NEWS 2005


COMMISSIONE OAT - “ARCHITETTURA E CITTÀ SOSTENIBILE”

PROGRAMMA 2005/2006
Dopo il rinnovo del Consiglio dell’Ordine riprendono le attività della Commissione “architettura e città sostenibile” per il quadriennio 2005-2009 in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto su questi temi con la Città di Torino.
Le attività della Commissione saranno principalmente orientate a sviluppare programmi, promuovere iniziative e costruire relazioni che possano essere di sostegno all’organizzazione di specifici eventi nel quadro del prossimo Congresso Mondiale UIA Torino 2008.
In particolare si intende lavorare su due principali assi tematici:

“Trasmettere architettura” nei sistemi educativi
Nel 2001 OAT e UIA sottoscrissero un protocollo d’intesa sul programma “Architect in school” per introdurre nelle scuole dell’obbligo la diffusione di principi ed elementi di architettura.
A partire da quella sottoscrizione d’intenti molte sono state le iniziative volte allo sviluppo di questa azione. In particolare, grazie alla collaborazione con la Città di Torino, è stata istituita la figura dell’architetto tutor (meglio conosciuto come architetto dei bambini), un nuovo profilo professionale che oggi opera in numerose scuole di Torino.
Su questo specifico asse di lavoro la Commissione, anche grazie all’esperienza maturata, intende orientarsi verso una più attenta definizione di percorsi metodologici e di strumenti in grado di meglio sostenere attività didattico-pedagogiche all’interno della scuola. L’attenzione sarà posta sullo sviluppo delle capacità di lettura critica degli spazi urbani e architettonici. Un percorso che intende collegarsi ai diversi progetti promossi dalla Commissione UIA “Architectures and Children”.

Architettura e Città Sostenibile
Questo secondo asse di lavoro intende approfondire le tematiche proprie dei progetti “Città Sostenibili”, delle “Agende 21” e delle Commissioni UIA “E.A.S.T.” (Environmental Architecture & Sustainable Towns) e “Educational and Cultural Spaces”.
Confrontandosi sui temi:
- Sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano.
- Politiche partecipative e progettazione partecipata.
- Bioclimatica e architettura sostenibile.
- Tecnologie e materiali innovativi per la costruzione, il recupero edilizio e per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
- Utilizzo dello strumento del Concorso di Progettazione per promuovere “buone pratiche” verso uno sviluppo sostenibile.

In particolare la Commissione intende identificare casi studio che a diverse scale - urbana, architettonica e del design – possano essere un modello di riferimento per promuovere nuove pratiche di pianificazione, progettazione e partecipazione. La Commissione intende inoltre utilizzare questa occasione di ricerca per avviare un confronto con le Commissioni che si occupano di questi temi all’interno dell’UIA e per promuovere una più stabile rete di collaborazione a livello internazionale.

Si invitano gli architetti interessati a partecipare alla prima riunione della commissione che si terrà il giorno 11/01/2006 alle ore 17,00 presso la sede dell’Ordine.

Coordinatore della Commissione: arch. Pier Giorgio Turi


   
CHIUSURA UFFICI E SOSPENSIONE SERVIZIO INFORMATIVO
Gli uffici dell’OAT saranno chiusi per festività nei giorni:
9 dicembre 2004 e dal 2 al 6 gennaio 2006.
Il servizio di informazione settimanale (newsletter) è sospeso dal 19 dicembre al 6 gennaio 2006.


BIBLIOTECA DELL’OAT
Presso la biblioteca OAT sono in consultazione per gli iscritti:
- raccolta delle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana (dal 1991)
- raccolta dei Bollettini Ufficiali della Regione Piemonte (dal 1997)
- raccolte di normativa tecnica per la professione di architetto
- riviste del Consiglio nazionale Architetti e degli Ordini Architetti italiani
È in allestimento una postazione per consultare i CD di normativa tecnica.
La consultazione è gratuita e riservata agli iscritti.
È disponibile fotocopiatrice per estrarre copia dei documenti (costo copia € 0,10)

Gli orari di apertura della biblioteca coincidono con gli orari di apertura degli uffici OAT:
da lunedì a giovedì: ore 10-13
lunedì: 15-17 giovedì: 15-17
venerdì chiuso


APERTURA NELLE FALDE DEI TETTI - C.I.E. (interventi di recupero abitativo ai sensi art. 2 L.R. 21/98)
a cura della Commissione Rapporti con la città di Torino

Abbaini - Con riferimento alle categorie di edifici (individuate e definite nel P.R.G.) per le quali è ammesso l'inserimento di abbaini nelle falde del tetto, si precisa che tali manufatti devono, di massima, essere coerenti con i seguenti criteri, tenuto conto che per gli edifici storici vincolati dalle leggi 1089/39, 1497/39 e succ. modificaz. ed integraz. Sono necessarie le procedure in esse previste:
1. Gli abbaini devono essere allineati con le sottostanti aperture in facciata, collocati in modo da non interessare le travi cantonali o comunque gli spigoli delle falde dei tetti, senza interrompere la linearità del cornicione;
2. Negli abbaini, la lunghezza delle aperture non può mai essere superiore a quella delle finestre sottostanti, mentre quella del fronte totale deve risultare inferiore o uguale a m. 1,80;
3. L'altezza complessiva del manufatto deve essere ragionevolmente inferiore a quella del colmo;
4. I serramenti delle aperture degli abbaini, quando di larghezza uguale alle aperture nella facciata, dovrebbero risultare suddivisi in un numero coerente di campiture.
Comunque negli edifici storici le dimensioni massime ammissibili sono da verificarsi in funzione dei caratteri tipologici dell'edificio tenuto conto che per
a. Edifici monumentali riferibili al periodo barocco (6/700)
Gli abbaini erano, di massima, realizzati con la fronte in proseguimento del filo della facciata. Lo sporto di falda,corrispondente al cornicione, dovrebbe presentare coerente manto di copertura. Non sono ammissibili terrazzini e il fronte deve essere trattato in maniera attenta ai caratteri formali e decorativi presenti; l'oscuramento è da realizzarsi all'interno.
b. Edifici di rigorosa composizione, riferibili all'800 ed ai primi anni del 900
In taluni casi gli abbaini sono di conformazione analoga a quella indicata nel punto a. ma, più spesso, si rilevano tipologie meno imponenti. Abbaini a capanna, a botte, ad arco ribassato... possono essere collocati anche in
posizione più arretrata sulla falda. Davanti agli abbaini, sia verso via che altrove, può essere prevista una piccola porzione in piano, a livello pavimento o davanzale, non più profonda di cm. 80; l'oscuramento è da realizzarsi
all'interno.
c. Tessuti "minori" residui, edifici "caratterizzanti" nelle ZUSA (edilizia tradizionale dell'800 e dei primi anni 900)
I genere gli abbaini possono essere proposti con criteri analoghi a quanto detto nel precedente punto b. (abbaini a capanna, a botte, ad arco ribassato...). Verso cortile, a differenza dei punti precedenti, possono essere ammessi  anche terrazzini, non più larghi dell'apertura dell'abbaino e in taluni casi di tutta la fronte dell'abbaino stesso, in riferimento alla tipologia dell'edificio; l'oscuramento è da realizzarsi preferibilmente all'interno, soprattutto verso
via.
d. Edifici recenti
Un'attenta disamina dei caratteri compositivi di ciascun edificio può suggerire soluzioni (emergenze, tagli, o movimenti nelle falde...) atte a consentire un corretto uso del sottotetto ai sensi della legislazione vigente, in coerenza con i caratteri di ciascun edificio, tenendo conto che i tipi di abbaino indicati ai precedenti punti a. b. c. per gli edifici storici o comunque tradizionali, risultano generalmente poco adatti alla grande maggioranza delle costruzioni recenti. In ogni caso deve essere attentamente ricercato un criterio compositivo nelle forature dei tetti.

Lucernari - Il lucernario piano è una tipologia di apertura che consente di realizzare l'areazione e l'illuminazione dei sottotetti in alternativa a quella ricavata con abbaini o movimenti e tagli nelle falde. Rispetto a queste soluzioni presentano una serie di limitazioni d'uso (ad es. impossibilità di riaprire i serramenti in occasioni di precipitazioni atmosferiche e mancanza di vista esterna) che si riflettono negativamente sulla qualità abitativa. Di preferenza, se ne consiglia l'impiego per i locali accessori. Nuove tipologie di lucernari dotati di porzioni di finestratura verticale (entro o fuori falda), possono essere usati con attenzione alla tipologia degli edifici e delle coperture. In ogni caso deve essere attentamente ricercato un ordine compositivo nelle forature dei tetti.


PROGETTAZIONE IMPIANTI: COMPETENZA DELL’ARCHITETTO
a cura della commissione Normativa tecnica (2003)
La competenza professionale dell’architetto in materia di progettazione di impianti ai sensi della legge 46/90, vista la legge istitutiva della professione di architetto, Regio Decreto 3.10.1925 n. 2537 art. 52, e la stessa legge 46/90, attiene anche alla progettazione specialistica relativa agli impianti installati in edifici civili, compresa la parte civile degli edifici industriali. A riprova di quanto sopra, su parere del Consiglio di Stato, l’architetto può essere iscritto anche nell’elenco dei verificatori degli impianti ai sensi della Legge 5.03.96 n. 46, artt. 14 e 15.
A maggior chiarimento si elencano i punti della legge 46/90 che rientrano nelle competenze degli architetti:
Sezione A:
Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore
– art. 1 lettera a) comma 1 e 2;

Sezione B:
Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche
- art. 1 lettera b) comma 1

Sezione C:
Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie
-art.1 lettera c) comma 1;

Sezione D:
Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore
- art. 1 lettera d) comma 1

Sezione E:
Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore
- art. 1 lettera e) comma 1;

Sezione G:
Impianti di protezione antincendio
- art. 1 lettera g) comma 1.