF nel quadro RP rigo 24 del modello Unico.
I contributi integrativi calcolati sul volume d’affari sono invece un onere indeducibile nel quadro RP. Questo poiché i contributi integrativi sono assistiti dal meccanismo della rivalsa e non concorrono a formare il reddito professionale e non costituiscono base imponibile Irpef, si tratta di una maggiorazione percentuale applicata a tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari.
Inarcassa prevede comunque il pagamento del contributo soggettivo e del contributo integrativo in misura fissa determinato su un presunto e teorico reddito professionale minimo il primo e su un presunto e teorico volume d’affari minimo il secondo.
La risoluzione prende in esame il caso in cui un contribuente abbia realizzato un modesto volume d’affari o addirittura un volume d’affari pari a zero. Tali professionisti sono comunque tenuti a versare il contributo integrativo minimo che sarà superiore a quanto possono addebitare al cliente. Venendo a mancare in questo caso la possibilità di rivalsa, resta a carico esclusivo del professionista l’onere del pagamento alla propria cassa di previdenza del contributo integrativo sicuramente fino alla soglia di quanto dovuto come minimo.
La risoluzione ammette quindi al professionista la possibilità di poter portare in deduzione dal proprio reddito imponibile quella parte di contributo integrativo rimasta effettivamente a suo carico.
Non possono usufruire di questa deduzione coloro che hanno optato per il regime agevolato per le nuove iniziative produttive (ex art. 13 L. 388/2000).

09/06/06


MONITORAGGIO NUOVO STUDIO DI SETTORE DEGLI ARCHITETTI
Lo Studio di Settore dei professionisti, quale metodo informatizzato di determinazione del reddito presunto e strumento di accertamento individuato dal Ministero delle Finanze, oggi è stato completamente revisionato ed entrerà in vigore dal periodo d’importo 2004.
Detto Studio prevede un periodo di monitoraggio di un anno al fine di raccogliere anomalie, incongruenze e dati utili per la sua modifica prima che diventi definitivo. Il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC rivolge pertanto agli Ordini provinciali preghiera affinché provvedano alla raccolta tramite i propri iscritti delle segnalazioni di elementi anomali e incongrui dello stesso Studio che consentirebbero di revisionarlo prima della sua approvazione definitiva.
Vogliate pertanto inviare le vostre segnalazioni ai nostri uffici a mezzo e-mail all’indirizzo: consulenzafiscale.oato@awn.it



FORUM IVA: LE PERCENTUALI IVA PER GLI ARCHITETTI
Il decreto n. 633 del 26 ottobre 1972, istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto, prevede che in via generale si applichi a tutte le operazioni soggette ad Iva non comprese nella Tab. A, allegata al D.P.R., l’aliquota ordinaria del 20%.
Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi elencati nella Tab. A parte II si applica l’aliquota Iva ridotta al 4% ed a quelli elencati nella Tab. A parte III l’aliquota Iva ridotta al 10%.
La Legge n. 457 del 5 agosto 1978 prevede inoltre l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per gli interventi di recupero edilizio.
Si tratta di un universo di aliquote che può talvolta disorientare il professionista che si appresta a predisporre una parcella o un preventivo lavori.
E’ intenzione dell’Ordine cercare di fare chiarezza ed a questo proposito è stato istituito un punto di raccolta via e-mail di informazioni, dubbi, normative ed esperienze maturate sul campo che possano essere utili a dipanare almeno in parte, i dubbi più diffusi.
Si chiede pertanto la collaborazione di chi ogni giorno nell’esercizio abituale della professione si scontra con questo problema.
L’indirizzo e-mail al quale scrivere è

> consulenzafiscale.oato@awn.it


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ARCHIVIO PARERI FISCALI

     
IVA, IMPOSTE DIRETTE E STUDI DI SETTORE

INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI
Domanda: Gli interessi moratori per ritardato pagamento della parcella da parte di un cliente sono imponibili Iva?
Gli interessi moratori (o di penalità) per ritardi sono esclusi dal regime Iva (art. 15 DPR 633/1972). La R.M. 23/04/2003 n. 64/E chiarisce che le somme corrisposte a titolo di penale per ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali non devono essere assoggettate ad Iva in quanto rientrano tra i casi di esclusione previsti dall’art. 15 co. 1, n. 1), DPR 633/1972.


ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA
(tratto dall’inserto di Italia Oggi dell’11 aprile 2005)

Prima casa – Costruzione
Aliquota 4%
Tab. A/II, n. 39 - DPR 633/1972
Operazione
Appalto relativo alla costruzione di abitazione non di lusso costituente prima casa per il committente
Annotazioni
L'aliquota agevolata si applica anche ai lavori di ampliamento della prima casa, a condizione che non conducano alla realizzazione di una distinta unità immobiliare e che non comportino l'acquisizione delle caratteristiche per la classificazione nella tipologia di lusso (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 dell'1/3/01).
Il privato committente deve possedere i requisiti prima casa indicati nella nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86. In base a detta disposizione i requisiti sono:
a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia un cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di volere stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile deve essere resa, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto (1);
b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà (anche nuda), usufrutto, uso, abitazione su altra casa di abitazione acquistata da egli stesso o dal coniuge fruendo delle agevolazioni prima casa previste a partire dal 1982.
Il privato deve possedere tali requisiti sia nel momento in cui si considerano effettuate, ai sensi dell'art. 6, dpr 633/72, le singole prestazioni rese dalle imprese (ossia, all'atto dell'emissione delle fatture, o del pagamento, degli acconti), sia all'atto della consegna del bene realizzato; egli dovrà, pertanto, partecipare la propria condizione all'appaltatore al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Qualora i requisiti non sussistano all'atto delle singole prestazioni, ma vengano a esistenza all'atto della consegna del bene, l'appaltatore potrà emettere la nota di accredito per la restituzione della differenza d'imposta (circolare n. 1 del 2/3/1994)


Altra abitazione – costruzione
Aliquota 10%
Tab. A/III, n. 127-quaterdecies - DPR 633/1972
Operazione
Appalto relativo alla costruzione di abitazione non di lusso non costituente prima casa


Abitazioni - Manutenzioni
Aliquota 10%
Art. 35, comma 35-ter, D.Lgs. 223/2006
Operazione
Viene ripristinata per le prestazioni fatturate dall’1/10 e fino al 31/12/2006 l’applicazione dell’Iva ridotta in riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 31, lettere a) e b), della legge n. 457/78 (ora art. 3, lettere a e b, del dpr n. 380/2001), eseguite sugli edifici a prevalente destinazione abitativa privata
Annotazioni
L'agevolazione si applica, concretamente, ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 31, legge 457/78, la cui definizione è riportata appresso, eseguiti sulle unità immobiliari destinate ad abitazione privata (classificati in catasto nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10), sulle relative pertinenze e sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa (aventi, cioè, più del 50% della superficie fuori terra destinata a uso abitativo). Sono ammessi al beneficio anche gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati, nonché quelli destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi.
L'aliquota ridotta si applica solo ai servizi d'impresa e non anche a quelli professionali.
Nella circolare n. 71 del 7/4/2000 il ministero delle finanze ha affermato che l'agevolazione non può applicarsi ai sub-appalti, in considerazione del particolare meccanismo dei beni significativi appresso descritto.
Se nell'esecuzione dell'intervento sono impiegati beni di particolare valore (cosiddetti beni significativi), l'aliquota agevolata si applica sul valore di detti beni fino a concorrenza del residuo valore dell'intervento; l'eventuale eccedenza è soggetta all'aliquota ordinaria. Per esempio, se il valore complessivo dell'intervento è di 15.000 euro, di cui 11.000 per beni significativi, questi ultimi sono agevolati nei limiti di 4.000 euro, pari al residuo valore dell'intervento, e non agevolati per i restanti 7.000; l'aliquota agevolata si applicherà dunque su 8.000 euro (15.000 - 7.000).
Ai sensi del decreto del 29/12/99 sono beni significativi:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Sulla fattura occorre specificare sia il corrispettivo complessivo dell'operazione sia il valore dei beni significativi.
Il valore dei beni significativi da prendere in considerazione ai fini del meccanismo in esame è stabilito liberamente dalle parti, ma sarebbe incongruo fissarlo in misura inferiore al costo d'acquisto pagato dal prestatore.
L'articolo 3 del dpr n. 380/01 (già art. 31 della legge n. 457/78) definisce:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso


Edilizia pubblica residenziale – Manutenzione straordinaria
Aliquota 10%
Tab. A/III, n. 127-duodecies - DPR 633/1972
Operazione
Prestazioni di servizi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b), della legge n. 457/78 (ora art. 3, lettera b, del dpr n. 380/2001), sugli edifici di edilizia residenziale pubblica
Annotazioni
Nel concetto di edilizia residenziale pubblica rientrano le unità immobiliari realizzate dallo stato, da enti pubblici territoriali e loro consorzi, dagli Iacp, caratterizzate dalla stabile residenza degli occupanti, costituite pertanto da abitazioni o da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi ecc.). Non vi rientrano, invece, gli altri edifici di cui alla legge n. 659/61, ovvero quelli assimilati ai fabbricati “Tupini”, che, seppure assimilati alle case di abitazione, sono privi dell'elemento della stabile residenza, quali scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme ecc.
Non può rientrare nel concetto di edilizia residenziale pubblica quella realizzata dai privati con il concorso dell'intervento pubblico (edilizia convenzionata o agevolata), inteso a rendere il prodotto finito (casa di abitazione) più economico di quello rinvenibile nel libero mercato, né quella realizzata con i programmi finanziati, ai sensi dell'art. 9 del dl 5 ottobre 1993 n. 398 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993 n. 493.
Il beneficio fiscale si intende riferito solo ai contratti di appalto aventi a oggetto le opere di manutenzione, mentre ne restano escluse le prestazioni professionali a essa inerenti (circolare ministeriale n. 151/E del 9/7/1999)


Abitazioni rurali - Edificazione
Aliquota 4%
Tab. A/II, n. 39 - DPR 633/1972
Operazione
Appalti relativi alla realizzazione di costruzioni rurali a uso abitativo del proprietario del terreno o degli addetti alla coltivazione del fondo
Annotazioni
L'agevolazione è subordinata alla coesistenza delle seguenti condizioni indicate alle lettere c) ed e) dell'art. 9, dl n. 557/93:
- il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a terreni con attribuzione di reddito agrario; l'estensione è ridotta a 3.000 mq se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghi coltura o altra coltura intensiva, oppure è ubicato in comune montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 97/1994;
- il fabbricato non deve avere le caratteristiche di lusso, né quelle proprie delle unità appartenenti alle categorie A/1 e A/8


Recupero edilizio – Interventi
Aliquota 10%
Tab A/III, n. 127- quaterdecies - DPR 633/1972
Operazione
Appalti per la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31, legge n. 457/78 (ora lettere c, d ed f, art. 3, dpr n. 380/2001)
Annotazioni
Si riporta la definizione degli interventi in esame, già nell'art. 31, legge n. 457/78, ora nell'art. 3, dpr 6/6/01, n. 380:
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni di uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
L'agevolazione riguarda il recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, purché oggetto degli interventi sia un immobile qualificabile come "edificio ", a prescindere dalla destinazione d'uso (abitativa, commerciale, industriale, servizi, culto, costruzioni rurali ecc.).
L'agevolazione non spetta, invece, per gli interventi eseguiti su immobili tipologicamente diversi dagli edifici, quali dighe, rupi, muri di cinta, monumenti ecc. L'aliquota del 10% prevista per gli interventi di risanamento conservativo si applica indipendentemente dalla tipologia del fabbricato oggetto di recupero, e dunque anche ai lavori relativi a immobile adibito a uffici. Lo ha ribadito l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 10 del 22/1/2003, riconoscendo applicabile il trattamento agevolato alle prestazioni di servizi di cui all'art. 31, primo comma, lettera c), della legge n. 457/78, eseguite su un fabbricato di proprietà comunale, destinato a sede amministrativa, uffici di presidenza e direzione di un ente.
E’ da ritenere che la totale demolizione e ricostruzione di un edificio, che secondo le nuove definizioni introdotte dal dpr n. 380/01 costituisce intervento di ristrutturazione edilizia, possa scontare, qualora ricorrano i presupposti, la più favorevole aliquota del 4% prevista per le nuove costruzioni. Indicazioni utili in merito si desumono dalla ris. n. 164 del 30/10/98, che riguarda però l’applicabilità dell’agevolazione "prima casa".
L'aliquota agevolata non spetta nel caso in cui la ristrutturazione sia effettuata solo in funzione del cambio di destinazione d'uso di un immobile, senza che preesista una situazione di degrado, essendo tale ipotesi estranea alle finalità della legge n. 457/78. Così si è espresso il ministero delle finanze con ris. 430791 del 3/3/92 e con nota prot. 7/029 dell'11/8/1994


Opere di urbanizzazione – Recupero
Aliquota 10%
Tab A/III, n. 127- quaterdecies - DPR 633/1972
Operazione
Appalti per la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31, legge n. 457/78 (ora lett. c, d ed f, art. 3, dpr n. 380/01), sulle opere, sui fabbricati e sugli impianti di urbanizzazione primaria e secondaria, di costruzione di linee di trasporto metropolitane, tranviarie e altre linee di trasporto a impianto fisso, di costruzione di impianti energetici, di costruzione di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione
Annotazioni
L'estensione dell'agevolazione agli interventi di recupero realizzati sulle opere, sugli impianti e sui fabbricati in esame, ancorché non più prevista espressamente dalla norma, è stata confermata dal ministero delle finanze con la circolare n. 1/E del 2/3/94


Barriere architettoniche
Aliquota 4%
Tab A/II, n. 41- ter - DPR 633/1972
Operazione
Prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, aventi per oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche
Annotazioni
Le prestazioni di servizi in esame scontano l'aliquota del 4% a prescindere dalla qualificazione urbanistica dell'intervento


Edifici "Tupini" - Costruzione
Aliquota 20%
Tab. A/II, n. 39 - DPR 633/1972
Operazione
Appalto relativo alla costruzione di edificio "Tupini", commissionato dall'impresa che costruisce per la vendita
Annotazioni
L'aliquota agevolata è estensibile ai subappalti (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 dell'1/3/2001)


Edifici "Tupini" - Costruzione
Aliquota 10%
Tab A/III, n. 127-quaterdecies - DPR 633/1972
Operazione
Appalto relativo alla costruzione di edificio "Tupini", commissionato da altri soggetti
Annotazioni
La stessa aliquota è estensibile ai subappalti
L'applicazione dell'aliquota del 10% alle costruzioni in esame è stata riconosciuta dal ministero delle finanze, in via interpretativa, con la circolare n. 1/E del 2/3/94


Appalti relativi a…
Aliquota 10%
Tab A/III, n. 127-septies - DPR 633/1972
Operazione
…. alla costruzione di edifici assimilati ai fabbricati Tupini, alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla costruzione di linee di trasporto metropolitane, tranviarie e altre linee di trasporto a impianto fisso, alla costruzione di impianti energetici, alla costruzione di impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione
Altre imposte indirette
Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro ciascuna)


OBBLIGHI FISCALI
Domanda: ho aperto partita IVA (praticamente solo per accedere a Inarcassa), ma in questo primo anno non ho praticamente prodotto reddito, e non so quale è la mia posizione fiscale.
Che tipo di dichiarazione mi spetta fare, ed entro quando?

Dovrà presentare il mod. UNICO, comprendente:
- Dichiarazione dei redditi
- Dichiarazione IRAP
- Dichiarazione IVA
- Dichiarazione dei sostituti d'imposta, se ha erogato redditi soggetti a ritenuta a professionisti,
collaboratori continuativi o occasionali, dipendenti o altri.
La scadenza è: presentazione su modello cartaceo, al 31 luglio; invio telematico, al 31 ottobre (se verranno confermate le scadenze in vigore attualmente).


DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE PER AUTOVEICOLI ED IMMOBILI
Domanda:
1) vorrei acquistare un'abitazione in un immobile di nuova costruzione, posto al piano terzo, che utilizzerei come abitazione principale e come unica sede della mia attività. L'acquisto avverrà in parte attraverso un mutuo
2) vorrei acquistare un automezzo omologato autocarro da utilizzare per le attività di cantiere. Vorrei sapere come posso detrarre i costi in modo ordinario (sono già in possesso di un'altra autovettura).

1) Il reddito catastale degli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista va indicato in dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare nel quadro relativo ai redditi di fabbricati e può essere portato in deduzione nella misura del 50% nel quadro relativo al reddito di lavoro autonomo a condizione che non si disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'attività professionale. Per quanto riguarda la deduzione riconosciuta per l'abitazione principale questa va ridotta del 50% se l'abitazione è utilizzata anche per attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione istat su mutui ipotecari relativi all'acquisto di un immobile sono detraibili dall'imposta dovuta, sino ad un massimo di Euro 3.615,20 a condizione che il fabbricato sia adibito ad abitazione principale del contribuente.
2) Ai sensi dell'art. 121 bis del TUIR tutti i costi relativi ad autoveicoli di professionisti sono deducibili al 50% limitatamente ad un solo veicolo in caso di esercizio della professione in forma individuale o ad un solo veicolo per associato in caso di esercizio della professione in forma associata.
Per i professionisti inoltre non è prevista la deduzione integrale delle spese relative esclusivamente strumentali come gli autocarri, C.M. 10/02/1998 n. 48/E.


SEMPLIFICAZIONI FISCALI DI ADEMPIMENTI IVA
D.P.R. 435/2001

Il D.P.R. 435/2001 introduce alcune semplificazioni in materia di adempimenti ai fini Iva.
La novità principale riguarda l’abolizione, a partire dalla liquidazione relativa al 2002, delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva e la soppressione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche Iva.
Tali dichiarazioni saranno sostituite da una certificazione sintetica annuale che dovrà essere presentata a partire dal 2003 entro il mese di febbraio.
La settimana fiscale – n.2 – 17/01/2002


C.M. 12/12/2001 N° 105 AGENZIA DELLE ENTRATE
Domanda: la circolare suddetta sembra riconoscere una oggettiva connessione tra le attività di una società di cui un architetto è amministratore e le mansioni tipiche esercitate dal professionista.
Nel caso specifico un architetto con studio professionale iscritto ad inarcassa svolge attività di amministratore e direttore tecnico di una società operante nel settore delle costruzioni.
Può fatturare alla società e quindi far confluire tutto il suo reddito in inarcassa oppuredeve essere iscritto alla gestione inps come collaboratore con conseguente versamento a due casse previdenziali?

La citata circolare ministeriale affronta l'aspetto fiscale della questione, riconoscendo l'attrazione nel reddito di lavoro autonomo (cioè nel reddito professionale) dei compensi quando "il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale."
Poichè il caso in esame, in base agli elementi esposti nel quesito, sembra rientrare in tale previsione, l'architetto tratterà i citati compensi come segue:
a fini fiscali, come reddito professionale di lavoro autonomo;
a fini previdenziali, assoggettandoli a contribuzione INARCASSA.


SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DELLE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA DAL 2002 E COMUNICAZIONE SINTETICA DAL 2003
L’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche Iva è stato soppresso dall’art. 11, comma 1, lettera b) del DPR 435/2001° partire dal periodo di imposta 2002. Tali dichiarazioni saranno sostituite da una comunicazione sintetica annuale che dovrà essere presentata a partire dal 2003.
Le ultime dichiarazioni periodiche da presentare sono state quella in scadenza il 28 febbraio 2002 relativa al mese di dicembre 2001 e quella in scadenza il 31 marzo 2002 relativa al quarto trimestre 2001.
L’abolizione delle dichiarazioni periodiche non comporta l’eliminazione delle sanzioni eventualmente applicabili per irregolarità commesse in relazione alle dichiarazioni presentate in passato o che avrebbero dovuto essere presentate e sono state omesse.
Con effetto dal 1° gennaio 2003 l’art. 9 del DPR 435/2001ha introdotto l’obbligo di presentare in via telematica, una comunicazione sintetica dei dati relativi all’Iva riferita all’anno precedente, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. Tale comunicazione non ha natura dichiarativa, pertanto con essa il contribuente non può procedere alla definitiva autoliquidazione dell’Iva dovuta, che avverrà con la dichiarazione annuale. Eventuali errori nella compilazione della comunicazione dovranno essere corretti in sede di dichiarazione annuale Iva.
I soggetti obbligati a presentare la comunicazione annuale sono i soggetti che esercitano attività d’impresa ovvero arti e professioni anche s non hanno effettuato operazioni imponibili Iva.
Sono esonerati:
- i contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti Iva, salvo che abbiano effettuato operazioni intracomunitarie;
- i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva da specifiche disposizioni normative;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa…);
- le persone fisiche che, nell’anno precedente , hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore a Euro 25.823 (Lire 50 milioni) già esonerati dall’obbligo di presentazione delle dichiarazioni periodiche.
La comunicazione deve essere redatta utilizzando un apposito modulo approvato dall’agenzia delle entrate, da presentarsi entro il 28 febbraio di ogni anno solo per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari.


QUANDO LA SEDE LEGALE DELL’ATTIVITÀ È PRESSO L’ABITAZIONE
Domanda: sono un neo-iscritto all'Albo degli Architetti di Torino, ho fatto domanda per il regima agevolato irpef (art.13 L. 388/2000), ho la sede legale dell'attività presso la mia abitazione, vorrei sapere se posso scaricare parte delle spese di conduzione dell'alloggio, affitto compreso.

Ai fini delle imposte dirette (IRPEF) è deducibile:
- il 50% del canone di affitto dell'immobile promiscuo (utilizzato in parte per l'esercizio della professione e in parte a fini privati) a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile, nello stesso comune, utilizzato esclusivamente per l'esercizio della professione;
- il 50% delle spese per servizi relative a tali immobili.
Per quanto riguarda l'IVA:
- è detraibile l'IVA sulle utenze: telefoniche, metano, Enel soltanto se si è stipulato un contratto a fini commerciali.


ESERCITARE L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN PIU’ SEDI
Domanda: un socio non amministratore in una SNC, può aprire partita iva? E’ necessario determinare e comunicare una sede legale di ufficio? Le spese di affitto di un locale possano rientrare come spesa scaricabile?

Il socio di snc può aprire una propria partita IVA. Per le persone fisiche il domicilio fiscale (residenza) ed il luogo in cui viene esercitata l'attività possono non coincidere. Il soggetto IVA può esercitare l'attività in più luoghi. Tutti i luoghi in cui si esercita l'attività devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate. I costi di locazione per unità immobiliari strumentali all'attività sono interamente deducibili dal reddito professionale.


APPLICAZIONE IVA RIDOTTA
Domanda: desidererei ricevere alcune indicazioni in merito all'applicazione dell'IVA su un lavoro pubblico.
Mi trovo, infatti, coinvolta nella redazione di un progetto nell'ambito DOCUP, in cui una parte cospicua dell'intervento è costituita da una ristrutturazione con cambio di destinazione, una parte - minore - da nuova costruzione finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche. Quale aliquota IVA devo applicare sull'importo lavori? Gradirei, se possibile, avere una tabella o dei riferimenti per l'appplicazione dell'IVA su importo lavori, anche nell'ottica di lavori futuri.

In riferimento ai lavori menzionati si deve procedere all'aplicazione delle seguenti aliquote:
- ridotta del 10% sulle opere di ristrutturazione, Tab. A, parte III, n. 127-quaterdecies e art. 31 L. 05/08/1978 n. 457;
- ridotta del 4% sulle opere inerenti il superamento od eliminazione di barriere architettoniche, Tab. A, parte II, n. 41-ter, DPR 633/1972.


STUDI DI SETTORE
Domanda: degli studi di settore nessuno ne parla, dico quello che so. Io non ho mai compilato alcun questionario al riguardo, a volte sento parlare del software Gerico. Quali obblighi ha l’architetto in merito? E’ obbligatorio? E da quando? Chi ha mai compilato nulla a che cosa va incontro? Quali sono le sanzioni? E’ ammesso il ravvedimento operoso? Entro quando e con quale importo?

Gli studi di settore sono un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dell'attività di ogni singola impresa o professionista. Hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1998, sino ad allora erano applicabili i parametri contabili.
Gli studi di settore, attraverso l'analisi di variabili contabili ed extracontabili, verificano la congruità dei ricavi dichiarati e la coerenza del valore effettivamente riscontrato per i principali indicatori economici rispetto ai valori minimi e massimi tipici del settore di attività del contribuente. Per l'elaborazione di tutti gli elementi, contabili ed extracontabili, l'Amministrazione finanziaria si avvale dell'applicazione informatica GERICO, scaricabile da parte di ciascun contribuente dal sito delle finanze ed utilizzabile per verificare la coerenza con gli studi di settore dei propri ricavi.
L'art. 9, comma 12 e 13 della L. 448/2001 stabilisce che per i periodi di imposta 2001 e 2002 i contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di adeguarli a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, senza applicazioni di sanzioni ed interessi. I fini Iva, l'adeguamento può essere operato, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, versando la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In altri termini, l'adeguamento Iva va effettuato fuori dichiarazione annuale mediante versamento non rateizzabile della maggiore imposta dovuta.


PROCEDURE DI DIFESA
Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di ispezione da parte dell'amministrazione finanziaria, che ha riscontrato incongruenze tra i ricavi dichiarati e gli studi di settore, il contribuente ha diritto di inoltrare una relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, che dimostri che le irregolarità riscontrate dipendono da errori formali, che non consentono di dichiarare inattendibile la contabilità. In fase di contraddittorio con l'Ufficio, quest'ultimo avrà l'obbligo di valutare attentamente le motivazioni addotte dal contribuente. L'Ufficio può respingere o accogliere anche solo parzialmente le motivazioni giustificandole. Se l'Ufficio e il contribuente si accordano si da luogo ad un accertamento con adesione, diversamente il contribuente può presentare riscorso presso la commissione tributaria.


FATTURE NEI CONFRONTI DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI
Per le cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 DPR 633/72, effettuate dal 1° gennaio 1998 (D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), la fattura va emessa all'atto dell'effetuazione dell'operazione e va registrata in via definitiva nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. L'operazione, quindi, concorre a formare il volume d'affari nell'anno d'effettuazione della stessa, mentre il versamento è rinviato all'atto del pagamento del corrispettivo, a meno che il contribuente non intenda anticipare il momento dell'esigibilità, informandone il destinatario ai fini dell'esercizio alla detrazione.
A tal proposito, la circolare Ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997 stabilisce che:
a) il cedente o prestatore annota a titolo definitivo la fattura nel registro di cui all'art. 23 o 24 del DPR 633/72, attivando le opportune cautele dettate dal nuovo sistema per il rinvio del versamento dell'imposta all'atto del pagamento del corrispettivo: a questo riguardo può istituire, se lo ritiene opportuno, un appositro registro nel quale far confluire le fatture "ad esigibilità differita";
b) il cessionario o committente, pur non avendo l'obbligo di istituire un appostio registro, deve attivare tutte le cautele per distinguere le fatture "ad esigibilità differita" dalle altre per le quali il cedente o prestatore abbia adottato la "esigibilità immediata" .
Pertanto, sulla base di quanto sopra, i cedenti e i prestatori potranno apporre sulle fatture in questione una delle due seguenti anotazioni: "Iva ad esigibilità immediata" ovvero "Iva ad esigibiltà differita", in mancanza di annotazioni, la suddetta Circolare n. 328/E attribuisce prevalenza al differimento dell'esigibilità.


SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO PROFESSIONALE
Domanda: Sono un libero professionista singolo, che cosa posso scaricare dalle tasse?

Dal reddito del professionista sono deducibili le spese inerenti l'attività per intero, le spese di vitto e alloggio fino al 2% dei compensi percepiti, le spese di rappresentanza fino all' 1% dei compensi percepiti, le spese per convegni, congressi, corsi di aggiornamneto per il 5% del loro ammontare, le spese per dipendenti e collaboratori al 100%, le spese per beni strumentali non di lusso interamente fino a 516,46 euro e secondo i coefficienti di ammortamneto per costi superiori a 516,46 euro, le spese per locazione non finanziarie per intero, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria per quote costanti del 20%, le spese per abitazione di proprietà usata anche per l'attività professionale il 50% della rendita catastale, le spese per beni utilizzati promiscuamente al 50%, le spese per autoveicoli al 50% limitatamente ad una vettura in caso di esercizio della professione in forma individuale.


AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO DI UN IMMOBILE
Domanda: sto procedendo all’acquisto di un appartamento in cui abiterò e svolgerò la professione. L’appartamento è degli anni ’20 e necessita di lavori di ristrutturazione interna. Vorrei sapere se ho agevolazioni sull’acquisto dell’immobile o sulla sua ristrutturazione.

Applicazione dell'imposta di registro al 3% (invece del 7%) e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168,00 euro ciascuna se l'acquirente, al momento della stipula dell'atto di compravendita, dichiara:
1. di avere la residenza, o di stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile acquistato;
2. di non essere titolare esclusivo (100%) o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
3. di non essere titolare, neanche in comproprietà, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto e abitazione su altra casa di abitazione con le agevolazioni previste per la prima casa.
I benefici fiscali decadono se:
a. le tre dichiarazioni di cui sopra non sono veritiere e in tal caso oltre a pagare le imposte in misura piena è prevista anche una sanzione pari al 30% delle imposte;
b. se l'immobile acquistato con le agevolazioni viene venduto prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto, a meno che entro un anno dalla vendita il contribuente non proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.


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LE NUOVE INIZIATIVE PROFESSIONALI EX ART. 13 L. 388/2000

AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE INIZIATIVE PROFESSIONALI EX ART. 13 L. 23/12/2000 N. 388
Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività professionale, per il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e per i due successivi, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato che, nella sostanza, comporta un prelievo sostitutivo dell’IRPEF (comprese le addizionali), operato sul reddito di lavoro autonomo, pari al 10% del reddito medesimo. Nessuna agevolazione è concessa ai fini Iva e Irap.
Per usufruire del regime agevolato è necessario che:
- il contribuente, negli ultimi tre anni, non abbia svolto nessuna attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal contribuente stesso come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo;
- i componenti positivi di reddito non superino, nel caso di lavoro autonomo, il valore di Lit 60 milioni mentre, nel caso di imprese, se di servizi il valore di Lit 60 milioni, elevato a Lit 120 milioni se l’attività è diversa dai servizi;
- nel caso in cui si prosegua un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi realizzati da quest’ultimo, nel periodo d’imposta precedente quello di acquisizione, rispettino i limiti di cui al punto precedente;
- siano correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
Il regime agevolato cessa di trovare applicazione:
- nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 60 e/o 120 milioni, ma non del 50%, la cessazione avviene a decorrere dal periodo d’imposta successivo; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti “contenuti” consente di mantenere il godimento dell’agevolazione;
- nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti di 60 e/o 120 milioni, la perdita del regime agevolato avviene immediatamente, e quindi già a decorrere dal medesimo periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento. In questo caso l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria.

Semplificazioni contabili
La norma dispone una serie di semplificazioni contabili a favore dei soggetti che accedono al regime agevolato in commento. Essi, infatti, sono esonerati dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini sia IRPEF, sia Irap, sia Iva, nonché dalle liquidazioni e versamenti periodici istituiti ai fini della dichiarazione Iva periodica. La norma non esonera dagli obblighi né di dichiarazione né di versamento annuale (l’Iva a debito quindi dovrebbe essere dovuta annualmente anziché in relazione alle scadenze periodiche). Restano fermi gli obblighi di conservare la documentazione emessa e ricevuta oltre a quelli di emissione di fatture e scontrini fiscali, se previsti.

Opzione
I contribuenti interessati devono comunicare l’opzione per il regime agevolato all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività (per il primo periodo di imposta) o dall’inizio del periodo di imposta (per i due periodi d’imposta successivi a quello d’inizio). Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime.

Assistenza fiscale
E’ prevista, non come obbligo ma come facoltà, la possibilità per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali formali (ad esempio: compilazione dell’Unico, liquidazione dei tributi,ecc.); unica condizione per accedere all’agevolazione è il posseso di un computer e modem in grado di connettersi al sistema informativo dell’Agenzia stessa.

Credito d’imposta
Ai contribuenti che si dotano del computer e modem è riconosciuto un credito di imposta (esclusivamente compensabile mediante F24) pari al 40% del loro costo con il limite di Lire 600.000; tale credito non concorre alla formazione della base imponibile e non è rimborsabile. In altre parole il costo massimo del computer su cui è riconosciuto il credito pieno del 40% è di Lire 1.500.000.


ART 13 AGEVOLAZIONI FISCALI
Domanda: in relazione al regime fiscale agevolato per le prime attività –art. 13 della legge 23/12/2000 n. 388- avrei bisogno di alcuni chiarimenti.
1 - Cosa si intende per il "primo periodo d'imposta" d'inizio dell'attività?
2 - Un Architetto in qualità di "nuovo titolare" di partita IVA, ha diritto di usufruire delle agevolazioni, salvo essere in possesso dei requisiti necessari?
3 - Quali sono i vantaggi di cui si gode optando per questa soluzione?
4 - Il limite dei 30 gg, entro cui si deve presentare domanda,è riferito al giorno in cui si apre partita IVA?

1 - Per primo periodo d'imposta d'inizio attività si intende l'anno in cui è stata aperta la partita IVA.
2 - Come architetto ha diritto di usufruire del regime fiscale ricordato.
3 - Può usufruire del regime fiscale da Lei ricordato solo se l'ammontare dei ricavi non è superiore a Lit. 60.000.000 (pari a 30.987,41 _ ). Optando per tale soluzione i vantaggi sono:
- una semplificazione degli adempimenti in quanto si è esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute sui registri IVA (è necessario tenere la documentazione per un eventuale controllo)
- pagamento dell'IVA in un'unica soluzione in seguito alla dichiarazione annuale (pagamento in scadenza il 16 marzo di ogni anno)
- pagamento dell'IRPEF con un'aliquota del 10% (ben più bassa delle aliquote ordinarie).
4 - La richiesta di usufruire del regime agevolato deve essere presentata in fase di attribuzione della partita IVA su apposito modulo.


SCHEMA PARCELLA EX ART. 13 L. 388/2000
Domanda: ho aperto partita iva usufruendo del regime agevolato ex art. 13 della l. 388/2000. Vorrei avere maggiori chiarimenti attraverso uno schema di parcella.
Nel caso abbia aperto la partita IVA usufruendo del regime agevolato art. 13 L. 388/2000 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) si allega uno schema di parcella.

Descrizione della prestazione                Importo del compenso
IVA (20%)
TOTALE (Compenso + IVA)

In base all’art. 13 della L.388 del 23/12/2000 “Nuove iniziative imprenditoriali” non verso la ritenuta d’acconto.


UN GIOVANE PROFESSIONISTA CHE APRE PARTITA IVA
Domanda: sono un giovane architetto iscritto all'ordine da poco. Al fine di non perdere un’occasione di lavoro come libero professionista mi ritrovo a dover aprire la partita iva, vorrei sapere quale regime fiscale è consigliabile e come funziona l'iscrizione alla cassa.
Vorrei sapere inoltre se per i professionisti per cui lavoro il fatto di aprire una partita iva per loro è conveniente o meno, e perchè?

Certamente l'apertura della partita iva semplifica il rapporto con il committente, in quanto non pone a suo carico alcun adempimento.
Per ciò che riguarda il regime fiscale consigliabile, nel caso non abbia ancora aperto la partita iva potrà usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 13 L. 23/12/2000 n. 388, applicabile, per il primo anno di attività e per i due successivi, solo a soggetti che realizzano un volume d'affari fino a _ 30.987,41 annui (pari a Lit. 60.000.000).
I principali vantaggi sono:
1) Una semplificazione degli adempimenti, in quanto si è esonerati dall'obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute sui registri iva (è necessario tenere la documentazione per un eventuale controllo)
2) Pagamento dell'iva in un'unica soluzione, in seguito alla dichiarazione annuale (pagamento in scadenza il 16 marzo di ogni anno)
3) Pagamento dell'IRPEF con un'aliquota del 10%.
La richiesta per usufruire del regime agevolato (art. 13 L. 23/12/2000 n. 388) deve essere presentata, su apposito modulo, contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita IVA.


REGIME AGEVOLATO E DICHIARAZIONI IVA
Domanda: sono un giovane architetto che il 2 gennaio del 2002 ha aperto partita Iva come architetto libero professionista, optando per il regime agevolato previsto dalla Finanziaria 2001. A tal proposito il quesito che Vi pongo è il seguente:
Devo provvedere al conteggio dell'Iva del trimestre 01 gennaio - 31 marzo '02 e al relativo versamento ? facendo poi lo stesso nei trimestri successivi?, oppure devo (o posso) fare la chiusura dell'iva alla fine dell'anno eseguendo il versamento in un'unica soluzione nel corso del 2003 ? E con quali scadenze?

Nel caso abbia optato per il regime agevolato ex art. 13 L. 388/2000:
1 - non è tenuto ad effettuare la liquidazione e il versamento dell'IVA con periodicità trimestrale;
2 - la liquidazione dell'IVA sarà effettuata alla fine dell'anno ( nel suo caso alla fine del 2002) e il pagamento sarà eseguito entro il 16 marzo dell'anno successivo (nel suo caso entro il 16 marzo 2003).


IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEL REGIME AGEVOLATO EX ART. 13 L. 388/2000
Domanda:ho aperto partita IVA con il regime agevolato in base all'art. 13.
1) Ogni quanto tempo devo versare l'IVA? Annualmente o trimestralmente?
2) Come sarà il mio modello di fattura ad altro professionista? E nei confronti di un privato?
3) Ai fini IRPEF verso il 10% del mio fatturato?
4) Con il regime semplificato non devo tenere il libretti fiscali, ma posso scalare l'IVA degli acquisti per lo studio (pc, stampanti...)?

1) L'IVA deve essere versata annualmente entro il 16 marzo dell'anno successivo (ad esempio per l'anno 2002 l'IVA sarà pagata entro il 16 marzo 2003)
3) Ai fini IRPEF versa il 10% del reddito derivante dalla sua attività professionale (pari al totale dei compensi per la sua attività professionale meno i costi deducibili ). Nel caso non abbia costi sarà il 10% dei compensi.
4) L'IVA sugli acquisti relativi alla sua attività è detraibile.
2) In allegato alla presente Le invio una bozza di parcella ad un professionista e una ad un privato.

  • Parcella ad un privato

    Compenso                             _
    2% (Cassa di previdenza)       _
                                                ______

    Imponibile (compenso + 2%)  _
    IVA (20% sull’imponibile)        _
                                                ______


    Totale (imponibile + IVA)        _

  • Parcella ad un professionista

    Compenso                              _
    2% (Cassa di previdenza)*      _
                                                ______

    Imponibile (compenso + 2%)   _
    IVA (20% sull’imponibile)         _
                                                 ______

    Totale (imponibile + IVA)         _

Non soggetto alla ritenuta d’acconto in base all’art. 13 della L.388 del 23/12/2000 “Nuove iniziative imprenditoriali”.
* Nel caso la parcella sia emessa ad un architetto o ad un ingegnere non si addebita il 2% della Cassa di previdenza.


REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE TARDIVA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE
Con la risoluzione 12/06/2002 n. 185 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tardiva comunicazione dell’opzione per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’art. 13 L. 23/12/2000 n. 388, non è sanzionabile. I termini indicati dalla normativa in esame non contengono l’espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei termini di comunicazione. Pertanto in questo caso si applica il principio generale di cui all’art. 1, DPR 10/11/1997 n. 442 in base al quale l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta e dei regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.


CO.CO.CO. E APERTURA DI NUOVA PARTITA IVA CON REGIME AGEVOLATO
Domanda: sono un architetto iscritto all'ordine professionale vorrei saper se aprendo partita iva a gennaio posso rientrare nel regine fiscale agevolato ex art 13 L. 12/12/2000, premesso che dal 2002 ad oggi ho usufruito di contratti CoCoCo presso una società di ingegneria e se esiste un limite di età anagrafica per usufruire del regine agevolato.

I contratti CoCoCo sono assimilati al lavoro dipendente pertanto non sono di per se stessi preclusivi all'utilizzo del regime agevolato, invece ciò che è necessario per poter usufruire di detto regime è che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal contribuente stesso come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo; non esiste nessun limite di età anagrafica per usufruire del regime agevolato.
Per comprendere se la nuova attività, che presumo sia quella di architetto, sia o meno mera prosecuzione della precedente attività svolta presso la società di ingegneria Le conviene leggere attentamente il contratto che regolava il Suo rapporto di lavoro come co.co.co.. Ad esempio se le sue erano mansioni di progettazione sicuramente la nuova attività è una mera prosecuzione della precedente.


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IL COLLABORATORE DI STUDIO

STUDI PROFESSIONALI
CONTRATTO UNICO PER I DIPENDENTI DI TUTTI I SETTORI DELLE PROFESSIONI
Dal 3 maggio 2006 vige un unico testo contrattuale valido per tutto il settore delle libere professioni. Il nuovo contratto ha decorrenza dal 1° luglio 2004 e sino al 30 settembre 2007; la parte economica invece ha decorrenza dal 1° gennaio 2006 e sino al 30 settembre 2007.


COLLABORATORI OCCASIONALI E GESTIONE SEPARATA INPS
L’obbligo contributivo previdenziale per i lavoratori occasionali scatta solo sul reddito che eccede il limite dei 5mila euro, dal momento che questa soglia rappresenta una vera e propria fascia di esenzione. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps nasce per la prima volta nel mese in cui viene superato il reddito di 5mila euro.
Una volta effettuata la prima iscrizione alla gestione separata Inps i lavoratori non dovranno più ripresentare la domanda per gli anni successivi.
Le aliquote da applicare sono le stesse previste per i collaboratori coordinati e continuativi, quindi per l’anno 2005 sono il 10% (soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione indiretta), il 15% (titolari di pensione diretta) e il 18,00% con la maggiorazione dell’1% sulla fascia di reddito superiore a 38.641 euro (lavoratori privi di altra tutela obbligatoria). Vale la ripartizione del contributo nella misura di 1/3 al collaboratore e 2/3 al committente.
In presenza di spese da addebitare al committente la base imponibile fiscale e quella previdenziale sono diverse. La base imponibile fiscale è rappresentata dall’importo complessivamente addebitato al committente (comprensivo di spese) mentre la base imponibile previdenziale è rappresentata dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro (al netto quindi delle spese).


POSIZIONE FISCALE DI UN COLLABORATORE DI STUDIO NON ISCRITTO ALL’ALBO
Domanda: un laureando o un laureato in architettura privo dell'abilitazione professionale, lavora presso uno studio. Si possono profilare due soluzioni:
a) fattura la prestazione come occasionale. Ma entro quali limiti si può considerare tale?
b) apre una partita iva come disegnatore. Non può essere iscritto alla cassa architetti in quanto non iscritto all'Ordine, verserà quindi i contributi alla gestione separata inps. A quanto ammonta l'onere contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore?
Ci possono essere altre soluzioni?

1) La prestazione è occasionale quando viene svolta "una tantum", e ovvero saltuariamente, senza caratteristiche di continuatività.
2) il professionista non iscritto ad alcuna cassa previdenziale deve iscriversi alla gestione lavoratori autonomi dell'INPS, versando un contributo determinato nella misura del 18,00% del reddito professionale. Può applicare ai committenti, a titolo di rivalsa, una maggiorazione del 4% dei propri onorari.
3) qualora la prestazione sia resa abitualmente, senza vincolo di subordinazione, il regime fiscale è quello della collaborazione coordinata e continuativa, che ai fini delle imposte sui redditi è ora assimilata al lavoro dipendente, mentre a fini contributivi versa i contributi del 18,00% alla gestione lavoratori autonomi dell'INPS. Tali contributi sono per due terzi a carico del committente, e per un terzo a carico del prestatore d'opera.
4) qualora la prestazione sia prestata abitualmente, con vincolo di subordinazione, si tratta di lavoro dipendente, regolamentato, oltre che dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro.


FORME DI ASSUNZIONE IN STUDI PROFESSIONALI PER NEOLAUREATI
Domanda: sono un neolaureato in Architettura e ho ricevuto una proposta di assunzione in uno studio tecnico. Le forme contrattuali previste sono un Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, oppure la richiesta di una partita IVA. Desidererei sapere, indipendentemente dal compenso pattuito, quale tra queste forme è quella che comporta i minori costi di gestione. Quali sono, inoltre, gli oneri contemplati dal co.co.pro. (di questi quali e in che misura sono a carico del datore di lavoro o del prestatore d'opera?) e quali le clausole da inserire in un'eventuale bozza di contratto. Come ultima cosa, Vi chiedo di indicarmi se esistono forme alternative di assunzione (fatta esclusione per la dipendenza), in vista anche dell'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto e se, in tal caso, il co.co.pro. resti comunque una buona soluzione.

Indubbiamente la co.co.pro. è una soluzione che non comporta oneri di gestione a carico del prestatore d'opera, poichè tutti gli adempimenti fiscali e contributivi sono posti a carico del committente (salvo la dichiarazione annuale dei redditi).
Anche dal punto di vista economico tale soluzione è vantaggiosa per il prestatore d'opera, dato che sono a carico del committente i 2/3 del contributo INPS dovuto in base al reddito corrisposto (il rimanente terzo è a carico del prestatore).
E' indispensabile redigere il contratto scritto, in cui siano chiari:
- la tipologia del rapporto;
- il compenso pattuito;
- la durata del rapporto.
Per lo studio tecnico che necessita di inserire un giovane laureato esiste, al di fuori delle fattispecie di rapporto di lavoro dipendente e delle co.co.pro, la possibilità di richiedere l'assegnazione di uno stage o tirocinio formativo.
Allo stagista viene in genere riconosciuta una somma mensile sotto forma di rimborso, che, a fini IRPEF, è considerata assimilata al reddito di lavoro dipendente.
Su tale somma non gravano contributi previdenziali.


IL COLLABORATORE DI STUDIO E IL 730?
Domanda: sono un neolaureato che da un anno collabora presso uno studio d' architettura. Vengo pagato con trattenuta d'acconto Devo fare il 730?

La risposta dipende dal tipo di collaborazione che intercorre con lo studio di architettura:
1) Se si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, il contribuente può optare per il mod. 730, da inviarsi tramite CAF (la predisposizione può avvenire anche ad opera di un professionista). In questo modo crediti o debiti risultanti dalla dichiarazione saranno regolati direttamente dal committente, con rivalsa in busta paga. Se il contribuente ha solo il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che a fini fiscali è assimilata al lavoro dipendente, e non ha percepito alcun altro reddito, è esonerato da dichiarazione.
2) Se si tratta di collaborazione saltuaria, o di collaborazione professionale, occorre presentare il mod. UNICO mediante invio telematico.


ASSUMERE UN GIOVANE ARCHITETTO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
Domanda: stiamo trattando una collaborazione con un giovane architetto, il quale richiede un contratto di collaborazione a progetto, vorremmo sapere:
1) E' possibile un contratto di questo tipo per uno studio professionale con il cui titolare è un libero professionista?
2) In caso affermativo a quali incombenze va incontro lo studio?
3) Quali sono le spettanze del collaboratore come ferie, malattia, ecc.?

1) E' senz'altro possibile per un libero professionista essere parte committente in contratti di collaborazione a progetto.
2) Anzitutto deve essere redatto un contratto con forma scritta. Poi, erogando un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente, lo studio agisce da sostituto d'imposta: dovrà pertanto predisporre un vero e proprio cedolino, anche se non bollato, su cui evidenziare retribuzione lorda, contributo INPS del 18% (se il percipiente non ha altra cassa previdenziale obbligatoria), IRPEF con aliquota progressiva determinata ragguagliando ad anno il reddito corrisposto nel periodo, e retribuzione netta. Il collaboratore dovrà essere anche assicurato all'INAIL per il rischio professionale. I contributi INPS e INAIL sono per 2/3 a carico del committente, e per 1/3 a carico del prestatore d'opera
3) In assenza di specifici contratti collettivi, le ferie, il trattamento di fine rapporto, ed eventuali benefits sono lasciati alla contrattazione individuale, non essendovi alcun obbligo in tal senso.


OCCASIONALITÀ DELLE PRESTAZIONI
Domanda: sono iscritta all'Albo e ho opportunità di svolgere alcuni lavori in modo occasionale e saltuario. Pertanto eseguirei richiesta di compenso come lavoro occasionale, non soggetto a IVA, bensì a ritenuta d'acconto del 20%. C'è un tetto massimo di importi annuali per questo tipo di prestazione? C'è un numero massimo di prestazioni annuali che posso fare con questo regime fiscale? Quali sono invece le condizioni necessarie per aprire Partita IVA? Se ho già svolto lavori come prestazione occasionale e decido di aprire Partita IVA posso usufruire dei vantaggi Art. 13 Legge 388 del 23/12/2000? E' possibile aprire partita IVA per un periodo limitato (1 o 2 anni) e richiuderla e eventualmente eseguire lavori come prestazione occasionale? In tal caso come ci si comporta con INARCASSA?

La consistenza della remunerazione non è necessariamente limitativa del concetto di occasionalità, sempre che essa non venga corrisposta in maniera periodica e prestabilita nell'ambito di un rapporto di lavoro unitario e continuativo, concretizzandosi in tal caso il presupposto di cui all'art. 49 comma 2 lettera a) DPR 917/86 (Collaborazioni coordinate e continuative).
Due precisazioni sono d'obbligo:
1) in calce alla ricevuta dovrà essere indicato che si tratta di prestazione esclusa dall'ambito applicativo Iva ai sensi dell'articolo 5, DPR 633/1972;
2) un architetto privo di partita Iva e che svolga attività saltuaria propria dell'attività professionale dell'architetto potrebbe incorrere nel reato di evasione fiscale, occorre quindi porre molta attenzione a che si tratti di lavori effettivamente saltuari.
Se decide di aprire partita Iva può beneficiare dei vantaggi fiscali dell'art. 13 L. 388/2000. Così come si apre un a partita Iva, così può essere chiusa in qualsiasi momento. Può però beneficiare dell'art. 13 una sola volta. Nel momento in cui apre partita Iva dovrà iscriversi all'Inarcassa e versare i relativi contributi previdenziali.


ARCHITETTI E LEGGE BIAGI
Domanda: Sono un architetto iscritto all'ordine di Torino, attualmente ho un contratto di co.co.co., non ho partita iva e non pago contributi all'inarcassa. Dovendo svolgere un lavoro personale, indipendente quindi dal mio contratto di cococo, per conto di committenza privata, quale forma di pagamento dovrei attuare? una prestazione occasionale, quindi ritenuta d’acconto? avete informazioni in merito al tetto massimo di 5.000,00 Euro annuali per committente? tale tetto annuale è complessivo o riferito al singolo committente?
2) i COCOCO o futuri contratti a progetto permetteranno l'iscrizione all'ordine degli architetti?
3) è vero che il contratto di cococo implica l'impossibilità di usufruire del regime agevolato per l'apertura della PARTITA IVA? quanto durerebbe tale regime?
4) l'apertura della PARTITA IVA quali spese implica e quali contributi bisogna poi versare, ipotizzando un guadagno annuale netto di 15000 euro?

1) la prestazione di lavoro occasionale può andare bene se il rapporto con il committente ha durata inferiore ai 30 giorni e prevede un compenso non superiore ai 5.000 euro annui. Le condizioni devono essere presenti entrambe. Il limite dei 5.000 euro è riferito al singolo contribuente. Si tratta di un limite previdenziale, ovvero il suo superamento comporta l’iscrizione alla gestione separata Inps.
2) nella precedente normativa era possibile essere iscritto all'Ordine senza avere una partita Iva e svolgere lavori con contratti co.co.co., sarei propensa a pensare che nulla cambi con la nuova normativa, ma ad oggi la legge Biagi è ancora soggetta ad interpretazioni. E' notizia recente la prossima uscita di una circolare del ministero del lavoro sulle collaborazioni coordinate e continuative che attuerà la legge Biagi disciplinando il passaggio alla nuova tipologia del contratto a progetto.
3) Non si può usufruire del regime agevolato Iva solo qualora la nuova attività per la quale si apre partita Iva sia mera prosecuzione della precedente attività svolta come co.co.co. (art. 13 L. 23/12/2000 n. 388).
4) L'iscritto all'Ordine che eserciti al professione in via autonoma ed abitualmente deve richiedere l'attribuzione della partita Iva ed iscriversi all'Inarcassa. Qualora preveda di avere un volume di affari annuo inferiore a 30.987 euro può in fase di richiesta della partita Iva chiedere l'agevolazione di cui all'art. 13 di cui sopra , che comporta il pagamento dell'irpef in misura ridotta, il versamento dell'Iva una volta l'anno e la tenuta di una contabilità estremamente semplificata. Qualora non possa beneficiare del regime agevolato dovrà tenere una contabilità semplificate con tenuta del registro incassi e del registro pagamenti e dovrà procedere periodicamente alla liquidazione Iva.


LEGGE BIAGI
La circolare del Ministro del lavoro n. 1/104 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14/01/2004 è intervenuta a dipanare alcuni dubbi sorti successivamente all’emanazione della cosiddetta Legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro. La circolare menzionata chiarisce in particolare il trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni occasionali e delle collaborazioni a progetto.
Si possono schematicamente individuare quattro tipologie di rapporti di lavoro:
Lavoro autonomo occasionale con reddito annuo inferiore ai 5.000 euro
si tratta di lavoro autonomo trattato fiscalmente come reddito diverso e pertanto sottoposto alla ritenuta d’acconto con nessun obbligo previdenziale;
Lavoro autonomo occasionale con reddito annuo superiore ai 5.000 euro
si tratta di lavoro autonomo trattato fiscalmente come reddito diverso e pertanto sottoposto alla ritenuta d’acconto con obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps;
Prestazioni occasionali non autonome (mini co.co.co.)
si tratta di lavoro parasubordinato trattato fiscalmente come reddito assimilato al reddito da lavoro dipendete, riguardo al trattamento previdenziale sembrerebbe desumersi dalla circolare che vi sia l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, ma non è chiaramente indicato;
Lavoro a progetto
Art. 1, comma 1, Dlgs 276/03
Si tratta di lavoro parasubordinato trattato fiscalmente come reddito assimilato al reddito da lavoro dipendete con obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps;


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ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ

ARCHITETTO E PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ
Domanda: sono un architetto iscritto all’Albo. Posso essere socio di una società?

Le norme che regolano la professione di architetto (legge 1395/23, R.D. 2537/25, D.L. 382/44) non pongono divieti agli architetti nello svolgimento di altre attività, per cui possono far parte a qualsiasi titolo di società (e quindi anche come socio accomandatario in s.a.s.), possono essere iscritti anche alla C.C.I.A.A. e possono svolgere altre attività imprenditoriali o commerciali, sempre che possiedano i titoli che fossero eventualmente richiesti per svolgerle, e sempre che per lo svolgimento di esse non sia vietata l’iscrizione ad altri Albi.
Tuttavia le Norme di Deontologia professionale vigenti impongono la massima cura affinché l’attività professionale sia tenuta rigorosamente distinta dalle altre attività specie se a carattere imprenditoriale. In particolare l’art. 21 di dette norme impone all’arch. che sia a qualsiasi titolo compartecipe di imprese appaltatrici o di ditte fornitrici delle opere da lui progettate e/o di cui sia direttore dei lavori, di mettere al corrente il proprio committente e di ottenerne l’assenso – preferibilmente per iscritto – e qualora proponesse l’impiego in opere da lui progettate e/o dirette di componenti prodotti da ditte in cui sia socio, di informare formalmente il committente.


FORMULE ASSOCIATIVE
Domanda: vorrei sapere quali formule associative professionali sono possibili ad oggi e quali i relativi vantaggi e svantaggi. (E' ammessa una forma cooperativa?)

La risposta al quesito in questione è facilmente ricavabile dalla lettura dell'art. 17 L. 109/94 (e agli artt. 53 e 54 dpr 554/99) che, per le società tra professionisti, ammette anche la forma cooperativa, peraltro non vietata anche per le società di Ingegneria.
Quanto ai vantaggi ed agli svantaggi, essi non sono astrattamente individuabili (attinendo essi soprattutto agli aspetti fiscali ed operativi della scelta): per dare una risposta adeguata, sarebbe opportuno avere qualche notizia in più in relazione alla finalità per la quale si intende costituire un organismo plurisoggettivo."
Il tipo di tassazione dipende dalla veste giuridica con cui viene esercitata in forma associata la professione dell'architetto:
1) associazione professionale o società semplice: il reddito viene ripartito in base alle quote di partecipazione ai soci o associati, in capo ai quali viene tassato con IRPEF ad aliquota progressiva;
2) società professionale (s.r.l. o s.p.a.): il reddito è assoggettato ad IRPEG in capo alla società con aliquota proporzionale, ora del 36%. Può poi essere distribuito ai soci attraverso i dividendi, che sono tassati con IRPEF in capo ai soci stessi, ma danno diritto, attraverso il credito d'imposta, a recuperare l'IRPEG pagata dalla società;
3) cooperativa: il reddito è tassato ad IRPEG, ma vi sono delle rilevanti agevolazioni (ora in fase di revisione) per la quota di reddito che viene accantonata, senza essere distribuita.


STUDIO IN COMUNE E NON STUDIO ASSOCIATO
Domanda: sono ospite (ho trasferito i miei strumenti di lavoro) presso lo studio di un mio collega non iscritto all'albo, svolgo qui anche il mio lavoro non in collaborazione con lui, quali sono i rischi di non aver messo nulla per iscritto? Potrei fare un contratto di sub-affitto della stanza in cui sto, su cui sia indicata la mia % di partecipazione alle spese di telefono, gas, luce? In tal caso, lui che ricevute/fatture dovrebbe farmi? Come vanno registrate e/o scaricate?

Si trova nella situazione di avere uno studio in comune con altro professionista senza essere associati. Non si ha infatti studio associato quando due o più professionisti esercitano autonomamente l'attività negli stessi locali, ognuno con la propria clientela. Il professionista intestatario dei contratti di locazione, telefono, energia elettrica, ecc. addebita al collega la quota spettante di tali spese: l'addebito deve avvenire con fattura se la spesa è in regime Iva, con ricevuta se la spesa non è in regime Iva.
Non è richiesto nessun documento scritto comprovante tale rapporto, può però essere consigliabile un semplice accordo scritto liberamente tra le parti e conservato a memoria in duplice copia.


STUDIO ASSOCIATO TRA PROFESSIONISTI E NON PROFESSIONISTI
Domanda: È possibile la costituzione di uno studio associato che comprenda oltre a 3 architetti iscritti all'Ordine anche una persona laureata in Economia e Commercio ma non iscritta all'Ordine professionale competente (non ha sostenuto l'esame di stato)?

Ai sensi della legge 1815/1939 è possibile costituire studi associati solo tra professionisti in possesso di titolo di abilitazione professionale. Pertanto l'ipotesi prospettata non è ammessa. Conviene semplicemente lavorare in comune per dividere le spese.


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INARCASSA

NON SI INDICA IL CONTRIBUTO 2% INARCASSA TRA PROFESSIONISTI
Domanda: la fattura emessa per consulenza tecnica ad altro architetto è soggetta al 2% di contributo INARCASSA?

Le prestazioni effettuate tra professionisti non sono soggette al contributo del 2% di Inarcassa, ex art. 10.6 della Legge 03/01/1981 n. 6 modificata e integrata dalla Legge 11/10/1990 n. 290.


INARCASSA E DOTTORATO
Domanda: sono un libero professionista titolare di partita iva e regolarmente iscritto alla cassa di previdenza INARCASSA. In seguito alla vincita del Concorso di Dottorato di Ricerca presso l’Università, il Politecnico ha provveduto all'iscrizione alla gestione separata INPS relativamente all'attività di dottorato. Contestualmente ho fatto richiesta di cancellazione da INARCASSA come previsto dallo Statuto che non consente l'iscrizione contemporanea a due forme di previdenza obbligatorie ma prevede l'obbligo al versamento del contributo integrativo sul volume d'affari IVA.. Premesso che l'attività di dottorato consente al sottoscritto di continuare ad esercitare la professione vorrei sapere se:
a)considerato l'obbligo del versamento del contributo intergrativo all'INARCASSA, devo iscrivermi alla gestione separata INPS relativamente anche alla mia attività professionale?
b) In caso di obbligo di Iscrizione alla gestione separata INPS, i contributi versati, sia all'INPS che alla INARCASSA, come verranno conteggiati ai fini pensionistici?
c) In caso di doppia imposizione contributiva qual'è la misura della rivalsa da esercitare sulle fatture nei confronti dei clienti?

a) anche sui redditi da lavoro autonomo percepiti come architetto si dovrà provvedere a versare i contributi previdenziali alla gestione separata Inps;
2) è possibile chiedere all'Inarcassa che i contributi versati all'Inps vengano ricongiunti con quelli Inarcassa. Questa è però un'operazione possibile una sola volta: una volta ricongiunta la Sua situazione previdenziale tra l'Inps e l'Inarcassa, a favore di quest'ultima, non può più tornare indietro, inoltre per poter ricongiungere le due posizioni previdenziali l'Inps chiede che si siano versati contributi per un periodo minimo di 5 anni;
3) sulle fatture si dovrà indicare il 2% di Inarcassa e il 4% Inps.


DIPENDENTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA
Obbligo d’iscrizione nella Gestione separata dell’Inps
La Gestione separata dell’Inps è il contributo previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995) obbligatorio per:
- i dipendenti pubblici o privati, assoggettati ad una forma di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, etc.) e titolari di una partita iva (dunque di un reddito derivato dallo svolgimento della libera professione);
- coloro che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio (assegni di ricerca) per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- i titolari di contratto a progetto privi di partita iva;
- coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro.
La domanda di iscrizione deve essere presentata all'INPS utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le Sedi, specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l'inizio dell'attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente. Ci si può iscrivere anche tramite Internet, collegandosi al sito:
> www.inps.it
Il contributo per i collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie è pari al 10% del reddito derivante dallo svolgimento della libera professione; il professionista può rivalersi sul cliente inserendo nella parcella una maggiorazione del 4% destinata alla Gestione separa Inps (oltre al 2% relativo al contributo integrativo dell’Inarcassa).


ISCRITTI ALL’ORDINE CON PARTITA IVA E TITOLARI DI COLLABORAZIONI A PROGETTO
Nel corso dell’ultimo incontro tra i nodi periferici Inarcassa, tenutosi a Roma il 2 e 3 dicembre scorso, è stata chiarita quale deve essere la posizione previdenziale nei confronti di Inarcassa dei professionisti titolari di contratti a progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa).
Gli iscritti all’Ordine degli Architetti (o Ingegneri) in possesso di una Partita Iva individuale e titolari di un contratto “a progetto” sono tenuti all’iscrizione all’Inarcassa con il conseguente obbligo contributivo.
Questo perché l’iscrizione alla gestione separata Inps, prevista dalle collaborazioni a progetto, non viene considerata da Inarcassa come iscrizione ad altra forma di contribuzione obbligatoria (visto che non è possibile il ricongiungimento di tali contributi) dunque non è previsto l’esonero dall’iscrizione.


PENSIONE INPS ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Domanda: Dal 1-1-05 sarò in pensione (INPS) da ditta privata, ho intenzione di prendere la partita IVA per esercitare singolarmente la professione usufruendo di un locale del mio alloggio, gradirei sapere se percependo già una pensione dovrò iscrivermi ad Inarcassa.

Nel momento in cui sarà in pensione ed aprirà partita Iva sarà obbligato ad iscriversi ad Inarcassa e versare tutti i relativi contributi.
Un domani che cessasse di esercitare la libera professione potrà richiedere ad Inarcassa la restituzione della maggior parte dei contributi versati oppure in alternativa un vitalizio.


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PROFESSIONE ALL’ESTERO E DI STRANIERI IN ITALIA

FORNITURA DI SERVIZI AD UN ESPORTATORE ABITUALE
Domanda: chiedo chiarimenti in merito alla possibilità di emettere parcella per prestazione professionale di progettazione senza applicare l'I.V.A. L'azienda (s.r.l.) per la quale è stata svolta la progettazione ha fornito lettera di esenzione I.V.A, ai sensi dell'Art. 8/c del D.P.R. 633/72, sotto forma di "Dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto - Art. 1 lett. c D.L. 29 dicembre 1983 n. 746, convertito nella legge 27 febbraio 1984 n. 17", indicando quale destinatario della dichiarazione il nostro studio. Se la procedura è corretta vorrei anche sapere come va formulata la parcella; dall'azienda in questione ci è stato richiesto di riportare su ogni fattura emessa il numero da noi assegnato alla loro dichiarazione di intenti.

L'art. 8 lett. c) del D.P.R. 633/72 stabilisce che le cessioni di beni, diversi dagli immobili e dalle aree fabbricabili, e le prestazioni di servizi, eccettuati gli appalti per la costruzione di immobili e i leasing immobiliari, effettuate nei confronti di esportatori abituali costituiscono, ai fini Iva, esportazioni e sono effettuate senza applicazione dell'imposta se avvengono in base a specifica comunicazione (denominata dichiarazione di intento) inviata dall'esportatore abituale ai propri fornitori e attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Le dichiarazioni di intento devono essere numerate progressivamente per anno solare e devono essere annotate in uno dei registri Iva.
Nella parcella dovrà riportare gli estremi della lettera di intento rilasciata dal fornitore e l'indicazione che si tratta di operazione non imponibile Iva ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. 633/72.
Dovrà poi procedere alla registrazione della parcella nel registro Iva con l'indicazione nell'apposita colonna del titolo di inapplicabilità dell'Iva.


PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESTERO
Domanda: sono un architetto iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino e in possesso di partita IVA individuale. Mi è stata offerta la possibilità di collaborare con un gruppo di professionisti stranieri, la società/associazione a cui fanno riferimento ha sede in Francia.
Come dovrò comportarmi quando andrò ad emettere fattura per la prestazione offerta in qualità di progettista? Dovrò inserire tutte le voci come in una normale fattura: onorario + contributo CNPAIALP 2% + I.V.A. 20% - ritenuta d'acconto IRPEF 20%? Loro possono pagarmi la ritenuta d'acconto? E con l'I.V.A come mi devo comportare dal momento che loro non ne sono soggetti?

1) IVA
Ai sensi dell'art. 7 comma 3, comma 4 lettere d) ed e) del DPR 633/1972:
a) una prestazione di consulenza ed assistenza tecnica resa da un soggetto residente in Italia si considera resa in Italia, e quindi rientrante nell'ambito di applicazione Iva, se il committente risulta domiciliato o avere una stabile organizzazione in Italia;
b) una prestazione di consulenza ed assistenza tecnica resa da un soggetto residente in Italia si considera resa in Italia, e quindi rientrante nell'ambito di applicazione Iva, se il committente non domiciliato o privo di stabile organizzazione in Italia è residente o domicialiato in uno Stato della Comunità Europea ove non è soggeeto passivo dell'imposta;
c) una prestazione di consulenza ed assistenza tecnica resa da un soggetto residente in Italia non si considera resa in Italia, e quindi non rientrante nell'ambito di applicazione Iva, se il committente non domiciliato o privo di stabile organizzazione in Italia è residente o domicialiato in uno Stato della Comunità Europea ove è soggetto passivo dell'imposta;
2) IMPOSTE DIRETTE
Ai sensi della ris. min. 12/649 dell'8 luglio 1980 e della convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il committente, se è soggetto non residente, senza stabile
organizzazione e senza rappresentante per i rapporti tributari in Italia, non è soggetto all'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973.
I redditi da lavoro dipendente che un residente di uno Stato (Italia o Francia) ritrae dall'esercizio della professione sono imponibili soltanto in detto Stato.
3) INARCASSA
Lo Statuto dell'Inarcassa, all'art. 23, che disciplina il contributo integrativo, specifica: "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva....".


REDDITO PROFESSIONALE PRODOTTO IN ITALIA DA UN SOGGETTO RESIDENTE IN GRECIA
Imposte dirette - Ai sensi della convenzione tra il governo italiano e il governo della repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito(L. 30/12/1989 n. 445), i redditi che un residente in uno stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione sono imponibili soltanto nello stato ove è residente a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività.
Iva - Quando il prestatore del servizio è un soggetto comunitario ed il cliente committente un italiano soggetto di imposta il servizio va assoggettato ad Iva con autofattura emessa da chi riceve la prestazione.


REDDITO PROFESSIONALE PRODOTTO DA UN SOGGETTO ITALIANO IN SPAGNA
Domanda: devo presentare una fattura a un collega spagnolo, a cui ho prestato una collaborazione professionale. E' vero che esiste un accordo fiscale bilaterale (Italia-Spagna) per cui il destinatario della fattura evita la trattenuta e versa direttamente l'intera somma imponibile? Come ci si comporta con l'Iva ( in Spagna è 16%)?

IMPOSTE DIRETTE
Ai sensi della convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica spagnola per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, il committente, se è soggetto non residente, senza stabile
organizzazione e senza rappresentante per i rapporti tributari in italia, non è soggetto all'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973.

IVA
Ai sensi dell'art. 7 comma 3, comma 4 lettere d) ed e) del DPR 633/1972:
a) una prestazione di consulenza ed assistenza tecnica resa da un soggetto residente in Italia si considera resa in Italia, e quindi rientrante nell'ambito di applicazione Iva, se il committente risulta domiciliato o avere una stabile organizzazione in Italia;
b) una prestazione di consulenza ed assistenza tecnica resa da un soggetto residente in Italia non si considera resa in Italia, e quindi non rientrante nell'ambito di applicazione Iva, se il committente non domiciliato o privo di stabile organizzazione in Italia è residente o domicialiato in uno Stato della Comunità Europea ove è soggetto passivo dell'imposta.


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IRAP

IRAP E PROFESSIONISTI
Domanda: in riferimento ad un articolo del Sole 24 ore del 3 ottobre 2001 pag. 27 Irap, dai giudici tributari spiragli per i professionisti e in particolare di giovedì 22 novembre, pag.23 Rimborso IRAP anche se c’è un dipendente, dove si commentano tre sentenze in cui sono stati accolti i ricorsi dei contribuenti dalla Commissione tributaria provinciale di Parma per il rimborso dell’IRAP, in quanto la presenza di un dipendente non è stata ritenuta sufficiente a configurare “una struttura organizzativa di rilievo”.
Si chiede un consiglio su come comportarsi riguardo ai versamenti delle imposte dell’IRAP, nel caso in cui si svolga la libera professione senza uno studio professionale, senza essere in possesso di un auto di proprietà e senza avvalersi del lavoro di dipendenti.

Effettivamente la situazione che viene delineata nella domanda è di fatto simile a quella su cui si è espressa la Commissione Tributaria di Trento.
Occorre comunque ricordare che le sentenze riguardano sempre la singola fattispecie su cui vengono pronunciate, e che comunque la legge istitutiva dell'IRAP non è ancora stata nè riformata, nè abrogata.
Pertanto il contribuente che non dichiarasse l'imponibile IRAP sarebbe comunque assoggettabile ad accertamento, avverso il quale certamente le precedenti sentenze costituirebbero un elemento di difesa utilizzabile.


IRAP E PROFESSIONISTI
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Vi sono state in questi ultimi mesi diverse pronunziazioni circa l’assoggettamento all’Irap dei redditi da lavoro autonomo dei professionisti. Riassumiamo brevemente gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dal ministero delle Finanze ricordando innanzitutto cosa dice la normativa.
Normativa
Gli art. 2 e 3 del D. Lgs. 446/1997 stabiliscono come presupposto per l’assoggettamento all’Irap la sussistenza di un “esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi” e “soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più attività” come quelle appena descritte.
La problematica oggetto delle recenti interpretazioni consiste nello stabilire se i soggetti passivi (tra cui rientrano i professionisti) siano sempre e comunque assoggettati all’Irap o se siano soggetti all’imposta esclusivamente al ricorrere dei presupposti dell’esercizio abituale dell’attività autonomamente organizzata.
Giurisprudenza
La sentenza della corte costituzionale n. 156 del 21/05/01 ha stabilito che l’Irap non si applica ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza di capitali e lavoro altrui. Secondo la Corte la presenza dei mezzi organizzativi va valutata caso per caso.
Tale sentenza ha prodotto una puntuale giurisprudenza di merito costituita da innumerevoli pronunce delle Commissioni tributarie provinciali. In un primo momento tali pronunce hanno riconosciuto la possibilità di non assoggettamento del lavoro autonomo, esclusivamente nel caso in cui l’assenza di una autonoma organizzazione fosse stata verificata concretamente caso per caso. Successivamente la posizione di alcune Commissioni tributarie è stata sostenere che il reddito di lavoro autonomo è distinto da quello d’impresa per il fatto che è prodotto dal professionista e in mancanza di esso non può sussistere l’autonoma organizzazione.
Ministero delle Finanze
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n 32 del 31/01/02 esprime che il presupposto per l’applicazione dell’Irap è “l’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi, ancorché tale attività non abbia carattere commerciale. Da tale definizione consegue che, qualora dette attività vengano esercitate in modo occasionale, le stesse non rilevano ai fini dell’applicazione dell’Irap”. Tale espressione è volta ad escludere dall’applicazione dell’Irap solo le attività che non sono esercitate mediante un’organizzazione autonoma (ad esempio: lavoro autonomo occasionale). La presenza di una organizzazione è infatti secondo l’Agenzia delle entrate una connotazione tipica del lavoro autonomo non occasionale e come tale sempre presente nell’esercizio di quest’ultimo.
Conclusioni
In conclusione quindi la giurisprudenza tende a negare la naturale correlazione tra lavoro autonomo non occasionale e l’elemento organizzativo, ammettendo pertanto l’esistenza di un’attività professionale abituale che può essere svolta anche in assenza di organizzazioni di capitale o lavoro altrui, organizzazioni la cui sussistenza deve essere di concreto verificata di volta in volta. Al contrario per il ministero delle finanze l’organizzazione è un elemento sempre presente nell’esercizio del lavoro autonomo non occasionale.


SENTENZA N. 21203 DEL 5/11/2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Per la prima volta con la sentenza n. 21203 depositata il 5/11/2004 la Corte Costituzionale si è espressa sulla questione riguardante l’interpretazione del presupposto impositivo dell’Irap dell’autonoma organizzazione.
La suprema corte ha confermato la legittimità del diritto al rimborso dell’Irap indebitamente pagata da un professionista considerato privo di autonomia organizzativa in quanto dotato esclusivamente di beni strumentali e di collaboratori occasionali.


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LE LEGGI FINANZIARIE

FINANZIARIA 2007
Sintesi delle principali novità fiscali contenute nella legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che possono risultare di interesse per l'attività degli iscritti all'Ordine.
Il provvedimento consta di un solo articolo e di 1.364 commi, il riferimento va quindi inteso solo alla numerazione di questi ultimi.

Nuovi scaglioni ed aliquote Irpef
6
La legge finanziaria per il 2007 modifica dall’1/1/2007 le modalità di calcolo dell’imposta dovuta dalle persone fisiche modificando le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito:
Fino a euro 15.000 23%
Da 15.001 a 28.000 27%
Da 28.001 a 55.000 38%
Da 55.001 a 75.000 41%
Oltre 75.000 43%

Meccanismo del “Reverse charge” in edilizia
44 e 45
Il comma 44 apporta modifiche all’art. 17 del DPR 633/1972, in relazione alle disposizioni inerenti l’applicazione del cosiddetto “reverse charge” (inversione contabile) per la corresponsione dell’Iva.
Dall’1/1/2007 in caso di affidamento di lavori edili in subappalto, l’appaltatore è tenuto ad effettuare i versamenti IVA dovuti dal subappaltatore.

Tracciabilità dei compensi ai professionisti
69

E’ previsto il differimento temporale del divieto per i professionisti di riscuotere i compensi in contanti.
Si potrà continuare a pagare in contanti entro un massimo di euro 1.000 fino al 30/6/2008, mentre il limite scenderà ad euro 500 dall’1/7/2008 e fino al 30/6/2009, per ridursi infine ad euro 100 a far data dell’1/7/2009.

Trasferimento agli enti locali funzioni catastali
194-200

Il trasferimento ai comuni dell’esercizio delle funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento viene differito all’1/11/2007 e previa emanazione di un decreto concernente termini e modalità.

Pc ai docenti, detrazione Irpef del 19%
296-297

Per il 2007 ai docenti delle scuole pubbliche, anche non di ruolo con incarico annuale, e delle università spetta una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 1.000 per l’acquisto di un computer nuovo.

Estensione agevolazioni trasferimenti terreni edificabili
306

Il comma 306 della Finanziaria estende agli immobili contenuti in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata anche privata l’applicazione dell’imposta di registro agevolata dell’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Per tutti gli altri acquisti da privati di terreni edificabili ai sensi di paini urbanistici particolareggiati si applicano invece l’imposizione ordinaria, pari ad un’aliquota complessiva dell’11% (8% imposta di registro, 2% imposta ipotecaria e 1% imposta catastale)

Immobili dei professionisti
334-402
Immobili professionali
Viene prevista la possibilità di procedere alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di immobili strumentali per l’esercizio della professione effettuati nel triennio 2007-2009 limitando, peraltro, la deduzione di tali quote ad un terzo per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009. La deduzione piena sarà, pertanto, consentita a decorrere dal 2010.

Rilevanza delle plus/minusvalenze sugli immobili
Le cessioni degli immobili per i quali viene ammessa la possibilità di dedurre la relativa quota di ammortamento, comporterà specularmene la rilevanza fiscale dei predetti componenti straordinari di reddito.

Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio della professione siano deducibili tramite capitalizzazione sul costo dell’immobile e, quindi, spesate attraverso il relativo procedimento di ammortamento. Nel caso in cui tali spese non si possano imputare ad incremento del valore dell’immobile, in ottemperanza alle regole civilistiche previste per il reddito d’impresa, sarà possibile portare in deduzione le spese sostenute nel limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio, rinviando la deduzione dell’eccedenza in quote costante nei cinque esercizi consecutivi.

Immobili in uso promiscuo
Per gli immobili non utilizzati esclusivamente per l’attività professionale è prevista la deducibiltà di una somma pari al 50% della rendita catastale nel caso di utilizzo di immobili di proprietà. In caso di locazione, anche finanziaria, è deducibile un importo pari al 50% del relativo canone. Con riferimento alle spese eseguite sugli immobili, le stesse, qualora per le loro caratteristiche non possano essere portate ad incremento dell’immobile (cd. Spese capitalizzabili) possano essere spesate nella misura del 50%.

Detrazioni fiscali interventi di riqualificazione energetica degli edifici
344-349
Vengono introdotte quattro tipologie di agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. In tutte e quattro le tipologie la detrazione massima dell’imposta lorda spettante dovrà essere ripartita in tre quote annuali di pari importo.
  • 1. possibilità di detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 55% delle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2007 e fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
  • 2. possibilità di detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 55% delle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2007 e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (copertura e pavimenti) e finestre comprensive di infissi;
  • 3. possibilità di detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 55% delle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2007 e fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro per interventi relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • 4. possibilità di detrarre dall’imposta lorda una quota pari al 55% delle spese effettivamente sostenute entro il 31/12/2007 e fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Tutte e quattro le agevolazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti sia asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica” predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

Agevolazioni ristrutturazioni edilizie 36%
387
Prorogata anche per le spese sostenute nel 2007 la detrazione fiscale del 36%, entro un massimo di euro 48.000, per l’effettuazione di interventi di recupero edilizio. Viene confermato che per usufruire dell’agevolazione occorre che nella fattura venga separatamente evidenziato il costo della mano d’opera.

IVA al 20% interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
388
Sarà applicata anche per tutto il 2007 l’aliquota Iva agevolata del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Telefoni cellulari, aumento del limite di deducibilità
401-403
A decorrere dal periodo di imposta 2007 ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, le quote di ammortamento, i canoni di locazione e di noleggio, le spese di impiego e manutenzione relativi a telefoni cellulari sono deducibili nella misura dell’80% e non più del 50%.

Contributi gestione separata
770
Le aliquote contributive dei collaboratori a progetto variano come segue (1/3 carico collaboratore e 2/3 carico azienda):
Collaboratori senza altra forma di previdenza obbligatoria o pensione 23,5%
Collaboratori con altra forma di previdenza obbligatoria o pensione 16%

Deducibiltà delle autovetture di professionisti
D.L.262/2006
La percentuale di deduzione dei componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati dai professionisti viene abbassata al 25%, il luogo di quella precedentemente prevista pari al 50%, fino al limite di euro 18.075,99 per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato. Il nuovo regime tributario dei veicoli ha effetto a partire dal periodo di imposta 2006.



FINANZIARIA 2006
Sintesi delle principali novità fiscali contenute nella legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) che possono risultare di interesse per l’attività degli iscritti all’Ordine.
Tratta dal “Bollettino di legislazione tecnica” n. 1/2006

Iva al 10% su elettricità su impianti irrigui
(comma 42)
Tra i beni e i servizi assoggettati all’aliquota Iva agevolata al 10% viene inserita anche la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione. (l’efficacia di dette disposizioni è peraltro subordinata al via libera della Commissione Europea).

Spese di funzionamento Autorità di vigilanza LL.PP.
(commi 65 e 67)
L’Autorità di vigilanza sui LL.PP. determina ogni anno l’ammontare dei contributi ad essa dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché le relative modalità di riscossione, compreso anche l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici, quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito di procedure finalizzate alla realizzazioni di opere pubbliche. In fase di prima applicazione tale contributo non dovrà superare lo 0,25% del valore complessivo del mercato di riferimento. Secondo una prima sommaria stima effettuata dalla stessa autorità quanto sopra descritto si tradurrebbe in un versamento variabile dai 20 ai 100 euro per ogni gara di appalto.

Lodi arbitrali nei lavori pubblici
(commi 70 e 71)
Con una modifica all’art. 32, comma 2 bis della L. 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) è previsto che all’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’1 per mille (e non più, come in precedenza, uno per diecimila) del valore della relativa controversia.
Il comma 71 prevede inoltre che gli importo dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie deferiti ad arbitri sono direttamente versati all’Autorità di vigilanza sui LL.PP..

Sanatoria edilizia immobili delle ferrovie
(comma 88)
I beni immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato Spa ed alle società da questa direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono costruiti in conformità alla legislazione vigente al momento della loro edificazione.
Indipendentemente dalle eventuali alienazioni di detti beni, i soggetti di cui sopra possono ottenere, entro il 31/12/2008, una documentazione che sostituisce con lo stesso valore giuridico quella mancante, finalizzata ad attestare la regolarità urbanistica ed edilizia, in continuità d’uso, anche mediante apposita deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
La sanatoria è ammessa anche a favore degli aventi causa acquirenti di immobili di Ferrovie dello Stato Spa e delle società controllate, ma con la corresponsione dell’oblazione in misura tripla.

Detrazioni fiscali interventi per la tutela dei boschi
(comma 117)
Si proroga ulteriormente sino al 31/12/2006 il beneficio fiscale consistente nella detrazione del 36%, fino all’importo complessivo massimo di 100.000 euro, della spesa prevista per gli interventi di salvaguardia dei boschi.

Detrazioni fiscali e Iva su interventi di recupero edilizio
(comma 121)
Viene ulteriormente prorogata fino al 31/12/2006 la detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio. La relativa quota su cui calcolare la detrazione viene invece nuovamente innalzata dal 36% alla originaria misura del 41% con un tetto massimo complessivo di 48.000 euro.
Ulteriore proroga è prevista anche per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettere c e d del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2006 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30/06/2007.
In merito alle aliquote Iva applicabili alle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio si segnala che, con la scadenza del 31/12/2005 previsto dall’art, 23 bis, comma 1, lettera c, della L. 27/02/2004 n. 47 cessa di trovare applicazione l’aliquota Iva agevolata al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tali prestazioni fatturate a partire dal 1/1/2006 quindi l’aliquota Iva torna ad essere quella del 20%, mentre l’aliquota del 10% può ancora essere applicata solamente per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, nonché per gli interventi di ristrutturazione straordinaria effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica.

Esenzione ICI per particolari categorie di immobili
(comma 133)
L’esenzione dall’ICI per gli immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, didattiche e ricreative utilizzati da enti pubblici e privati non esercenti attività commerciali in via esclusiva, introdotta dall’art. 7 comma 2 bis, della Legge 248/2005 decorre dal 31/12/2005 e che per i versamenti effettuati anteriormente a tale data non si fa luogo a restituzioni o rimborsi.

Attribuzione alloggi costruiti da cooperative
(comma 399)
Si aggiungono ulteriori requisiti per quanto riguarda l’attribuzione di case costruite da cooperative, ai sensi dell’art. 95 del RD 28/04/1938 n. 1938 n. 1165, recante “Testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica”. Tra i requisiti segnaliamo in particolare che non possono essere attribuite case a chi sia già proprietario nello stesso centro urbano di un’altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia ed a chi abbia già ottenuto l’assegnazione in proprietà di altri alloggi cono concorsi o contributi dello stato, o con mutui di cui alla L. 715/1950.
Inoltre quale requisito di attribuzione non si considera più la residenza nel comune nel quale sorgono le costruzioni, ma la residenza anagrafica ovvero l’attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio.

Interpretazione autentica Testo Unico degli espropri
(comma 444)
Il comma 444 fornendo l’interpretazione autentica dell’art. 35 comma 6 del DPR 327/2001 (Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità), precisa che le indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A,B,C e D in base agli strumenti urbanistici.

Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate
(commi 469-476)
Il comma 471 estende anche alle aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti l’applicazione delle disposizioni sull’aggiornamento del valore di bilancio dei beni di impresa. Quanto sopra si applica anche pre le imprese la cui attività sia diretta alla produzione o allo scambio delle aree interessate.
Per acceder alla rivalutazione delle aree fabbricabili occorre pagare un’imposta sostitutiva pari al 19% da versare in tre rate annuali senza corresponsione di interessi.

Tassazione compravendite immobiliari
(commi 496-498)
Il comma 496 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5 % sulle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Il comma 497 prevede invece che nelle compravendite che nelle compravendite aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di imprese o professioni la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è sempre costituita dal valore catastale dell’immobile, a prescindere dall’indicazione del corrispettivo che viene indicato nell’atto. La disposizione tende ad incentivare la dichiarazione in atto del valore reale della compravendita, poiché questo non comporta più per il compratore uno svantaggio fiscale dal momento che le imposte vengono comunque calcolate sul valore catastale. Viene altresì prevista in questi casi la riduzione del 20% degli onorari notarili.

Necessità DURC per l’accesso ai finanziamenti UE
(comma 553)
Il comma 553 allarga l’ambito di applicazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il quale, oltre che nell’affidamento di appalti pubblici e nei lavori in edilizia privata, diventa requisito indispensabile per tutte le imprese di tutti i settori produttivi per l’accesso ai finanziamenti comunitari.



FINANZIARIA 2005
Sintesi delle principali novità fiscali contenute nella legge 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) che possono risultare di interesse per l’attività degli iscritti all’Ordine.
Tratta dal “Bollettino di legislazione tecnica” n. 1/2005

Tetto di spesa per incarichi a consulenti esterni alla P.A.
(art. 1, commi 11 e 42)
Le P.A. devono contenere la spesa annua negli anni 2005, 2006 e 2007 per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione entro il limite di quanto speso nell’anno 2004.
Solo per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti la motivazione dell’affidamento di incarichi deve far riferimento specifico all’assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi. Fanno eccezione gli incarichi conferiti ai sensi della Legge 109/1994 e dunque gli incarichi di progettazione di opere pubbliche.

Proventi denunce inizio attività e permessi di costruire
(art. 1, commi 43 e 50)
Vengono aumentati rispettivamente fino a euro 51,65 ed a euro 516,46 gli importi minimo e massimo da corrispondere a titolo di diritti di segreteria per le denunce di inizio attività, ad esclusione di quelle concernenti interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Prolungamento termini per l’accertamento dell’ICI
(art. 1, comma 67)
I termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31/12/2004 sono prolungati sino al 31/12/2005. La disposizione opera solo per gli anni di imposta 2000 e seguenti.

Aumento importi fissi imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale
(art. 1, comma 300)
Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo e dell’imposta ipotecaria e catastale sono state aggiornate con Decreto del Ministero dell’economia e della finanza ad euro 168,00.

Restauro beni culturali immobili dello stato
(art. 1, commi 303 – 305)
Possono essere dati in concessione a soggetti privati i beni culturali immobili dello stato e degli enti locali per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro.

Nuovi obblighi comunicazione codice fiscale
(art. 1, commi 332 – 334)
Viene introdotto l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale nelle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, nelle richieste di permessi di costruire ed in ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni, relativo al soggetto dichiarante, agli esecutori ed ai progettisti delle opere.

Revisione estimi e classamenti catastali
(art. 1, commi 335 – 340)
I comuni in presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati, o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, potranno chiedere ai proprietari la presentazione di un atto di aggiornamento.
In materia di catasto, per gli immobili privati a destinazione ordinaria censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale.

Aggiornamento telematico atti catastali
(art. 1, commi 374 - 375)
A partire dall’1/03/2005 si potrà provvedere all’aggiornamento degli atti catastali per via telematica, tramite un modello unico informatico sottoscritto con firma elettronica dal tecnico che lo ha redatto ovvero dal soggetto obbligato alla presentazione.

Proroga termini imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni
(art. 1 comma 376)
Vengono riaperti sino al 30/06/05 i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili con destinazione agricola con applicazione dell’imposta sostitutiva de4l 4%.
La proroga in esame comporta solamente che il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata, e la redazione ed il giuramento della perizia, potranno essere effettuati entro la predetta data. Le disposizioni sulla rivalutazione continuano invece ad applicarsi soltanto ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2003.

Revisione dei prezzi negli appalti pubblici per aumenti dei materiali superiori al 10%
(art. 1, comma 550)
Il comma 550 rivede l’articolo 26 della L. 109/1994 reintroducendo un meccanismo per la revisione dei prezzi in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta a discapito dell’appaltatore.
Qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in riduzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.

Variazioni contestuali alla presentazione della DIA
(art. 1, comma 558)
Contestualmente al certificato di collaudo finale va presentata anche ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.


FINANZIARIA 2004
Sintesi delle principali novità fiscali contenute nella legge 24.12.2003 n. 350 (Finanziaria 2004) che possono risultare di interesse per l’attività degli iscritti all’Ordine.
Tratta dal “Bollettino di legislazione tecnica” n. 1/2004

Detrazione fiscali per interventi di recupero edilizio
(art. 2, commi 15 – 16)
Per il 2004 il comma 15 dell’art. 1 prevede che la detrazione fiscale per gli interveti di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresi gli interventi per la bonifica dell’amianto, spetta anche per le spese sostenute nel corso del 2004, entro il limite massimo di 60.000 euro. Per il medesimo anno 2004 detta detrazione spetta per una quota pari al 41% delle spese sostenute dal contribuente.

Affidamento interventi ad imprese individuali nei comuni con meno di 5.000 abitanti
(art. 2, comma 29)
Nei comuni di cui sopra gli interventi di cui all’art. 31 della L. 457/1978 di importo inferiore a 15.000 euro possono essere affidati ad imprese individuali,anche in deroga alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ICI su immobili oggetto di sanatoria edilizia
(art. 2, comma 41)
Per i fabbricati oggetto della sanatoria edilizia disposta dalla L. 326/2000, l’imposta comunale sugli immobili è dovuta con decorrenza dal 1/01/2003, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato, sia antecedente, sulla base della rendita catastale attribuita a seguito del rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Moltiplicatori per la rettifica del valore degli immobili
(art. 2, comma 63)
I moltiplicatori previsti dall’art. 52, comma 5, del DPR 131/1986, (Approvazione del TU delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), sono rivalutati del 10% a decorrere dal 1/01/2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Si ricorda che il citato art 52 dispone che, qualora nell’ambito di un atto di trasferimento immobiliare il corrispettivo dichiarato sia almeno pari a 75 volte il reddito dominicale per i terreni e 100 volte la rendita catastale per i fabbricati, non sarà possibile per il fisco procedere ad accertamento di maggior valore. E’ opportuno precisare che dette disposizioni non si applicano, per espressa previsione del comma 4 del citato art. 52, ai terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

Fondi per l’edilizia agevolata
(art. 3, commi 108 – 115)
E’ stato istituito il fondo per l’edilizia a canone speciale che dovrà essere ripartito, annualmente con D.P.C.M., tra le Regioni che comprendono Comuni ad alta tensione abitativa. Tali somme devono essere utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzato alla costruzione e al recupero di unità immobiliari destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale a determinati soggetti indicati nel comma 113. Sono individuate alcune condizioni necessarie per ottenere dette agevolazioni a favore degli investimenti per attuare tali programmi.

Progettazione opere enti locali e realizzazione infrastrutture di interesse locale
(art. 4, commi 143 – 144)
La dotazione per il 2004 del Fondo per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali e del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di interesse locale, di cui all’art. 55 della L. 448/2001, è stabilita rispettivamente in 30 e 70 milioni di euro.

Garanzie e coperture assicurative esecutori lavori pubblici
(art. 4, commi 146 – 147)
Il comma 146 dell’art. 4 modifica il comma 2 dell’art. 30 della Legge 109/1994, relativo alla garanzia e coperture assicurative, ed introduce il nuovo comma 2-ter del medesimo articolo.
Il nuovo comma 2 conferma sostanzialmente la disciplina precedente, che prevede che in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria che l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire, pari al 10% dell’importo dei lavori stessi, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Il nuovo comma 2-ter modifica invece le modalità per lo svincolo progressivo di detta garanzia fidejussoria. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autenticata, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è invece svincolato secondo la normativa vigente.
La garanzia in esame copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni sopra illustrate si applicano anche ai contratti in corso alla data della loro entrata in vigore (1/1/2004), anche se affidati anteriormente a detta data.

Divieto di edificazione zone colpite da incendi
(art. 4, comma 173)
Viene modificato il comma 1 dell’art. 10 della L. 21/11/2000n n. 353, (Legge quadro in materia di incendi boschivi, in BLT n. 12/2000), relativo ai divieti edificatori nelle zone colpite da incendi boschivi. E’ ora previsto che nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per 10 anni ogni edificazione nelle aree boschive colpite da incendio.
Sui terreni colpiti da incendio è inoltre vietata per lo stesso periodo di 10 anni, anche nei comuni regolarmente dotati di strumenti urbanistici, la realizzazione di edifici, strutture o infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili o ad attività produttive, a meno che tali opere non fossero già previste dagli strumenti urbanistici.


FINANZIARIA 2003
Sintesi delle principali novità fiscali contenute nella legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) che possono risultare di interesse per l’attività degli iscritti all’Ordine.
Disposizioni in materia di imposte
Irpef: è stata introdotta la cosiddetta “no tax area” attraverso l’aumento delle deduzioni: viene ora sottratto a tassazione il reddito se inferiore a 3.000 euro per tutti i soggetti, se inferiore a 7.500 euro per i lavoratori dipendenti, se inferiore a 7.000 euro per i pensionati, e se inferiore a 4.500 euro per i lavoratori autonomi e gli imprenditori;
La deduzione decresce fino ad annullarsi per i redditi più alti. Contemporaneamente sono cambiate le aliquote, come segue:
REDDITI ALIQUOTA
Fino a 15.000 euro 23%
Da 15.000 a 29.000 euro 29%
Da 29.000 a 32.600 euro 31%
Da 32.600 a 70.000 euro 39%
Oltre i 70.000 euro 45%
Le aliquote delle addizionali comunali e regionali resteranno invariate.
Attenzione: la ritenuta applicata alle provvigioni, dal 1° gennaio aumenta dal 9,5% al 11,5%.
Detrazione per ristrutturazioni edilizie: E’ stata prorogata fino al 30 settembre 2003 la detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione edilizia, con il limite di 48.000 euro.
Viene inoltre prorogato lo sconto specifico relativo all’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione: gli interventi di ristrutturazione devono concludersi entro il 31 dicembre 2003, e i relativi atti di vendita devono essere stipulati entro il 30 giugno 2004.
Irpeg: l’aliquota viene ridotta dal 36% al 34%.
Irap: E’ stata introdotta una deduzione per i soggetti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a 400mila euro. La deduzione ammonta a 2.000 euro per ciascun dipendente, e può essere utilizzata per un numero massimo di cinque dipendenti, fino quindi a complessivi 10.000 euro;
Un’altra novità riguarda la deduzione forfetaria, che passa dai 5.000 euro ai 7.500 euro, e spetta se la base imponibile non supera i 180.759,91 euro.
Condoni e sanatorie
Il DL 282/2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha apportato rilevanti modifiche alle sanatorie previste dalla legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003). Di seguito si fornisce uno schema aggiornato delle tre sanatorie principali, cioè quelle disciplinate dagli articoli 7, 8, e 9 della legge finanziaria.
ß Articolo 7 legge 289/2002 – legge finanziaria per il 2003: Definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo
Destinatari: tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa e lavoro autonomo, sia in forma individuale, sia in forma associata (persone fisiche, società di persone e loro soci, associazioni professionali e loro associati, società di capitali)
Soggetti esclusi:
1) chi ha omesso di presentare la dichiarazione o non ha indicato i redditi d’impresa o lavoro autonomo;
2) chi ha dichiarato ricavi o compensi per un importo superiore a 5.164.569 euro (10 miliardi di lire);
3) chi ha ricevuto, al 1° gennaio 2003, un processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento, un invito al contraddittorio, salvo che li definisca a i sensi degli articoli 15 e 16 della stessa legge 289/2002;
4) coloro a carico dei quali è stata esercitata l’azione penale per reati tributari, e ne abbiano formale conoscenza entro la data della definizione.
Periodi d’imposta definibili: dal 1997 al 2001
Modalità di definizione: adeguamento dei ricavi di ciascun periodo da definire ai ricavi determinati in base agli studi di settore, ove applicabili, o ai parametri, o, ove non siano applicabili nemmeno questi, con modalità da stabilirsi con decreto ministeriale.
Effetti: inibisce i poteri di accertamento e controllo dell'Amministrazione finanziaria a far data dal primo versamento effettuato per la definizione, rende inapplicabili le presunzioni di acquisto e vendita senza fattura, e riduce la punibilità per i reati tributari. Diventano irrilevanti le perdite degli esercizi definiti
Attenzione: la definizione non si perfeziona se si basa su presupposti errati, ma in ogni caso non viene rimborsato quanto versato.
Costo: pari alle imposte, e al 60% dei contributi previdenziali, dovuti sul maggior reddito dichiarato. Il 1997 costa comunque 300 euro, mentre chi è congruo e coerente con gli studi di settore, o congruo con i parametri, paga 300 euro per ciascun esercizio (600 euro se congruo e non coerente con gli studi di settore).
Termini di versamento: 20 giugno 2003 (16 settembre per i soci di società di persone e associazioni professionali che hanno definito). L’eccedenza rispetto a 3.000 euro per le persone fisiche, e 6.000 euro per gli altri soggetti, può essere suddivisa in due rate uguali scadenti al 30 novembre 2003 e al 20 giugno 2004.
Termine di presentazione della dichiarazione: 31 luglio 2003 (31 ottobre per i soci di società di persone e associazioni professionali che hanno definito).
Dichiarazione riservata: non è possibile.
ß Articolo 8 legge 289/2002 – legge finanziaria per il 2003: Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
Destinatari: tutti i contribuenti.
Soggetti esclusi:
1) chi ha ricevuto, al 1° gennaio 2003, un processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento, un invito al contraddittorio, salvo che li definisca ai sensi degli articoli 15 e 16 della stessa legge 289/2002;
2) coloro a carico dei quali è stata esercitata l’azione penale per reati tributari, e ne abbiano formale conoscenza entro la data della definizione.
Periodi d’imposta definibili: dal 1997 al 2001
Modalità di definizione: integrazione degli imponibili di ciascun periodo d’imposta, e calcolo delle relative imposte. Si possono integrare anche i modelli 770, versando le ritenute a suo tempo omesse.
E’ l’unica sanatoria che può essere estesa anche ai redditi soggetti a tassazione separata.
Effetti: limita il potere di accertamento ai redditi ed all’IVA che eccedono il doppio dei maggiori imponibili risultanti dalla dichiarazione integrativa, e sugli stessi importi estingue le sanzioni tributarie e previdenziali.
Costo: pari alle imposte, e ai contributi previdenziali, dovuti sul maggior reddito dichiarato. Non vi è un importo minimo.
Termini di versamento: 16 aprile 2003 (16 settembre per i soci di società di persone e associazioni professionali che hanno definito). L’eccedenza rispetto a 3.000 euro per le persone fisiche, e 6.000 euro per gli altri soggetti, può essere suddivisa in due rate uguali scadenti al 30 novembre 2003 e al 20 giugno 2004.
Termine di presentazione della dichiarazione: 16 aprile 2003 (16 settembre per i soci di società di persone e associazioni professionali che hanno definito).
Dichiarazione riservata: è possibile.
ß Articolo 9 legge 289/2002 – legge finanziaria per il 2003: Definizione automatica per gli anni pregressi
Destinatari: tutti i contribuenti.
Soggetti esclusi:
1) chi ha ricevuto, al 1° gennaio 2003, un processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento, un invito al contraddittorio, salvo che li definisca a i sensi degli articoli 15 e 16 della stessa legge 289/2002;
2) coloro a carico dei quali è stata esercitata l’azione penale per reati tributari, e ne abbiano formale conoscenza entro la data della definizione;
3) chi ha omesso di presentare tutte le dichiarazioni, relative a tutti i tributi per i periodi interessati dalla definizione automatica.
Periodi d’imposta definibili: dal 1997 al 2001
Modalità di definizione: determinazione di due distinti importi: uno per le imposte dirette ed uno per l’IVA, proporzionali a quanto dichiarato a suo tempo; è obbligatorio per ciascun gruppo di imposte (imposte dirette ed IVA) sanare tutti gli anni fiscalmente aperti.
Effetti: inibisce totalmente i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria a far data dal primo versamento effettuato per la definizione, rendendo definitive le dichiarazioni a suo tempo presentate. Prevede espressamente l’esclusione della punibilità per i reati tributari, commessi negli anni oggetto della definizione. Diventano irrilevanti le perdite degli esercizi definiti.
Attenzione: la definizione non si perfeziona se si basa su presupposti errati, ma in ogni caso non viene rimborsato quanto versato.
Costo: per ciascun anno
- Imposte dirette: 8% di ciascuna imposta (IRPEG, ILOR, IRAP, Imposta sul patrimonio netto, addizionali) a suo tempo versata fino a 10.000 euro per ciascuna imposta, 6% per l’eccedenza fino a 20.000 euro, 4% per l’eccedenza oltre 20.000 euro.
- IVA: il 2% dell’IVA a debito, più il 2% dell’IVA detratta, che diventa l’1,5% se tali importi superano i 200.000 euro, e l’1% se superano i 300.000 euro.
Chi è congruo e coerente con gli studi di settore, o congruo con i parametri, paga 500 euro per ciascun periodo d’imposta (700 euro se congruo e non coerente).
Termini di versamento: 16 aprile 2003 (L’eccedenza rispetto a 3.000 euro per le persone fisiche, e 6.000 euro per gli altri soggetti, può essere suddivisa in due rate uguali scadenti al 30 novembre 2003 e al 20 giugno .
Termine di presentazione della dichiarazione: 16 aprile.
Dichiarazione riservata: è possibile.
Riaperture di termini: Il DL 282/2002 reca anche numerose riaperture di termini:
- il termine per effettuare l’assegnazione agevolata dei beni d’impresa, o la trasformazione in società semplice di società commerciali, è stato prorogato al 30 aprile 2003;
- il termine per rivalutare il costo di partecipazioni e terreni edificabili posseduti da persone fisiche versando un’imposta sostitutiva è stato prorogato al 16 maggio 2003;
- il termine per usufruire dello scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero è prorogato al 30 giugno 2003, versando il 4% dei valori regolarizzati (2,5% se effettuato entro il 16 marzo)


FINANZIARIA 2002
Sintesi delle principali novità fiscali contenute nella Legge 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) che possono risultare di interesse per l’attività degli iscritti all’Ordine
Art. 7
Rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili e agricoli
La finanziaria interviene direttamente sulla determinazione delle plusvalenze, che sono redditi soggetti a tassazione, di cui all’art. 81, comma 1, lettere a e b del TUIR. Pertanto sono interessati a tale disposizione, se non posseduti da imprese commerciali, i seguenti terreni:
- terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli.
Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell’INVIM, e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
All’articolo 7 della Legge 448/2001 viene previsto che per i terreni edificabili e a destinazione agricola posseduti all’1/1/2002, in luogo del costo di acquisto può essere considerato il valore determinato sulla base di una perizia giurata redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e periti industriali edili.
Per affrancare il reddito derivante da plusvalenza si dovrà applicare, sul valore della perizia giurata, un’imposta sostitutiva del 4%, da versare entro il 30/09/2002. Tale imposta può essere rateizzata fino ad un massimo di tre annualità; sulle rate successive alla prima, tutte scadenti il 30 settembre di ogni anno, vanno applicati gli interessi nella misura del 3% annuo.
Sebbene il valore da assumere a seguito dell’adozione della disciplina sia quello alla data dell’1/1/02, la redazione e il giuramento della perizia possono essere effettuati entro la scadenza della prima rata.
Interessante è che il costo effettivamente sostenuto per la perizia stessa va ad aumentare il nuovo valore di carico.
Tenuto conto che il valore attribuito al terreno dalla perizia giurata di stima è determinato sulla base delle condizioni urbanistiche, geologiche, ecc. esistenti al momento della valutazione, il contribuente può non avvalersi di tale valore se, successivamente, siano sopravvenuti fatti che non lo rendono più attuale.
Il valore di acquisto dei terreni così determinato costituisce il valore normale minimo di riferimento anche ai fini delle imposte sui redditi, di registro, ipotecaria e catastale.
Art. 9 comma 1 e 2
Proroga a tutto il 31/12/02 dell’agevolazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie
La finanziaria provvede alla proroga dell’agevolazione sino a tutto il 2002 ed introduce alcune innovazioni rispetto alle regole ormai abituali. Rimangono identici il campo oggettivo di applicazione e le regole soggettive e procedurali. Le novità sono in estrema sintesi due:
- lo sconto da diritto ad una detrazione, che consiste ancora in uno sconto d’imposta del 36% delle spese sostenute per interventi edilizi, che dovrà necessariamente essere goduta in dieci rate di pari importo da far valere nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei successivi nove (fino al 31/12/20021 vi era la possibilità di scelta tra 5 o 10 rate);
- le spese sono agevolate fino ad un massimo di Lire 150.000.000 annui per immobile e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese. La novità della finanziaria è che ai fini del computo del limite dei 150 milioni si deve tener conto anche delle spese già sostenute negli anni precedenti qualora l’intervento agevolato 2002 sia una mera prosecuzione di opere iniziate dopo il 1° gennaio 1998.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione in oggetto si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati ed eseguiti entro il 30/06/02 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che alienino o assegnino l’immobile entro il 30/06/03: beneficiario della detrazione sarà l’acquirente o assegnatario per un importo pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’immobile risultante dall’atto di compravendita o assegnazione e comunque entro l’importo massimo di 150 milioni di Lire.
Art. 9 comma 3
Iva agevolata per lavori di manutenzione
E’ stata prorogata al 31/12/2002 l’applicazione dell’aliquota Iva 10% per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Art. 9 comma 12 e 13
Studi di settore
Per i periodi di imposta 2001 e 2002 i contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di adeguarli a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Ai fini Iva, l’adeguamento può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 9 comma 15
Emersione dell’economia sommersa
Più tempo per aderire alla sanatoria sul sommerso. Il termine già prorogato al 30 giugno 2002 dalla finanziaria, è stato nuovamente prorogato al 30 novembre 2002 dal DL approvato il 14/02/02. Vedere approfondimento su archivio pareri fiscali del sito dell’Ordine.
Art. 27 comma 17
Modifiche al testo unico dell’edilizia
Con modifica all’art. 42 del D.P.R. 380/2000 (Nuovo testo unico dell’edilizia) vengono ridotti i limiti minimi delle sanzioni da applicare per il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.
I nuovi limiti minimi sono:
a) aumento del contributo del 10% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
b) aumento del contributo del 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
c) aumento del contributo del 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.


FINANZIARIA 2002 E PERIZIA GIURATA DI STIMA
Domanda: desidero avere informazioni in merito alla Legge Finanziaria 2002, L.448/01 art. 7, non tanto per il suo contenuto ma sulla definizione di perizia giurata di stima. Cosa si intende per "giurata"? Inoltre, la stima ha valore legale se viene eseguita facendo riferimento ad una delibera Comunale che definisce i valori di mercato delle aree edificabili (ai fini del calcolo dell'ICI), anzichè secondo i criteri propri dell'estimo, cioè basandosi sulla comparazione di beni simili (in quanto mancano delle effettive compra-vendite di terreni edificabili in aree omogenee).

La Legge Finanziaria 2002, L. 448/01 art. 7, quando parla di perizia giurata di stima intende una perizia redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali edili che dichiarano -giurano- la veridicità di quanto indicato nella perizia stessa di fronte ad un pubblico ufficiale del tribunale o davanti ad un notaio.
Il valore attribuito al terreno dalla perizia giurata di stima è determinato sulla base delle condizioni urbanistiche, geologiche, ecc. esistenti al momento della valutazione, il contribuente può non avvalersi di tale valore se, successivamente, siano sopravvenuti fatti che non lo rendono più attuale.


FINANZIARIA 2001
PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI IN TERMINI DI IMMOBILI
Proroga al 2001 della detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio
La L. 388/2000 proroga al periodo d’imposta 2001 la detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio. Sono inoltre previste le seguenti novità:
- si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse al Centro di Servizio in ritardo, purché entro novanta giorni dall’inizio dei lavori, con esclusivo riferimento a interventi in relazione ai quali i lavori siano iniziati entro il 30.6.2000 (si tratta perciò di un’ipotesi di sanatoria delle domande tardive destinata ad un caso specifico e non avente validità generale);
- vengono incluse tra le spese agevolate quelle relative all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali ad esempio l’installazione di sistemi elettronici di allarme ed il montaggio di inferriate antifurto, nonché quelle sostenute per l’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Danno inoltre titolo alla detrazione anche le spese sostenute, nell’ambito di interventi volti alla rimozione o al superamento delle barriere architettoniche, relative ad ascensori e montacarichi, ovvero, in senso più ampio, inerenti “la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Imposta di registro - Regime agevolato per il trasferimento di immobili soggetti a piani urbanistici particolareggiati
A decorrere dal 2001, risulta più leggero il prelievo fiscale operato sul trasferimento di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati in base alla normativa statale o regionale.
Per “area soggetta a piani urbanistici particolareggiati” dovrebbe intendersi la zona omogenea, urbanisticamente rilevante (individuata dal Piano regolatore generale, ove esistente) all’interno della quale l’attività edilizia si esplica in base ad uno strumento urbanistico particolareggiato, di iniziativa sia pubblica che privata (es. piani di lottizzazione, PEC);
In occasione del trasferimento di tali immobili (terreni e fabbricati), alla sola condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area interessata dal piano particolareggiato avvenga entro cinque anni dalla data del trasferimento stesso, è previsto un regime fiscale agevolato, consistente nell’applicazione:
- dell’imposta di registro proporzionale con aliquota pari all’1% (in luogo dell’8% ordinariamente previsto per i terreni edificabili e del 3% ovvero del 7% previsto per i fabbricati, a seconda che si tratti o meno di “prima casa”).
- delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (lire 250.000 ciascuna).
Proroga al 2001 dell’IVA ridotta sulle manutenzioni edilizie
Viene prorogata al 31.12.2001 l’agevolazione consistente nell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% (in luogo dell’ordinario 20%) alle prestazioni rese nell’ambito di interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria (di cui all’art. 31 co. 1 lett. a) e b) della L. 457/78) aventi ad oggetto fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
Si ricorda che tale agevolazione era stata introdotta, con riferimento al periodo d’imposta 2000, dalla L. 488/99 (Finanziaria 2000).
Pertanto, a seguito della proroga, l’agevolazione in discorso trova applicazione nei confronti delle prestazioni fatturate tra l’1.1.2000 ed il 31.12.2001, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione.
Per i lavori già in corso all’inizio del 2000 ovvero non ancora ultimati alla fine del 2001, l’agevolazione si applica unicamente con riferimento alle rate o agli acconti fatturati in corso d’anno.
Si ricorda che agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 31 co. 1 lett. c) e d) della L. 457/78), che pure sono richiamati dalla norma agevolativa, l’aliquota IVA del 10% continua ad applicarsi, anche per le prestazioni fatturate nel corso dell’anno 2001, ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, che prevede una disposizione più favorevole, in quanto:
- non possiede carattere temporaneo;
- non implica alcuna limitazione nell’applicazione dell’aliquota ridotta in funzione della tipologia di beni impiegati nell’ambito dell’intervento (così come invece avviene, ai sensi dell’agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2000, riguardo ai c.d. “beni significativi”, ovverosia: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza).
Proroga del termine per l’accatastamento dei fabbricati ex rurali
La L. 388/2000 proroga al 31.12.2001 il termine per l’accatastamento dei fabbricati “ex” rurali che hanno perduto i requisiti della ruralità di cui all’art. 9 del DL 30.12.93 n. 557, conv. nella L. 26.2.94 n. 133, come modificato dall’art. 2 del DPR 23.3.98 n. 139.
Unitamente alla proroga, non è previsto alcun provvedimento di sanatoria ai fini dell’ICI e delle imposte dirette, con la conseguenza che, a partire dal momento in cui l’immobile ha perso i requisiti della ruralità, ICI e imposte dirette risultano tuttora dovute (insieme alle relative sanzioni ed interessi) con riferimento, rispettivamente, ai periodi d’imposta 1994 e seguenti per l’ICI e 1993 e seguenti per le imposte dirette.
Sempre in materia di accatastamento, la legge Finanziaria 2001 ha prorogato all’1.7.2001 il termine per l’accatastamento dei fabbricati rurali edificati o variati prima dell’11.3.98 ed alla stessa data non ancora denunciati al catasto terreni.
Si ricorda che i fabbricati rurali nuovi o variati dopo l’11.3.98 devono essere denunciati al catasto fabbricati entro il 31.1 dell’anno successivo all’ultimazione dei lavori.

NUOVI REGIMI FISCALI SOSTITUTIVI
Agevolazioni per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo, per il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e per i due successivi, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato che, nella sostanza, comporta un prelievo sostitutivo dell’IRPEF (comprese le addizionali), operato sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, pari al 10% del reddito medesimo. Nessuna agevolazione è concessa ai fini Iva e Irap. Nel caso in cui l’attività d’impresa sia esercitata in forma di impresa familiare, l’intera imposta è dovuta dall’imprenditore. Per usufruire del regime agevolato è necessario che:
- il contribuente, negli ultimi tre anni, non abbia svolto nessuna attività professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal contribuente stesso come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo;
- i componenti positivi di reddito non superino, nel caso di lavoro autonomo, il valore di Lit 60 milioni mentre, nel caso di imprese, se di servizi il valore di Lit 60 milioni, elevato a Lit 120 milioni se l’attività è diversa dai servizi;
- nel caso in cui si prosegua un’attività d’impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, i ricavi realizzati da quest’ultimo, nel periodo d’imposta precedente quello di acquisizione, rispettino i limiti di cui al punto precedente;
- siano correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
Il regime agevolato cessa di trovare applicazione:
- nel caso in cui siano superati i limiti di ricavi e compensi di 60 e/o 120 milioni, ma non del 50%, la cessazione avviene a decorrere dal periodo d’imposta successivo; in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti “contenuti” consente di mantenere il godimento dell’agevolazione;
- nel caso in cui, invece, i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti di 60 e/o 120 milioni, la perdita del regime agevolato avviene immediatamente, e quindi già a decorrere dal medesimo periodo d’imposta in cui si verifica lo splafonamento. In questo caso l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato a tassazione ordinaria.
La norma dispone una serie di semplificazioni contabili a favore dei soggetti che accedono al regime agevolato in commento. Essi, infatti, sono esonerati dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini sia IRPEF, sia Irap, sia Iva, nonché dalle liquidazioni e versamenti periodici istituiti ai fini della dichiarazione Iva periodica. La norma non esonera dagli obblighi né di dichiarazione né di versamento annuale (l’Iva a debito quindi dovrebbe essere dovuta annualmente anziché in relazione alle scadenze periodiche). Restano fermi gli obblighi di conservare la documentazione emessa e ricevuta oltre a quelli di emissione di fatture e scontrini fiscali, se previsti.
L’aspetto applicativo dell’agevolazione è demandato ad appositi decreti ministeriali di successiva attuazione.
Regime fiscale delle attività marginali
Un ulteriore regime fiscale agevolativo viene introdotto dalla Finanziaria, per alcuni soggetti. Essi sono le persone fisiche che esercitano attività cui si applicano gli studi di settore. Questi soggetti però, nel periodo d’imposta precedente quello di applicazione del regime agevolato, devono aver prodotto ricavi o compensi per importo non superiore ai limiti che saranno individuati con appositi decreti ministeriali e che, in ogni caso, non potranno oltrepassare Lire 50 milioni. I ricavi e compensi rilevanti ai fini dell’applicazione della norma sono dati dai ricavi e compensi minimi di riferimento, determinati applicando gli studi di settore e dopo avere normalizzato il risultato in funzione della particolare caratteristica di marginalità in cui si trova il contribuente. Si deve anche fare riferimento agli indici di coerenza economica propri del contribuente medesimo. Per il primo periodo di applicazione, si fa riferimento ai ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente.
L’accesso al regime agevolato si ottiene inviando un’apposita domanda all’ufficio delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Per il 2001 la domanda può essere presentata entro il 31 marzo.
L’agevolazione consiste nell’assoggettare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ad un’imposta sostitutiva del 15%. Valgono considerazioni analoghe a quelle proposte a commento dell’articolo precedente, in relazione sia al regime contabile adottato, sia al fatto che l’Irap è dovuta nei modi ordinari, sia nell’ipotesi di attività esercitata in regime di impresa familiare.

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