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CAPO I TERMINI
Articolo 1
- In applicazione dellart. 2 L. 241/90, comma secondo, si determina in 90 (novanta) giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo inerente la vidimazione delle parcelle professionali degli iscritti attraverso ladozione di provvedimento espresso di vidimazione o di diniego della stessa.
- Il termine previsto dal precedente comma decorre dal momento del protocollo della richiesta di vidimazione presentata dallinteressato.
- Il termine di 90 (novanta) giorni previsto dal comma (1) si interrompe ogni volta che la Commissione Parcelle dellOrdine avanzi, con richiesta scritta debitamente motivata, domanda agli interessati di chiarimenti o di documentazione ulteriore al fine di correttamente istruire la pratica. Detto termine riprende a decorrere dal momento della produzione di quanto richiesto agli interessati.
Articolo 2
- Il termine di 3 (tre) mesi per la conclusione del procedimento amministrativo inerente liscrizione allAlbo degli Architetti è quello previsto per legge (vd art. 8 R.D. 2537/1925).
- Al medesimo termine di 3 (tre) mesi si assoggetta la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle richieste di cancellazione, re-iscrizione, trasferimento dallOrdine Professionale. In tale ultimo caso il termine si riferisce esclusivamente a quella parte dellattività amministrativa di competenza dellOAT.
- Si applica ai procedimenti amministrativi di cui al presente art. 2 il comma (3)
dellart. 1.
Articolo 3
- Si rinvia al Testo Unico del Regolamento del Procedimento Disciplinare approvato con delibera dellAssemblea degli iscritti allOrdine degli Architetti della Provincia di Torino in data 15.05.97 per la fissazione dei termini istruttori attinenti al Procedimento Disciplinare. Non sono previsti termini per la conclusione nel merito del procedimento medesimo.
Articolo 4
- Per tutti gli eventuali procedimenti amministrativi difficilmente identificabili a priori in questa sede si rinvia al termine previsto dallart. 2, comma 3 L. 241/90.
CAPO II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 5
- Si rinvia allAllegato A del presente regolamento per lindividuazione delle singole unità organizzative presenti nellorganico dellOAT e dei responsabili per ciascuna unità nella persona del funzionario ad esse preposto.
- Al di sopra di ogni unità organizzativa si pone la figura del Dirigente che coordina lattività di ciascuna di esse.
Articolo 6
- Il funzionario dellOAT individuato a norma del precedente articolo 5, comma (1), è responsabile della corretta istruttoria della pratica e di ogni altro adempimento procedimentale sul quale ha facoltà di incidere, ma mai delladozione del provvedimento finale.
- Responsabili delladozione del provvedimento finale e nel merito di esso sono il Consiglio dellOrdine e, a seconda dei casi, il Presidente nella sua veste di legale rappresentante pro-tempore dellOrdine, il Consigliere delegato dal Consiglio per singole funzioni.
- Qualsiasi atto destinato, quale provvedimento finale del procedimento amministrativo, ad incidere su interessi dei terzi, è sempre formato, a seconda dei casi, dal Consiglio dellOrdine, dal Presidente o dal Consigliere delegato. Non può mai essere formato dal funzionario responsabile del procedimento, il quale può soltanto detenerlo.
Articolo 7
- Il Dirigente e/o il funzionario preposto alla singola unità organizzativa:
a) valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità amministrativa dellistanza presentata;
b) adottano ogni misura per ladeguato e sollecito svolgimento dellistruttoria;
c) curano la predisposizione delle comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni previste da leggi e regolamenti;
d) curano la trasmissione degli atti al Consiglio dellOAT, al Presidente o al Consigliere delegato competenti per ladozione del provvedimento finale;
e) curano i rapporti con gli interessati al procedimento amministrativo, individuati ai sensi dellart. 9 L. 241/90, al fine di metterli nelle condizioni di partecipare al procedimento e di accedere agli atti amministrativi con le modalità e nei limiti previsti dalla L. 241/90, dal DPR 352/92 smi e dal presente regolamento.
CAPO III ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLOAT
Articolo 8
- Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dellOAT in conformità alla L. 241/90 e al DPR 352/92, nonché alla legislazione istitutiva degli ordini degli architetti, L. 1395/23, RD 2537/25 D. Lgs Lgt. 382/44 e DPR 328/2001.
- LOAT garantisce il diritto degli interessati di accedere, nelle forme previste dal presente regolamento, ai documenti amministrativi da esso formati o comunque detenuti stabilmente, al fine di assicurare la trasparenza dellattività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, assicurando peraltro la riservatezza dei dati personali nei casi previsti dalla legge 675/1996 s.m.i.
Articolo 9
- Ai fini del presente regolamento, si considera documento amministrativo ogni rappresentazione grafica o di qualunque altra specie, ivi comprese quelle derivanti dallutilizzo di strumenti informatici, elettronici o telematici, del contenuto di atti, anche interni, formati dallOAT o da questo utilizzati per lo svolgimento della propria attività amministrativa.
Articolo 10
- Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti dellOAT da chiunque abbia interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti o, purchè sempre debitamente motivati, per esigenze di documentazione e studio.
- Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento nei confronti del responsabile del procedimento, così come individuato a norma del capo II del presente regolamento.
- Ove il diritto di accesso venga esercitato da una pubblica amministrazione la relativa richiesta deve essere presentata dal titolare dellufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. In questi casi possono essere applicate le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili, tenuto conto del fatto che si tratta di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.
- Il diritto di accesso agli atti per i quali è prevista laffissione allAlbo pretorio si intende realizzato attraverso la medesima, per tutto il periodo della sua durata. Successivamente si applicano le modalità previste per laccesso formale ed informale del presente regolamento.
Articolo 11
- Sono oggetto del diritto di accesso gli atti amministrativi formati o detenuti ai fini della attività amministrativa dallOAT di seguito elencati:
a) le deliberazioni e i verbali del Consiglio;
b) le determinazioni del Presidente;
c) le determinazioni del dirigente;
d) le decisioni delle Commissioni istituite ed operanti per legge o per regolamento, in seno allOAT, in ordine alla vidimazione delle parcelle professionali, alla tenuta degli elenchi speciali, al rilascio di pareri su contenziosi, compatibilità, competenze;
e) gli ordini di servizio;
f) gli atti e i documenti amministrativi (certificati, attestati, dichiarazioni) rilasciati dagli Uffici e sottoscritti dal Presidente, da un Consigliere delegato, dal dirigente o da un funzionario appositamente abilitato o delegato;
g) gli atti e i documenti amministrativi (certificati, attestati, pareri) stabilmente detenuti in originale o in copia autentica e previsti dalla normativa vigente quali elementi costitutivi ovvero richiamati come necessari, del procedimento preordinato allemanazione di un atto amministrativo da parte dellOAT;
h) altri atti e documenti comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa.
Articolo 12
- Con particolare riferimento allart. 8, comma 5, lett. d) del DPR 352/1992, in relazione allesigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte allaccesso o differite, le seguenti categorie di documenti:
a) documenti riguardanti il personale dipendente contenti notizie sulla situazione familiare, sanitaria, sindacale, reddituale, in questultimo caso solo per la parte relativa ai dati la cui conoscenza può portare alla rilevazione di dati riservati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali;
b) documenti attinenti a procedimenti penali, nei limiti del segreto istruttorio, e a procedimenti disciplinari, fino alla definitiva conclusione del procedimento;
c) documenti contenenti dati o notizie di carattere sanitario o economico presentati da aspiranti iscritti allAlbo dellOAT;
d) elaborati e schede di valutazione dei partecipanti a concorsi per assunzioni presso lOAT: il differimento è fino alla conclusione delle singole fasi del procedimento ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando il procedimento non è concluso laccesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti;
e) atti inerenti allattività difensiva quali i pareri professionali la cui esibizione possa tradursi in eventuale elemento di prova allinterno di possibili giudizi civili intentati avverso lOAT, da cui potrebbe derivare un grave danno alla pubblica amministrazione;
f) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati nellarchivio storico concernenti situazioni puramente riservate di persone e imprese, secondo quanto previsto dallart. 21 del DPR 1409/1963: il periodo di differimento è di 40 anni ad esclusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare che diventano liberamente consultabili dopo 70 anni;
g) altri documenti contenenti dati personali sensibili di cui agli artt. 22 e 24 della legge 675/1996, e successive modificazioni, semprechè linteresse sotteso allistanza di accesso non possa essere agevolmente soddisfatto con il rilascio di copie di atti prive delle parti contenenti i dati di cui sopra;
h) certificato del casellario giudiziale ed altre certificazioni comunque richieste dufficio (carichi pendenti, ....)
i) corrispondenza in arrivo e in partenza protocollata riservatamente;
j) informative e rapporti per lattribuzione di onorificenze e riconoscimenti;
- Laccesso è comunque escluso per i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato, nonchè nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dallordinamento.
- Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altri enti o amministrazioni pubbliche escludono dallaccesso e che lOAT detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
- Il differimento dellaccesso è disposto ove sia necessario assicurare temporanea tutela agli interessi di cui allart. 24 legge 241/90, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dellOAT, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dellazione amministrativa.
- Può essere inoltre disposto quando si verifichino documentabili difficoltà per lacquisizione dei documenti amministrativi richiesti, e quando lalto numero delle richieste, in rapporto alla dotazione degli uffici che la devono soddisfare, non consente il loro accoglimento nel termine prescritto.
- Latto che dispone il differimento dellaccesso ne indica la durata che deve essere motivata in rapporto alle difficoltà di cui al comma precedente.
Articolo 13
- Larchivio storico dellOAT è costituito da quei documenti che, trascorsi quarantanni dalla conclusione degli affari relativi e superate le fasi di riordino e selezione, verranno conservati illimitatamente e resteranno a disposizione degli studiosi.
- Larchivio corrente è invece costituito da quei documenti che, giorno per giorno, vengono prodotti o ricevuti dallOAT per fini amministrativi.
- Laccesso allarchivio corrente avviene secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
- E tuttavia ammessa la consultazione a scopi storici anche dellarchivio corrente a norma delle disposizioni legislative vigenti.
Articolo 14
- Qualora la decisione positiva sullistanza di accesso possa arrecare grave pregiudizio alla riservatezza dei terzi, lamministrazione verifica se sussistono le condizioni per procedere alla comunicazione di cui allart. 7 della legge 241/1990, valutando in particolare se vi sia la possibilità di un utile apporto procedimentale da parte dei terzi interessati.
- In caso positivo nellavviso si allega listanza di accesso ricevuta e si assegna un termine, non superiore a quindici giorni, per eventuali controdeduzioni.
- Leventuale decisione positiva sullistanza di accesso è comunicata al controinteressato che abbia manifestato la propria opposizione.
Articolo 15
- Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta motivata, preferibilmente scritta, alla segreteria dellOAT. Questa, se la richiesta è scritta, provvederà a protocollarla e in ogni caso ad inoltrarla al responsabile del procedimento che detiene il documento al quale si chiede di accedere.
- La Segreteria OAT fornisce allutente tutte le informazioni relative alle modalità dellesercizio del diritto di accesso e sui relativi costi; coadiuva linteressato nella formulazione della richiesta e nellindividuazione degli atti o provvedimenti di cui lo stesso intenda chiedere lesame o il rilascio della copia; provvede al ricevimento della richiesta di accesso e allidentificazione del richiedente.
- La Segreteria OAT attribuisce alla richiesta un numero progressivo di protocollo, inserito nel protocollo generale dellOAT, annotando i dati inerenti le generalità del richiedente, la data della richiesta, il merito della stessa. Allo stesso modo la Segreteria attribuirà un numero di protocollo alla eventuale lettera del responsabile del procedimento con la quale viene comunicata al richiedente la possibilità, la data e le modalità dellesercizio dellaccesso richiesto, ovvero il differimento o lesclusione dello stesso.
- Il richiedente deve indicare nella sua istanza gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi necessari per lindividuazione dello stesso; deve motivare la richiesta specificando e comprovando linteresse connesso alloggetto della richiesta, ed altresì far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi (eventuale produzione di delega del diretto interessato).
- La richiesta, inoltrata senza indugio dalla Segreteria Ufficio Protocollo OAT ai sensi del precedente comma (1) al dirigente o al funzionario che detiene il documento, dovrà essere esaminata immediatamente e senza formalità. Quando la richiesta risulta redatta ritualmente e non vi siano motivati impedimenti che costringano a differire (necessità di nulla osta scritto del Presidente o di altro Consigliere come nel caso dei documenti inerenti i procedimenti disciplinari, particolari difficoltà di ricerca del documento...) è accolta con limmediata esibizione del documento, estrazione delle copie ovvero altra modalità idonea.
Articolo 16
- Qualora, invece, la richiesta non possa essere soddisfatta immediatamente, per comprovate esigenze degli Uffici o per la necessità di acquisire nulla osta da parte del Presidente o altro Consigliere non presente al momento il richiedente è invitato a presentare istanza formale.
- La disposizione del precedente comma (1) si applica anche qualora sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dellinteresse giuridicamente rilevante necessario per laccesso alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sullaccessibilità del documento.
- Al procedimento di accesso formale si applicano tutte le disposizioni del precedente articolo e il termine di trenta giorni per la conclusione dello stesso è quello previsto dallart. 25, IV comma L. 241/1990 decorrente dalla data di presentazione e protocollo della richiesta di accesso, o dalla sola data di ricezione e protocollo qualora listanza sia stata spedita per posta.
- Al di fuori dai casi previsti dai commi (1) e (2) il richiedente può sempre presentare istanza formale, di cui lOAT è tenuto, su richiesta, a rilasciare ricevuta.
- Ove la richiesta sia irregolare o incompleta lOAT deve, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della stessa, darne tempestiva comunicazione al richiedente con qualunque mezzo idoneo ad accertarne la ricezione; il termine di cui al comma (3) decorre dalla presentazione della richiesta perfezionata.
Articolo 17
- Il responsabile amministrativo per il diritto di accesso coincide con il responsabile del procedimento amministrativo individuato a norma dellAllegato A al presente Regolamento.
- Il responsabile del procedimento di accesso provvede:
a) alla verifica della legittimazione del richiedente ad esercitare il diritto di accesso;
b) a tutte le operazioni del procedimento di accesso con le modalità ed entro i termini previsti dal presente regolamento;
c) alla comunicazione agli interessati delleventuale esclusione o del differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento;
d) alleventuale istruttoria del procedimento di accesso;
e) nel caso in cui lunità organizzativa competente detenga solo in parte la documentazione di cui è stato chiesto laccesso, provvede a richiedere quella mancante al responsabile dellunità organizzativa presso cui è depositata.
Articolo 18
- Nei casi di accesso formale latto di accoglimento della richiesta contiene lindicazione completa della sede presso cui rivolgersi e dellorario di apertura degli uffici, nonché un congruo periodo di tempo, mai inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
- Laccoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e di regolamento.
- Lesame avviene presso lufficio indicato nellatto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza del responsabile del procedimento o di personale da questi delegato.
- Fatta salva lapplicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
- Lesame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata e munita di delega scritta, le cui generalità devono essere riportate nella richiesta.
- La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dei costi di riproduzione stabiliti dallOAT.
Articolo 19
- Il rifiuto, la limitazione o il differimento dellaccesso richiesto in via formale sono motivati a cura del solo responsabile del procedimento di accesso qualora si tratti di ragioni di ordine meramente amministrativo. Qualora, invece, ricorrano motivazioni inerenti il merito del procedimento, la motivazione del rifiuto, della limitazione o del differimento sarà redatta con lindicazione delle valutazioni di merito proprie, a seconda dei casi, del Presidente, del Consiglio o del Consigliere delegato.
- Il rifiuto, la limitazione o il differimento del diritto di accesso possono essere motivati con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui allart. 12 del presente regolamento, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
- Ai sensi dellart. 25, IV comma L. 241/1990 la richiesta si intende rigettata qualora siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che senza che lOAT si sia pronunciato.
- In caso di diniego esplicito o tacito, o di differimento del diritto di accesso, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dellart. 25, V comma L. 241/1990.
Articolo 20
- LOAT non può rilasciare copie autentiche di documenti detenuti non in originale; le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
- Eventuali spese postali per la spedizione di copie dei documenti oggetto di accesso sono a carico del richiedente.
- I diritti di segreteria e la misura dellimposta di bollo applicati corrispondono a quelli fissati dalla normativa vigente al momento della richiesta di accesso.
Articolo 21
- Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel DPR 27 giugno 1992, n. 352 s.m.i.
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