<DOCUMENTI CONSIGLIO 2004>



CHIUSURA UFFICI E SOSPENSIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER FESTIVITÀ NATALIZIE

Gli uffici dell’OAT saranno chiusi per le festività natalizie i giorni 24 e 31 dicembre 2004 e dal 3 al 7 gennaio 2005. Il servizio di informazione settimanale (newsletter) è sospeso sino al 14 gennaio 2005.




PRONTE LE NUOVE REGOLE PER LE ELEZIONI DEGLI ORDINI

Sono in arrivo le nuove regole per il rinnovo dei consigli di molti ordini professionali, tra cui quello degli architetti. Il nuovo provvedimento sarà un Dpr e darà attuazione all'articolo 4 del Dpr 328/2001, che ha permesso l'accesso agli Albi ai nuovi laureati triennali e agli specialisti pianificatori, paesaggisti e conservatori. Costituirà, insomma, la "carta" della democrazia per gli Albi caratterizzati dai nuovi ingressi.
La pubblicazione ufficiale dovrà avvenire entro il 31 dicembre: a fine anno, infatti, scade la proroga nazionale dei mandati fissata con decreto legge e tutti gli ordini dovranno indire elezioni per il rinnovo dei consigli. Numerose le novità contenute nel testo: tra le più rilevanti il diritto di rappresentanza dei laureati triennali, l’abolizione dell’obbligo del raggiungimento del quorum (che eviterà il protrarsi nel tempo delle operazioni elettorali), l’obbligo di presentare in anticipo le candidature, indispensabili per essere votati. Importanti anche le “disposizioni transitorie” che in fase di prima applicazione consentiranno di svolgere le assemblee elettive in otto giorni e garantiranno quindi un rapido rinnovo dei consigli.

---> scarica bozza del regolamento elettorale (pdf)




REGOLAMENTO OAT PER L’ACCESSO AGLI ATTI

L’OAT si è dotato di un proprio regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplinante in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel regolamento vengono definiti i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, vengono determinati i responsabili dei procedimenti e vengono disciplinate le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’OAT.

---> scarica il regolamento (pdf)




OSSERVAZIONI AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA CITTÀ DI TORINO

La Città di Torino sta predisponendo il nuovo Regolamento Edilizio. L’OAT ha presentato, come l’amministrazione cittadina ha richiesto, le proprie osservazioni e le proposte di modifica.

Osservazioni dell’OAT al Regolamento Edilizio della città di Torino e successive modifiche ed integrazioni - 1 ottobre 2004


Commissione edilizia (artt. 2-3-4 del nuovo RE).
Su ruolo, composizione e durata della c.e. l’OAT si è espresso con valutazioni dettagliate che si sintetizzano nei seguenti punti:
  • Soddisfazione per i differenti ed innovativi compiti che saranno attribuiti alla c.e.: la valutazione della qualità edilizia ed architettonica, con la condivisibile esclusione della “qualificazione tecnico-giuridica” e della “conformità normativa” del progetto (art. 3 comma 2), che assai più propriamente possono – e devono anzi - esser svolti da funzionari istruttori della città di Torino.
  • Soddisfazione per la riduzione del numero e la specificazione delle competenze dei suoi membri, che in precedenza sembravano rappresentare pletoricamente categorie economiche piuttosto che sensibilità per l’ambiente costruito (dotati cioè di “provata competenza e dimostrabile esperienza …” richiamate al comma 2 dell’art. 2 della proposta di nuovo Regolamento edilizio), senza con questo sottacere il lungo e prezioso lavoro che la Commissione edilizia, nella sua attuale veste, ha saputo comunque compiere in tanti anni per accompagnare gli amministratori e i tecnici nel lavoro di verifica della conformità normativa e della congruenza qualitativa del processo insediativo della città.
  • Sconsigliabile la limitazione delle competenze della Commissione edilizia ai soli interventi soggetti al “… al preventivo rilascio di atto abilitativo … ” , ovvero di permesso di costruire, o alla preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale (art. 3 comma 1 della proposta). Non può non essere sottoposto al suo parere anche tutto ciò che è contemplato all’art. 49, comma 10, della legge urbanistica regionale e che la stessa bozza di articolato della Regione Piemonte per l’adeguamento al Testo unico per l’edilizia (art. 16 comma 3) fa rientrare obbligatoriamente nelle sue competenze consultive. A maggior ragione tenendo conto della particolare importanza e valenza qualitativa che la Città di Torino, con il suo nuovo Regolamento edilizio, sembra voler attribuire al giudizio della Commissione sugli interventi che presentano comunque qualche rilevanza storica, paesistica, ambientale o volumetrica, come quelli appunto che la DIA nella sua più recente definizione potrebbe consentire di realizzare.
  • Il Consiglio dell’Ordine non può non osservare, inoltre, una certa qual volontà, da parte dell’Amministrazione, di far rientrare la Commissione edilizia tra gli organi di rappresentanza assolutamente maggioritaria del Consiglio comunale anziché delle istituzioni e degli enti che pur raccolgono, esprimono e difendono le competenze richieste ai suoi membri, quando ben quattro dei suoi sette componenti sono di nomina consiliare e solo tre vengono, dallo stesso Consiglio Comunale, scelti da elenchi proposti da enti esterni. Una scelta che può rendere più compatto, forse, il giudizio, seppur consultivo, che dovrà essere pronunziato dalla Commissione edilizia, ma che, d’altra parte, rinuncia all’apporto, spesso prezioso, di chi della ricerca della qualità del costruito fa spesso un impegno istituzionale e pubblico. E, più in generale, siffatta composizione della Commissione riduce il coinvolgimento degli altri enti, peraltro ora soverchiamente rappresentati, ad una presenza quasi simbolica, dando della partecipazione ad un momento fondativo della trasformazione urbana un’interpretazione quanto meno restrittiva.
  • Viva contrarietà al ruolo del tutto marginale che agli architetti viene riservato dalla proposta di Regolamento edilizio. La loro eventuale – e non certa – rappresentanza, infatti, dovrebbe scaturire da un elenco di sei candidati (art. 2 comma 2 c) messi insieme da ben cinque Ordini professionali, accomunati soltanto dal fatto di essere “tecnici” e che però, ad eccezione degli ingegneri, non paiono proprio rappresentare quanto – per formazione e per esercizio professionale consentito, ai sensi della legislazione vigente sulle competenze professionali – è richiesto, in termini di conoscenze e attività praticata, a chi della Commissione edilizia farà parte. Pare assai più ragionevole, per le motivazioni sopra richiamate, inserire come membri fissi, obbligatori e non casuali della Commissione edilizia, due componenti in rappresentanza dei soli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri: gli unici cui compete legittimamente di esprimersi sugli interventi che hanno facoltà di progettare e realizzare.
  • Poco comprensibile appare l’ipotesi che il settimo componente della Commissione sia tratto da un elenco in cui figurano, come proponenti, rappresentanti non di istituzioni, come gli Ordini, non di associazioni di cultura o ambientaliste, ma di categorie economiche: in che modo esse possono dirsi – a parte la lodevole predisposizione di qualcuno dei suoi iscritti ad occuparsi di buona architettura – portatrici di istanze volte in primo luogo alla valorizzazione della qualità architettonica? Anche in questo caso pare che forse solo il Collegio dei Costruttori abbia titolo per pronunziarsi, essendo l’unico organo associativo di una categoria che nella qualità del costruito trova una delle ragioni della miglior collocazione sul mercato del proprio prodotto.
  • La durata della Commissione, per un arco temporale di 5 anni, appare eccessiva.
  • Premesso che alla commissione ristretta che “si esprime sulla qualità edilizia architettonica……. e sul corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico urbanistico, edilizio e ambientale”, dovrebbero competere solo le grandi trasformazioni, e non tutti gli interventi elencati, per i quali pare sufficiente, tutt’al più, una commissione analoga all’attuale. Inoltre sembrerebbe opportuno specificare che le DIA sono soggette all’esame della C.E. solo limitatamente alla richiesta di parere in subdelega L R 20/89.
  • Non risulta chiaro ed è espresso anche in termini contraddittori il ruolo della Commissione che “si esprime sulla qualità edilizia architettonica……. e sul corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico urbanistico, edilizio e ambientale” e “non si esprime sulla qualificazione tecnico giuridica dell’intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente”, come citato all’art. 3, tuttavia, ai sensi del c.6 dell’art 4, risulta importante il ruolo della C.E quando “esprime i propri pareri ….. sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente.” Pare poi che la commissione non debba esprimersi sulla conformità del progetto alla normativa, quindi l’istruttoria è proprio l’aspetto sul quale non dovrebbe essere chiamata ad intervenire. Per la chiarezza del testo e per evitare contraddizioni evidenti si ritiene utile proporre due possibilità:
    1. Se un progetto non è conforme alla normativa non deve essere esaminato in C.E.
    2. Se l’applicazione della normativa necessita di un parere (la prescrizione eventuale di parere normativo non è chiara), la pratica viene sottoposta al parere della C.E.
    Se ritenuto opportuno, sulla scorta di significative esperienze e norme di regolamento edilizio di altri Comuni (Milano), può essere utile integrare la Commissione con un consulente legale.

Certificato urbanistico e certificato di destinazione urbanistica (artt. 5 e 6 del nuovo RE).
La richiesta degli allegati all’istanza è quella di tipo tradizionale e non tiene conto di quanto previsto per le richieste on line. (nuova modulistica, non allegata al Reg Edilizio che viene attualmente utilizzata e prescritta).
Si propone, quindi, di inserire il comma 4:
“In alternativa a quanto sopra la richiesta di certificati può essere effettuata on line, come da modulistica allegata in allegato al presente regolamento.”

Richiesta di permesso di costruire – D.I.A. – Progetto municipale (art 8 del nuovo RE).
Al comma 2 punto b) non è prevista la possibilità di autocertificare e, riguardando l’art 8 sia per il permesso a costruire sia per la D.I.A., diventa obbligatoria la produzione del titolo di proprietà o abilitante.
Si propone di aggiungere:
“Il titolo di proprietà o abilitante può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n.445.”
Comma 4 alla lettera a) si propone:
“a) estratto della carta tecnica in scala 1:1000 (rilievo aerofotogrammetrico) e, solo per le nuove costruzioni, dell'estratto della mappa catastale N.C.T.”
Comma 4 lettera c) sembra esserci confusione tra scala 1:1.000 e 1:100 perché si passa da un’estensione di m 100 di diametro alle piante, prospetti, sez., ecc in scala 1:100.
Si propone il seguente articolato dopo le lettere a e b:
Per le nuove costruzioni:
c) planimetria dello stato di fatto del sito d'intervento, a scala opportuna - comunque non minore di 1:1000 -estesa alle aree ed ai fabbricati limitrofi, per un raggio di mt 50-, in cui vengano specificati: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, nonché la presenza, nei lotti confinanti con quello dell'intervento, di manufatti ed alberature esistenti di alto fusto (art. 30);
d) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei confini di proprietà, delle quote planimetriche (distanze dai confini, dagli edifici, ecc) ed altimetriche del suolo sistemato, degli accessi;
e) piante sezioni e prospetti (in scala 1:100 o per edifici non complessi e di notevole dimensione in scala 1:200) e particolari costruttivi in scala adeguata (1:20 o 1:50).
detti elaborati non potranno essere legati in fascicolo e dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
1 le piante verranno redatte per ogni piano, da quello interrato al sottotetto e alla copertura, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali;
2 le sezioni, almeno due, indicheranno le altezze dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
3 i prospetti riporteranno il disegno di ogni fronte della costruzione ed i riferimenti alle sagome ed alle principali ricorrenze strutturali e compositive degli edifici contigui;
4 i particolari costruttivi illustreranno gli eventuali elementi decorativi con l'indicazione dei materiali e delle finiture e saranno corredati dalla proposta cromatica.
f) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto estesa al contesto adiacente;
g) relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo delle superfici e dei volumi.
h) per i soli interventi nella parte collinare o esterna al centro abitato, specificazione delle principali opere di urbanizzazione primaria esistenti (strade, illuminazione, fognatura);
i) per i soli interventi che comportano variazioni di notevole significato formale, rappresentazione grafica o fotografica o di rendering dell'inserimento dell'opera progettata nella situazione esistente, con particolare riferimento alle caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
Per interventi sul patrimonio edilizio esistente:
Dovranno contenere quanto previsto alle lettere a), b), e), f) e g).
Per quanto riguarda gli elaborati previsti alla lettera e) dovranno essere redatti in tre diversi esemplari e riportare:
1- il rilievo dell'esistente, con l'indicazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, e in caso di edifici di valore storico dovranno essere indicati anche i materiali, le finiture e i colori.
2 l'indicazione delle costruzioni (colore rosso) e delle demolizioni (colore giallo).
3 il progetto proposto.
c 5 Si propone di aggiungere dopo le parole leggi di settore, le parole o dalle N.T.A.

Sono elencati erroneamente due commi 8

8. In caso di presentazione di DIA, nei casi previsti dalla normativa vigente, essa dovrà essere composta da:
a) quanto previsto al precedente comma 2 lettere a) e b)
b) quanto previsto al precedente comma 4
c) dettagliata relazione, a firma di professionista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare ecc. ecc.
d) comunicazione delle generalità dell'impresa a cui si intende affidare i lavori;
e) eventuale parere o autorizzazione dell'ente preposto in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a tutela storico artistica o paesaggistico-ambientale secondo le disposizioni in materia di cui al Dlgs 490/99, o numero di copie sufficienti affinchè lo sportello unico provveda ad acquisire il prescritto parere.

Diniego di permesso a costruire (art. 10 del nuovo RE)
Mancano i termini, si propone gg. 120 come per Permesso di Costruire (aggiungere al c.1).

Comunicazione dell’inizio lavori e della fine dei lavori. Richiesta del certificato di agibilità (art. 11 del nuovo RE)
c. 3 si propone di eliminare il termine di gg. 8, ritenendo sufficiente quanto previsto al c. 5.
c. 6 si propone di aggiungere dopo la parola “termine” la parola “previsto” e dopo la parola “lavori” le parole “nel permesso di costruire”
c. 7 si propone di togliere la parola “abitabilità”, in accordo con le definizioni del TU - DPR 380/2001.

Altezza dei fronti di costruzione (art. 13 del nuovo RE)
La metodologia e le prescrizioni per il conteggio dell’altezza è limitativa anche in termini di soluzioni progettuali rispetto al metodo in vigore. La variante alle norme del PRG prevede il dispositivo per verifiche e calcoli delle altezze. E’ opportuno approvare contestualmente al R.E. la Variante al PRG (anche se il testo rimanda le condizioni di applicabilità del R.E. all’avvenuta approvazione della Variante al PRG).
Viene conteggiato il sottotetto anziché fermarsi all’intradosso dell’ultimo piano abitabile.
Non esiste coerenza con le schede di PRG che indicano altezze massime con il metodo di conteggio del vecchio Regolamento.
Può risultare non più utilizzabile la SLP consentita con soluzioni di progetto anche ordinarie. Si chiede, di conseguenza, che nella prevista variante di PRG vengano modificate le tavole normative tutto ove indicano l’altezza massima, tenendo conto dell’incremento di altezza determinato dalla nuova metodologia di calcolo. Se invece con la predetta metodologia si intende di fatto ridurre la capacità insediatoria sarebbe più opportuno intervenire in modo organico e con regole più comprensibili sulle capacità stesse (indici fondiari).
Nelle modifiche proposte al testo delle NTA del PRG, per la formula da applicare nel conteggio delle altezze è opportuno elevare il coefficiente “c” a 2,50 m. esteso a qualsiasi tipo di copertura.
Anche nelle tav. normative ove previste le h max esse dovranno essere incrementate di m. 2,50 con qualsiasi tipologia di copertura.
Non risulta comprensibile alla luce delle attuali tavole normative l’ultimo capoverso dell’art.2 n.16 comma 22.
c. 2 Si chiede venga riportato il testo del Regolamento Edilizio tipo.
c. 3 Alla luce della precisazioni del capoverso successivo si chiede che vengano eliminate le parole compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali e fisici per essere considerati abitabili o comunque agibili.
L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o comunque agibile. Non sembra opportuno che qualsiasi tetto sia compreso nel calcolo dell’altezza.
c.5 “linea di spiccato”, nella definizione è meglio sostituire le parole ”con la superficie” con le parole "la proiezione sul piano orizzontale della facciate”, perché al PT alcune pareti potrebbero non esserci.
c. 6 “dividendo il volume” andrebbe aggiunto: "calcolato in modo rigorosamente geometrico” dell'ultimo spazio di cui al comma 3 8 comprensivo degli spessori dei tamponamenti verticali e dell'ultimo solaio ” di spessore convenzionale pari a cm. 30 calcolato dal filo inferiore delle strutture in spessore ( vedasi art. 36 c.1)”.

Altezza della costruzione (art. 14 del nuovo RE)
L’altezza definita è la massima.
Il conteggio da effettuarsi in base alla larghezza delle strade viene demandato alla variante alle NTA del PRG, ma allora è fondamentale vengano approvati contemporaneamente e che la variante di PRG tenga conto di osservazioni e proposte nei termini e procedure dell’art.15 della LUR.
Si propone di aggiungere:
c. 8 Per la verifica delle altezze consentite da effettuarsi in base alla larghezza delle strade e all’ampiezza dei cortili si farà riferimento alle corrispondenti definizioni delle NTA del PRG.

Numeri dei piani della costruzione (art. 15 del nuovo RE)
“Ai sensi del precedente art 14” sembra più comprensibile “ai sensi art.13”.
Nella definizione sono opportune precisazioni sui pilotis.

Distanza tra le costruzioni, della costruzione del confine, della costruzione dal ciglio o confine stradale (art 16 del nuovo RE)
c. 2 Anche se ripreso dal PRG il piano circoscritto alle strutture portanti va spiegato e forse va utilizzata la parola “tangente” più chiara per tutti. Inoltre a volte è indicato il riferimento “dei” piani a volte “dai” piani.
Sarebbe più comprensibile definire e si propone:
c. 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro della superficie coperta definita al successivo art 17 .
Si ritiene che sia opportuno aggiungere che per gli interventi di completamento sia quello definito dal regolamento attualmente vigente.

Superficie coperta della costruzione (art. 17 del nuovo RE)
Sarebbe più comprensibile definire e si propone:
c. 1 La superficie coperta è l’area, misurata in mq., della proiezione sul piano orizzontale dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i bow window, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.(=Reg. Regionale.)

Superficie utile lorda della costruzione (art. 18 del nuovo RE)
c.1 dopo le parole “- sottotetto abitabile o agibile –“, andrebbe aggiunto: “(come specificato alla successiva lettera l del c.2)”.
c.2 lettera b) Idem per soppalchi aggiungere (come specificato alla successiva lettera m).
Lettera d si chiede vengano eliminate le parole chiusi con vetrate.
Lettera m si chiede sostituire m. 1,80 con m. 1,95 e eliminare le parole: e comunque non superiore a mq. 20 per ogni unità immobiliare.

Volume della costruzione (art. 20 del nuovo RE)
c. 2 “l’estradosso dell’ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso ecc. ecc.”. L’ultimo solaio potrà essere piano o inclinato, ma esistente.
Andrebbe riscritto: l’estradosso dell’ultimo solaio sia esso piano o inclinato.
Inoltre al c. 2 è bene specificare se le parole abitabile o agibile sono quelle descritte all'art 13 o quelle dell'art 18 lettera l)
Per essere certi che con i nuovi conteggi dell'altezza non aumentino gli oneri si propone di aggiungere dopo le parole "abitabili o agibili" che concorrono a formare la S.U.L. ai sensi del precedente art. 18 lettera l.

Salubrità del terreno e della costruzione (art. 28 del nuovo RE)
Le prescrizioni sono superate da norme regionali e nazionali; si propone di modificare il testo riconducendolo al Regolamento Tipo Regionale.
In ogni caso si propone vengano eliminate in tutti i commi in cui compaiono le parole "siano utilizzati per usi non accessori e che comportino la permanenza anche non continuativa di persone", peraltro aggiunte al Regolamento Tipo Regionale e di comprensione discrezionale e non univoca, in riferimento alle urbanistiche e sanitarie vigenti.

Allineamenti (art. 29 del nuovo RE)
Linea di spiccato aggiungere : come definita all’art. 13 c. 5 .

Salvaguardia e formazione del verde (art. 30 del nuovo RE)
c 3. anziché "una porzione del terreno libero da costruzioni emergenti oltre m. 1,50, non inferiore al 20%" si propone: una porzione del terreno da destinarsi a cortile non inferiore al 10 %, con conseguente modifica del testo successivo riguardante le compensazioni.

Requisiti delle costruzioni (art. 31 del nuovo RE)
c 2 si chiede venga eliminato quanto espresso alla lettera g.
c 6 eliminare “o interrato”.

Inserimento ambientale delle costruzioni (art. 32 del nuovo RE)
c 3 Si propone di sostituire con altra più rispondente a quanto previsto al c. 4 dell'art 20 del DPR 380/01 e cioè:
L'autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio di atti di assenso all'edificazione ha facoltà di richiedere modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, illustrandone le motivazioni.

Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private (art. 33 del nuovo RE)
c. 1 “…. ai contenuti estetici originari, quando riconosciuti validi, o comunque di pregio o di decoro ecc” Non è chiaro come vengono effettuati controlli e valutazioni (istruttoria tecnica o Commissione Edilizia).
Nel contesto delle indicazioni generali dell’articolo si propone di chiarire quale soggetto esprime la valutazione.
c.6 è opportuno sostituire “devono“ con ”possono”.

Interventi urgenti (art. 34 del nuovo RE)
Con la perizia e successiva ordinanza occorre precisare che non sono efficaci i termini e le procedure DIA e permesso di costruire.
Aggiungere “L’ordinanza sindacale o il provvedimento che prescrive l’esecuzione di interventi urgenti e inderogabili, sostituisce a tutti gli effetti il titolo abilitativo come definito dal DPR 380/2001”.

Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione (art. 35 del nuovo RE)
c.1. “La sistemazione e la manutenzione dei suoli privati, anche se gravati da servitù di pubblico passaggio, è a carico dei proprietari”
Si propone di eliminare il testo aggiunto al Regolamento Tipo Regionale. Sarebbe in contrasto con le norme Codice della Strada. Significherebbe che il Comune non intende partecipare alle spese di manutenzione delle strade private ad uso pubblico, come di fatto avviene per le strade non elencate nel demanio comunale ma di uso pubblico consolidato.

Prescrizioni costruttive e funzionali (art. 36 del nuovo RE)
Si propone di semplificare definizioni e prescrizioni, in riferimento a norme sanitarie non di competenza comunale.
Il testo induce ad ingessamento inutile della progettazione, con ripetizione di normative già esistenti.
In ogni caso occorre precisare all’art.36/b:
c.2 la monocamera per due persone dovrebbe essere mq 38 e non 39 ( definizione DM 5/7/65).
Aggiungere c.5 “E’ prevista la deroga alle prescrizioni dimensionali di cui ai commi precedenti, in presenza di impianti tecnologici per il ricambio, trattamento e condizionamento dell’aria”.
All’art. 36/c:
c. 2, si propone di eliminare il comma che non contiene adeguata motivazione
c. 4 eliminare la deroga immotivata per il bagno ad uso esclusivo della stanza da letto.

Chioschi, edicole, mezzi pubblicitari e strutture annesse ad esercizi pubblici (art. 38 del nuovo RE)
Vanno invertiti c.4 e c.5.
Manca c.6
Non è comprensibile la motivazione che elimina i contenuti dei c.7 e 8 del Regolamento Tipo Regionale.

Coperture, abbaini e terrazzini sulle falde dei tetti (art. 39 del nuovo RE)
c.1 Dopo il termine “le dimensioni” è opportuno aggiungere “di comignoli, abbaini, volumi tecnici ecc”
c.2 Si propone di eliminare le prescrizioni, già presenti nel PRG
c.3 “piccolo piano antistante il fronte dell’abbaino di profondità non superiore a cm. 50, …. Atto a consentire l’apertura di eventuali persiane.”
Si propone di adeguare la dimensione allo spazio utile in profondità per l’apertura dei serramenti esistenti o in progetto.
Introdurre eventualmente una dimensione massima di cm. 100.

Cortili e cavedi (art. 40 del nuovo RE)
c. 1 “delle vigenti leggi” è opportuno precisare il richiamo normativo.
c. 3 occorre precisare se per fronte si considera la figura geometrica individuata da terra al filo gronda oppure l’altezza che comprende il sottotetto (v. art. 13 e 14).
I cortili in questo caso saranno di maggiore superficie.
c.4 Occorre precisare la definizione di “costruzioni stabili”
c. 7 Occorre precisare come calcolare l’altezza.
c. 9 Pare eccessiva un’apertura di mq. 6 indipendentemente dalla dimensione del cavedio.

Numeri civici (art. 44 del nuovo RE)
c.2 Si propone di precisare l’ultimo capoverso. Non è comprensibile perché sia prescritto l’anno di costruzione solo per gli edifici multipiano.

Passaggi pedonali e marciapiedi (art. 46 del nuovo RE)
c.4 Le dimensioni prescritte paiono eccessive, si propone la revisione del rapporto larghezza strada – marciapiede, con l’indicazione di possibili deroghe in relazione al contesto esistente.

Passi carrabili (art. 47 del nuovo RE)
c. 4 In base alla prescrizione, con lotti < di m12 e passo carraio esistente in aderenza, non è possibile aprirne uno nuovo. E’ opportuno precisare le possibili deroghe.
c. 5 E’ opportuno precisare che in presenza di ampi marciapiedi è possibile la deroga, per evitare nicchie e anditi che possono limitare le condizioni di sicurezza .

Recinzioni e cancelli (art. 52 del nuovo RE)
c. 5 precisare la definizione: “con altezza calcolata dalla linea di colmo dei muri medesimi”

Soppalchi (art. 55 del nuovo RE)
c. 3 “almeno un lato” occorre precisare. E’ sufficiente che il soppalco sia di forma inconsueta (per esempio esagonale) per poterlo chiudere quasi completamente.
c. 5 sostituire S.L.P con S.U.L.

Strade private (art. 57 del nuovo RE)
c. 5 sembra eccessivo assoggettare a normativa specifica anche le strade interne ad aree private a servizio di residenze con una sola unità abitativa.

Esecuzione delle opere – prescrizioni generali (art. 59 del nuovo RE)
c. 2 Non è necessario ed opportuno aggiungere al Reg Tipo Regionale le parole “anche nei confronti dei diritti di terzi”

Disciplina del cantiere (art. 61 del nuovo RE)
1 Non sembra utile estendere a tutte le opere edili l’obbligo di cartello. Più opportuno solo per lavori rilevanti (v. art. 28 del vigente Reg. Ed.).
Si propone di precisare che il cartello deve essere affisso nei cantieri edili “ove si eseguono lavori che eccedono la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo e in presenza di opere che interessano il suolo pubblico”.

Vigilanza e coercizione (art. 67 del nuovo RE)
c. 3 Se ne propone l’eliminazione.
In riferimento alle norme che tutelano la proprietà privata non sono chiari i motivi dell’introduzione del nuovo comma rispetto al Reg. Tipo Regionale. Non sembra sostenibile il riferimento a non meglio specificate “circostanziate segnalazioni” che permetterebbe accesso per le ispezioni in assenza di condizioni o di provvedimento motivato.

Ricostruzioni di edifici crollati in tutto o in parte ad eventi accidentali (art. 69 del nuovo RE)
c.1 Con il riferimento alle normative e disposizioni varie vigenti, non sembra opportuno l’inciso “previa autorizzazione del Consiglio Comunale o nulla osta della Giunta Regionale”


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CONDONO EDILIZIO IN PIEMONTE

L’Ordine Architetti di Torino espresse una posizione molto chiara e contraria nel momento in cui, lo scorso anno, fu emanata la nuova legge di condono edilizio. Frattanto in tutto il Paese si sviluppava un serrato dibattito, e la sua posizione contraria fu esplicitamente condivisa da molti altri Ordini italiani. Nessuna posizione politica di schieramento era espressa nella valutazione che venne resa pubblica ma, nell’ambito delle competenze peculiari di un Ordine - quelle di tutela professionale - si mettevano in evidenza da un lato i danni provocati al territorio, e dall’altro quelli indiretti sulla credibilità degli appartenenti alla categoria dei progettisti che, con serietà e dedizione, applicano nel loro operare criteri di rigore tecnico amministrativo e di rispetto, anche deontologico, delle regole e delle normative vigenti. Più in generale si voleva mettere in evidenza come la politica del condono consolidi la sensazione che il progetto ed il suo iter amministrativo siano un semplice passaggio formale, utile solo ad incrementare i tempi ed i costi di una realizzazione. Lo sforzo fatto, non solo dagli architetti, per contrastare la promulgazione di un nuovo condono non ha sortito effetti: ci troviamo oggi con una legge ed una successiva sentenza della Corte Costituzionale a regolare la materia. Lo spazio legislativo offerto alle Regioni dalla sentenza della Corte Costituzionale apre però nuovi ambiti di discussione e, coerentemente con la posizione appena richiamata, il Consiglio OAT intende operare al fine di circoscrivere per quanto possibile gli effetti negativi. La Regione Piemonte ha intrapreso con il disegno di legge del 6 agosto 2004 n. 658 “Disposizioni regionali per l’attuazione del condono edilizio” una via limitativa delle possibilità concesse dalla legge nazionale. Su questa linea l’Ordine degli Architetti di Torino è disposto a collaborare per il miglior risultato possibile, senza tuttavia rinunciare alle sue posizioni.

Nel merito dell’articolato in particolare osserviamo:
- condividiamo l’impostazione che delimita la possibilità di sanatoria agli ampliamenti per destinazioni diverse dalla residenza, anche con creazione di nuovi manufatti staccati dal corpo di fabbrica esistente, purché interni all’area di pertinenza;
- all’art. 3 sarebbe opportuno introdurre precisazioni sull’ammissibilità alla sanatoria di opere abusive realizzate in ambiti tutelati (c. 26 lett. d) L. 326/2003), limitandola alle strutture pertinenziali e agli ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari, alle ristrutturazioni e agli interventi di restauro e risanamento, per una maggior tutela degli ambiti vincolati, limitando la subdelega ai Comuni come previsto dall’art. 13 della L.R. n° 20 del 03.04.1989;
- condividiamo inoltre l’incremento degli oneri di urbanizzazione come previsto dall’art. 4.

Il disegno di legge della Regione Piemonte del 6 agosto 2004 n. 658 “disposizioni regionali per l’attuazione del condono edilizio”, è consultabile sul sito:

> www.regione.piemonte.it/governo/iassessorati/botta.htm.

Il tema verrà trattato anche in un incontro che la Regione Piemonte organizzerà con Ordini e Collegi.




VIETATO SUBORDINARE IL PAGAMENTO DEL PROGETTISTA AL FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Sul numero 36/2004 di Edilizia e Territorio è comparso un articolo sotto il titolo sibillino “E’ legittimo non pagare il progettista se manca il finanziamento dell’opera”.

Il titolo non corrisponde per alcun verso al contenuto dell’articolo che commenta una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. I n. 14198 del 28/7/04), il cui tenore conduce a conclusioni diametralmente opposte ma, al fine di evitare superficiali fraintendimenti, è opportuno precisare alcuni punti fermi ed irrinunciabili cui attenersi nell’ipotesi di affidamento di un incarico professionale da parte di stazione appaltante pubblica.

1. La sentenza si riferisce ad una vicenda risalente agli anni 1989-1990 e, per forza di cose, detta principi che si riferiscono alla legislazione vigente all’epoca: essa annulla una sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato nullo un giudizio arbitrale nel quale la stazione appaltante era stata condannata a risarcire il danno da essa causato ad un professionista incaricato di progettare e dirigere i lavori per la realizzazione del nuovo mattatoio comunale. Il disciplinare di incarico conteneva la nota clausola che subordinava il pagamento dell’onorario per la prestazione professionale al finanziamento dell’opera. La stazione appaltante non si era attivata per ottenere il finanziamento (anche perché aveva abbandonato il progetto affidato al professionista) e questi aveva richiesto che gli fosse risarcito il danno conseguente al mancato pagamento della prestazione professionale svolta.

2. La Corte di Cassazione detta l’importante principio secondo cui la clausola richiamata era (all’epoca) legittima a patto che l’Amministrazione non si fosse resa inadempiente al proprio obbligo contrattuale di fare ogni ragionevole sforzo per essere adempiente rispetto all’obbligazione di pagamento della prestazione del professionista ed il comportamento dell’Amministrazione doveva, perciò, essere valutato alla stregua degli ordinari canoni contrattuali (applicabili anche alla Pubblica Amministrazione) della correttezza e buona fede. In assenza dei quali, anche la Pubblica Amministrazione doveva essere condannata a risarcire il danno (da inadempimento contrattuale) causato al professionista.

3. Lungi, quindi, dall’affermare che sarebbe legittimo non pagare il professionista se, in presenza di clausola così impostata, l’opera non fosse stata finanziata, la Corte di Cassazione impone, invece, all’Amministrazione Pubblica di comportarsi – nei rapporti con il professionista – secondo correttezza e buona fede per essere adempiente all’obbligazione assunta, dovendo, in difetto, risarcire il danno causato al professionista: insomma, se l’opera non fosse stata finanziata per l’inadempienza dell’Amministrazione, essa era ciò nonostante tenuta a pagare (sotto forma di risarcimento del danno) l’opera professionale della quale aveva beneficiato.

4. Così precisati gli esatti termini dell’intervento della Corte, l’occasione è utile per rammentare che – dal novembre 1998 – vige il testo dell’art. 17 L. 109/94 come modificato dalla cd. Merloni ter secondo il quale (co. 12 bis) “le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi” con riferimento alle previsioni della tariffa professionale.

5. Quindi, alla luce di questa legge, oggi vigente, è vietato alle Amministrazioni appaltanti subordinare la corresponsione degli onorari professionali al finanziamento dell’opera oggetto di progettazione e l’inserimento di una clausola di tale genere nel disciplinare di incarico determina la nullità della clausola medesima, sostituita ex lege dall’art. 17 appena richiamato.




INCONTRI DI BENVENUTO CON I NUOVI ISCRITTI

A partire dal mese di settembre riprenderanno gli incontri di benvenuto con i nuovi iscritti. Nell’occasione verranno comunicate informazioni e consegnata documentazione utile allo svolgimento dell’attività professionale.
Tutti i nuovi iscritti riceveranno personalmente l’invito all’indirizzo comunicato.




COMUNICATO AGLI ISCRITTI
Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'OAT

Come è noto, la scadenza di tutti i Consigli provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani e del Consiglio Nazionale Architetti PPC era stata prorogata al 30 giugno 2004 (ai sensi dell'art. 4 del D.L. 10 giugno 2002, n. 107 convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2002, n. 173).
La proroga era condizionata alla emanazione da parte del Ministero della Giustizia del regolamento recante le nuove procedure elettorali, necessariamente da rinnovare in conseguenza della riforma dell'accesso alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore introdotta dal D.P.R. 328/2001.
Poiché tale regolamento non è stato fino ad ora emanato, tutti i 102 Ordini degli Architetti PPC in Italia ed il Consiglio Nazionale Architetti PPC hanno dovuto prendere atto di una oggettiva impossibilità a convocare nei termini le elezioni per il rinnovo dei propri Consigli.
Si è reso necessario pertanto un intervento del Consiglio dei Ministri, che ha approvato il 22 giugno 2004 un decreto legge nel quale si definisce che i Consigli nazionali e territoriali degli Ordini resteranno in carica sino al 31 dicembre 2004. Il provvedimento riguarda dottori agronomi e forestali, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri e psicologi.

Per il Consiglio OAT
Il Presidente
Riccardo Bedrone

Torino, 28 giugno 2004




CAMBIA L'INFORMAZIONE PER GLI ARCHITETTI

Si sono completati i progetti, annunciati su queste pagine nel mese di maggio, relativi al nuovo piano di informazione dell’Ordine Architetti di Torino. E’ infatti in linea il nuovo sito internet dell’Ordine, con una veste grafica rinnovata ed una migliorata struttura funzionale. Tra le molte novità vanno messi in evidenza i servizi gratuiti che il sito internet riserva agli architetti torinesi: la consulenza personalizzata in materia legale, fiscale, assicurativa - arricchita da una raccolta di casi ricorrenti - e l’informazione giornaliera su bandi, concorsi e premi. Altro punto forte dell’informazione dell’Ordine è la newsletter settimanale OA Notizie: è il periodico di informazione per gli architetti torinesi, giunto ormai al nono anno di vita, che dal 2001 ha lasciato la vecchia veste di bollettino per trasformarsi in newsletter settimanale inviata agli architetti per posta elettronica, e che pone l’Ordine Architetti di Torino in testa agli Ordini italiani per tempestività e qualità dell’informazione. Anche l’abbonamento a OA Notizie è gratuito: per iscriversi è sufficiente farne richiesta e comunicare il proprio indirizzo e-mail a architettitorino@awn.it. L’informazione attraverso la carta stampata è invece riservata alla pagina che esce ogni prima domenica del mese su La Repubblica, dedicata alla informazione redazionale, con un assai più ampio ambito di diffusione delle notizie. L’intento è di interessare non solo gli architetti ma anche i lettori del quotidiano, contribuendo a creare una migliore e più consapevole opinione pubblica sul lavoro dell’architetto.

Il Consiglio OAT