NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
La legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto al 3° comma dell'art. 2 che "le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità professionale delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007".

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pertanto, visto il codice deontologico in vigore al 1° gennaio 1994 e preso atto dell'esigenza di modificarne alcune norme per adeguarle a quanto previsto dalla legge sopracitata, nella propria seduta del 20 dicembre 2006 ha deliberato di approvare le nuove disposizioni, che sono state recepite con modifiche da parte del Consiglio OAT con deliberazione del 17 gennaio 2007.

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19/01/2007


  
     

NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha approvato il 21.7.1999 la nuova stesura dell'art. 35 delle norme di deontologia, valida su tutto il territorio nazionale. Il Consiglio dell'ordine di Torino ha formalmente recepito il nuovo testo con deliberazione del 17.11.1999
Il CNAPPC in data 27 febbraio 2003 ha approvato l'inserimento nelle vigenti norme di deontologia professionale un articolo che ha ssunto il numero 8 bis. Tale articolo deriva dall'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela sorta a seguito dell'emanazione del DPR 328/01.
Il nostro Consiglio nella seduta del 19 marzo 2003 ha recepito tale articolo con deliberazione n° 70/10.




Premessa

L'Architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese. 
L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità.
La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera professionale e costituisce fondamento etico della professione.
La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti il loro interesse, gli architetti hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina. 
Gli atti progettuali degli architetti rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando nella realizzazione dell'opera, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, ed il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.
Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni architetto. Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.


> CAPITOLO 1 - Principi generali
> CAPITOLO 2 - Norme relative all'esercizio della professione di architetto
> CAPITOLO 3 - Rapporti con i committenti
> CAPITOLO 4 - Rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi
> CAPITOLO 5 - Rapporti con i colleghi
> CAPITOLO 6 - Rapporti con l'Ordine Professionale
> CAPITOLO 7 - Sanzioni
> CAPITOLO 8 - Disposizioni finali

    


CAPITOLO 1 - Principi generali 

Art. 1
Nell'esercizio della professione, l'architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.

Art. 2
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.

Art. 3
L'architetto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.

Art. 4
Il comportamento professionale dell'architetto deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.

Art. 5
L'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

Art. 6
L'architetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.

Art. 7
L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.

Art. 8
Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.

Art. 8 bis
Al fine di tutelare l’affidamento della clientela, l’architetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A e B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di “Architetto”, ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.

Art. 9
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale.

Art. 10
Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.

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CAPITOLO 2 - Norme relative all'esercizio della professione di architetto 

Art. 11
L'architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, l'architetto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale ed alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.

Art. 12
L'architetto che voglia esercitare la professione informa diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.

Art. 13
L'architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico 

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CAPITOLO 3 - Rapporti con i committenti 

Art. 14
L'architetto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L'architetto svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo i criteri concordati per la valutazione dell'onorario. L'architetto deve rapportare alle sue effettive possibilità 'intervento ed ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.

Art 15
L'architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 16
La rinuncia totale o parziale del compenso è  mmissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.

Art. 17
L'architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.

Art. 18
L'architetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.

Art. 19
L'architetto assolve, personalmente, nell'ambito della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente,  comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.

Art. 20
La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.

Art. 21
L'architetto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe  nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.

Art. 22
L'architetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi mo compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.

Art. 23
Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare nè il committente, nè i colleghi in caso di incarico di gruppo, nè i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.

Art. 24
L'architetto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.

Art. 25
L'architetto, se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti dall'Ordine.

Art. 26
L'architetto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal  committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.

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CAPITOLO 4 - Rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi 

Art. 27
L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sè o per gli altri.

Art. 28
L'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.

Art. 29
L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 30
L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Art. 31
Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.

Art. 32
E' competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.

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CAPITOLO 5 - Rapporti con i colleghi 

Art. 33
I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.

Art. 34
L'architetto deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.

Art. 35
(omissis)

Art. 36
L'architetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.

Art. 37
L'architetto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.

Art. 38
L'architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.

Art. 39
Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolare modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto.

Art. 40
L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella larga di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando l'esatto valore di quest'ultimo titolo ( professore di scuola media;
professore incaricato presso l'università; professore libero docente; professore ordinario, professore emerito, ecc). Non è altresì permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con relative precise qualifiche professionali.

Art. 41
L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.

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CAPITOLO 6 - Rapporti con l'Ordine professionale

Art. 42
L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 43
L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.

Art. 44
L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.

Art. 45
L'architetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.

Art. 46
L'architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.

Art. 47
L'architetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.

Art. 48
L'architetto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente.

Art. 49
L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione; dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione; dare sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità; - si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria; non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva, sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questi associati. L'architetto, inoltre, non potrà fare parte del Consiglio dell'Ordine cui è iscritto per più di due volte consecutive.
Completato il secondo mandato non potrà neppure presentare la propria candidatura per un terzo mandato immediatamente successivo ai due precedenti.

Art. 50
L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso. L'architetto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal C.N.A non è consentita.

Art. 51
L'architetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.

Art. 52
L'architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso: 
a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice; 
b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al C.N.A le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria; 
c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. 
Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita; 
d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto concorso.

Art. 53
Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.

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CAPITOLO 6 bis - Informativa e pubblicità dell’attività professionale

Art. 35 - Informativa
1. L’informativa al cliente in ordine all’attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Spetta al professionista assicurare l’informazione al cliente in ordine a:

  • i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dell’istituto presso il quale è stata svolta;
  • i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
  • le aree di competenza specifica;
  • i criteri di calcolo dell’onorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
  • fotografie: personali e dello studio;
  • l’indicazione dell’attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
  • l’indicazione della certificazione di qualità dello studio;
  • l’indicazione della affiliazione a network professionali;
  • premi e onorificenze e quant’altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all’attività professionale esercitata.
4. L’informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
  • In caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
  • Indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
  • Indicare i dati soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
  • Indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
  • Indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
  • Indicare il soggetto affidatario dell’incarico professionale e, all’uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale si svolge l’attività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa l’informativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio – e a mero titolo esemplificativo – sono da considerarsi tali:
  • La carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
  • Le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
  • Gli annuari e le rubriche professionali.

Art. 35 bis - Pubblicità
1. Per pubblicità si intende l’informativa in ordine all’attività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo.
La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a:
  • evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
  • adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare i decoro e prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - è da escludersi che possano essere considerati tali:
  • i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
  • le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
  • l’utilizzo di testimonial;

Art. 35 ter - Limiti
1. E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.

2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:
  • sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità e dell’attività resa;
  • sia evitata la spendita del nome dei clienti;
  • sia esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati.
3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l’intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore a convegni; la collaborazione a giornali - può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:
  • eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
  • eviti di spendere il nome dei clienti;
  • non offra prestazioni professionali;
  • eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. L’organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.

5. Il professionista può avvalersi di uffici stampa di pubbliche relazioni a condizione che l’attività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.

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CAPITOLO 7 - Sanzioni 

Art. 54
La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

Art. 55
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: - l'avvertimento; - la censura; - la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23/10/1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

Art. 56
Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap. 1, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della
sospensione fino a tre mesi.

Art. 57
Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Art. 58
Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.

Art. 59
La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

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CAPITOLO 8 - Disposizioni finali 

Art. 60
Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Art. 61
Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2 53 7 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del C.N.A., con un proprio regolamento, le presenti norme.

Art. 62
Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria "L'Architetto" e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana. Esse sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1994.


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REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

TITOLO UNICO

CAPO I - Le notizie di illecito disciplinare

Art. 1
Costituisce notizia di illecito disciplinare ogni segnalazione pervenuta al Consiglio od al Presidente nella quale sia in astratto riconoscibile la violazione di norme deontologiche.

Art. 2
La notizia di illecito disciplinare può pervenire al Consiglio con qualsiasi scritto, purché sia riconoscibile e certa la provenienza della notizia. Non costituisce notizia di illecito disciplinare lo scritto anonimo.

Art. 3
Costituisce notizia di illecito disciplinare anche quella desunta dai mezzi di informazione. Di essa deve essere fatta comunicazione scritta al Presidente con indicazione precisa della fonte.

Art. 4
La persona, o l'Ufficio, che ha prodotto al Consiglio la notizia di illecito disciplinare assume la qualifica di "esponente".

Art. 5
Le notizie di illecito disciplinare vengono esaminate dal Presidente. In caso di assenza del Presidente è competente il Vice-Presidente; in caso di assenza del Vice-Presidente è competente il Consigliere più anziano. L'esame delle notizie di illecito disciplinare deve avvenire entro il termine di dieci giorni dal momento del ricevimento, come attestato dal timbro di protocollazione.

Art. 6
Le notizie di illecito disciplinare vengono iscritte sul registro previsto dal successivo art.7. Qualora il Presidente non ritenga in astratto riconoscibile nella notizia la violazione di una norma deontologica, la stessa verrà iscritta su altro registro, previsto dal successivo art.8.

Art. 7
Il Segretario del Consiglio dell'Ordine tiene il registro degli incolpandi, nel quale sono annotate le notizie di illecito disciplinare. Detto registro può essere tenuto per mezzo di presidi informatici, purché sia assicurata, sempre e comunque, la possibilità di conservazione al riparo da noxae elettroniche e comunque la segretezza dello stesso. Su tale registro vengono annotati con numerazione progressiva, e appena note, le generalità dell'incolpando, le notizie personali contenute sull'albo, gli eventuali procedimenti disciplinari già subiti ed il loro esito. A cura del Segretario verranno mano a mano annotate le vicende della procedura in corso, compreso il nominativo dell'esponente, del coadiutore del Presidente, del relatore e dell'eventuale difensore.

Art. 8
Il Segretario del Consiglio tiene altresì il registro degli atti relativi alle segnalazioni previste dall'art. 6 comma 2°, cioè che non paiono riconducibili alla violazione di una norma deontologica. Si applicano le disposizioni del precedente art.7, in quanto applicabili.

Art. 9
I Consiglieri hanno facoltà di esaminare gli atti relativi alle iscrizioni sul registro di cui agli artt. 7 e 8. Qualora il Consigliere ritenga, in contrario avviso al Presidente, che la notizia iscritta di cui all'art.8 sia riconducibile alla violazione di un illecito disciplinare, egli può richiedere con atto scritto motivato, entro il termine di mesi tre dal momento dell'iscrizione, che la notizia venga iscritta nel registro di cui all'art.7 per l'attivazione del procedimento disciplinare. Detta richiesta è vincolante.

Art. 10
Per ogni notizia, sia quelle iscritte nel registro previsto dall'art. 7 che quelle iscritte nel registro previsto dall'art. 8, il Segretario procede alla formazione di fascicolo sul frontespizio del quale sono contenute le informazioni iscritte nel registro. Verranno formati appositi archivi, distinti tra loro, per le notizie iscritte nei due registri.

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CAPO II - Preistruttoria

Art. 11
Prima di dare inizio all'istruzione preliminare, il Presidente promuove una attività preistruttoria volta ad accertare la competenza a procedere del Consiglio dell'Ordine, l'eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti nei fatti esposti nella notizia di illecito disciplinare, la sussistenza di profili di incompatibilità in relazione alla vicenda in esame in capo ai Consiglieri dell'Ordine in carica.

Art. 12
La preistruttoria viene svolta, a seconda dei casi, nel corso di riunioni del Consiglio dell'Ordine oppure tramite comunicazioni scritte indirizzate ai Consiglieri.

Art. 13
I Consiglieri dell'Ordine sono tenuti, sin dal momento di ricezione della comunicazione relativa alla notizia di illecito disciplinare, a dare comunicazione dell'eventuale sussistenza di incompatibilità: in questo caso il Consigliere deve astenersi dal partecipare al procedimento.

Art. 14
Costituisce motivo di incompatibilità la sussistenza di un conflitto di interesse nella vicenda oggetto del procedimento, l'esistenza di rapporti di parentela - anche indiretti - con l'incolpando, l'esistenza di inimicizia grave con l'incolpando.

Art. 15
All'interno di ogni fascicolo viene inserito, a cura del segretario, "l'atto di preistruttoria". L'atto di preistruttoria è costituito da un modulo prestampato, sottoscritto dal Presidente, nel quale vengono specificate le determinazioni assunte in ordine alla sussistenza o meno di profili di incompetenza o di rilevanza penale dei fatti in esame. Nel caso sussistano dubbi su tali profili, il Presidente procede a porre la questione all'Ordine del Giorno: in questo caso la decisione viene assunta con delibera consiliare.
Allegato all'atto di preistruttoria vi deve essere l'eventuale dichiarazione di astensione del Consigliere incompatibile.

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CAPO III - Istruzione preliminare

Art. 16
Per ogni fascicolo contenente notizia di illecito disciplinare il Presidente provvede alla nomina del Consigliere Coadiutore.

Art. 17
Il Consigliere Coadiutore assiste il Presidente nel corso dell'istruttoria preliminare, anche assistendo agli atti di verifica dell'incolpazione. Egli può essere delegato dal Presidente al compimento di singoli atti.

Art. 18
Il Presidente, avvalendosi dell'opera del Coadiutore ed anche delle informazioni dal medesimo fornite, verifica i fatti oggetto di incolpazione così come previsto dall'art. 44, 1° comma R.D. n. 2537/1925.

Art. 19
La verifica dei fatti oggetto di incolpazione viene effettuata per tramite di mezzi istruttori, quali:
- l'acquisizione di documenti, anche fotografici o contenuti su presidi video-fono magnetici o informatici;
- l'assunzione della testimonianza di persone informate sui fatti;
- il conferimento di una consulenza tecnica;
- l'esame dell'incolpando.
E' ammesso l'utilizzo di mezzi istruttori diversi da quelli indicati qualora gli stessi siano idonei ad assicurare l'accertamento della verità e non pregiudichino la libertà morale della persona.

Art. 20
Può essere disposto l'esame dell'incolpando, il quale ha facoltà anche di produrre memorie scritte ed indicare mezzi di prova che debbono sempre essere acquisiti, se rilevanti e non manifestamente superflui. Egli ha altresì facoltà di farsi assistere da legali o da persone di fiducia, in numero non superiore a due.

Art. 21
Nel caso di acquisizione di documenti il Presidente o il Coadiutore curano che sui medesimi venga annotata la provenienza ed il momento in cui l'acquisizione è avvenuta. Qualora il documento consista in supporti audiomagnetici, ne viene effettuata, se possibile, la trascrizione.

Art. 22
Nel caso di assunzione di testimonianza di persone informate, consulenti, o nel caso di esame dell'incolpando, il Presidente o il Coadiutore effettuano una verbalizzazione dell'atto in forma riassuntiva, contestuale all'assunzione. Il verbale così redatto viene sottoscritto da chi ha preso parte all'atto. Per ragioni di opportunità può darsi luogo alla registrazione audiomagnetica dell'incombente.

Art. 23
Nel caso, per particolare complessità e specificità delle questioni da affrontare, il Presidente e il Coadiutore ritengano necessario avvalersi dell'opera di un consulente tecnico, essi possono procedere alla nomina del medesimo. Viene redatto verbale, debitamente sottoscritto, del conferimento di incarico, dell'accettazione dello stesso, del quesito proposto, del termine assegnato per rispondere. Il consulente rilascia preventivo scritto relativo ai costi delle proprie prestazioni, che viene allegato al verbale. Il consulente viene altresì informato che deve rispondere al quesito con elaborato scritto, e che qualora il deposito dell'elaborato avvenga con ritardo rispetto al termine fissato si farà luogo ad una decurtazione del 10% sull'importo del preventivo per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo.

Art. 24
Nel caso il procedimento disciplinare sia relativo a vertenze tra colleghi architetti, il Presidente o il Coadiutore possono disporre un confronto tra i medesimi. L'atto di confronto viene verbalizzato in forma riassuntiva. L'atto di confronto può essere disposto dal Presidente o dal Coadiutore anche per tentare di procedere ad una conciliazione tra colleghi. Al confronto possono assistere, al pari degli interrogatori, il legale o la persona di fiducia nominata. L'avvenuta conciliazione non è comunque ostativa all'esercizio dell'azione disciplinare.

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CAPO IV - Archiviazione e audizione preliminare

Art. 25
Esaurita l'istruttoria preliminare il Coadiutore predispone la relazione da presentare al Consiglio per i provvedimenti di cui all'art. 44 primo comma R.D. n. 2537/1925. Il Presidente, letta la relazione del Coadiutore, formula richiesta di archiviazione quando allo stato degli atti risulta infondata la notizia di illecito disciplinare ed inutile ai fini probatori l'audizione dell'incolpando. Il Consiglio, convocato dal Presidente, delibera l'archiviazione del fascicolo ovvero l'audizione dell'incolpando ai sensi dell'art. 44 primo comma R.D. n. 2537/1925. Si applicano in quanto compatibili gli artt. 28 e 29 ma senza disporre la citazione dell'incolpando. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere comunicato all'incolpando solo nel caso in cui lo stesso sia stato precedentemente sentito dal Presidente o dal Coadiutore ovvero abbia in altro modo avuto conoscenza dell'istruzione preliminare.

Art. 26
Se il Presidente non richiede l'archiviazione o la stessa viene respinta l'incolpando viene invitato a comparire all'udienza avanti al Consiglio ai sensi dell'art.44 primo comma R.D. n. 2536/1925 almeno quindici giorni prima della data prevista per l'audizione. L'avviso viene inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e nel rispetto di un termine minimo a comparire di almeno quindici giorni e contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'audizione, la formulazione del capo di incolpazione con l'indicazione precisa delle norme deontologiche che si presumono violate, l'avviso che egli può farsi assistere da legale o persona di sua fiducia e produrre memorie scritte e documenti od indicare mezzi di prova. L'avviso contiene altresì menzione del nominativo del Consigliere Coadiutore cui l'incolpando o il suo difensore ha diritto di rivolgersi per ottenere sommarie informazioni sugli elementi di prova acquisiti. L'incolpando viene altresì avvisato del fatto che il Consiglio potrà procedere in sua assenza, qualora non venga dedotto e documentato un legittimo impedimento a comparire. L'incolpando viene anche avvisato della possibilità di adire la procedura di Giudizio Immediato prevista dagli artt. 33 e segg. del presente Regolamento, ed altresì della possibilità di ottenere copia del Regolamento disciplinare.

Art. 27
L'avviso previsto dall'articolo precedente viene per conoscenza inoltrato al Procuratore della Repubblica.

Art. 28
All'udienza il Presidente od il Coadiutore presentano al Consiglio la relazione ed espongono i fatti oggetto dell'eventuale incolpazione. Viene poi introdotto l'incolpando e si procede alla sua audizione. Egli può produrre documenti e memorie, e chiedere che venga sentito il suo difensore. Esaurita l'audizione l'incolpando viene congedato. Il Presidente procede ad esporre i motivi della richiesta di provvedimento di non luogo a procedere ovvero di richiesta di giudizio disciplinare. Esaurito il rapporto, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo il Consiglio procede alla verifica della esattezza del capo d'incolpazione formulato dal Presidente nell'atto di citazione, e quindi all'eventuale modificazione, riportandolo sul verbale di udienza. Il Presidente procede altresì, in tale fase, alla designazione del Relatore, che può essere la stessa persona fisica del Coadiutore. Anche in tale designazione si fa menzione nel verbale di udienza. Qualora invece il Consiglio ritenga necessario disporre ulteriori accertamenti, anche disponendo l'audizione di testimoni o consulenti indicati dall'incolpando, si procederà a rinvio dell'udienza con fissazione di nuova audizione nella quale dare luogo agli incombenti previsti. Di tale decisone dovrà darsi avviso all'incolpando.

Art. 29
Il giudizio che il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad esprimere in questa sede non può mai essere un giudizio di responsabilità per i fatti in addebito. Il predetto giudizio, anzi, è mera valutazione della sussistenza o meno di elementi che giustifichino la celebrazione di un procedimento disciplinare, con ciò intendendosi sia la sussistenza di una fattispecie in astratto riconducibile ad una violazione deontologica, sia la sussistenza di elementi di prova di una tale violazione, indipendentemente dalla fondatezza, nel merito, degli elementi di prova stessi.

Art. 30
Dell'udienza è redatto verbale scritto in forma riassuntiva, contestualmente all'atto, che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, e dall'incolpando relativamente alla parte contenente le sue dichiarazioni. Può darsi luogo, in caso di opportunità, a registrazione audiomagnetica. Nel verbale è fatta menzione della delibera adottata.

Art. 31
La disciplina dell'udienza è mantenuta dal Presidente, il quale pone le domande all'incolpando, anche su richiesta di altro Consigliere.

Art. 32
Nel caso il Consiglio decida che non vi sia motivo a giudizio disciplinare emette provvedimento di non luogo a procedere. Tale decisione deve essere comunque comunicata all'incolpando a mezzo di lettera raccomandata, ed inviata per conoscenza al Pubblico Ministero.

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CAPO V - Giudizio immediato

Art. 33
Nel caso l'incolpando, nel corso dell'audizione preliminare prevista dall'art. 44, primo comma R.D. n. 2537/1925, ammetta spontaneamente ed esaurientemente la commissione dell'illecito disciplinare così come descritto nel capo d'incolpazione contenuto nell'atto di citazione per l'audizione preliminare, il Presidente lo informa che egli ha facoltà di richiedere di essere immediatamente giudicato, previa rinuncia al termine a comparire, alle modalità di citazione previste dall'art. 44, secondo comma R.D. n. 2537/1925 nonché all'assistenza del difensore nel caso l'incolpando ne sia privo.

Art. 34
Qualora l'incolpando richieda, con dichiarazione sottoscritta al verbale di udienza, di essere giudicato con il giudizio immediato, il Presidente dichiara chiusa l'udienza ex art. 44, primo comma R.D. n. 2537/1925, l'incolpando viene momentaneamente congedato ed il Consiglio delibera se vi sia motivo a giudizio disciplinare e se possa essere accolta la richiesta di giudizio immediato. In caso affermativo il Presidente designa il Relatore nella stessa persona del Coadiutore. Viene altresì predisposta la citazione a comparire nel rispetto delle formalità indicate dal successivo art. 38, ad eccezione di quelle relative al termine a comparire ed alle modalità di notifica. Viene reintrodotto l'incolpando ed il suo difensore, cui viene data notizia della delibera del Consiglio: al medesimo viene consegnata copia conforme dell'atto di citazione ed egli provvede ad apporre e sottoscrivere sull'originale di tale atto, da allegarsi al fascicolo della procedura, la dizione: "per ricezione e rinuncia alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché per rinuncia ad ulteriore termine a comparire di giorni quindici come previsto dall'art. 44 R.D. 2537/1925". In caso di assenza del difensore per scelta dell'incolpando deve essere altresì apposta e sottoscritta la dizione: "Per rinuncia alla facoltà di farsi assistere dal difensore". Si procede quindi al Giudizio Immediato, con l'esposizione del Relatore. L'incolpando quindi presenta al Consiglio le proprie difese. Prende poi la parola il difensore. In ogni caso il Consiglio, nel caso di ammissione di responsabilità e richiesta di giudizio immediato, è tenuto a riconoscere all'incolpato le attenuanti avendo lo stesso lealmente ammesso gli addebiti dimostrando spirito di ravvedimento. Con le attenuanti la sanzione irroganda viene ridotta a quella di grado inferiore, salvo il caso dell'avvertimento.

Art. 35
Non può richiedere il giudizio immediato l'architetto che abbia precedenti di natura disciplinare, ad eccezione del caso di un solo avvertimento purché lo stesso non sia stato irrogato ad esito di precedente giudizio immediato.

Art. 36
Il giudizio immediato non può essere disposto se il fatto, come ammesso o ricostruito nel corso dell'audizione preliminare, risulti essere diverso da quello descritto nel capo d'incolpazione contenuto nell'atto di citazione per l'audizione preliminare.

Art. 37
Qualora il Consiglio deliberi di non dare luogo al giudizio immediato, per insussistenza della violazione deontologica o perché l'incolpando non è nelle condizioni soggettive per richiederlo, o perché non vi è identità tra il capo d'incolpazione strutturato dal Presidente nella citazione ed i fatti di rilevanza deontologica emersi nel corso dell'audizione preliminare, si procede a norma degli artt. 28 e 29.

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CAPO VI - Il Giudizio

Art. 38
Nel caso il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato, ad esito dell'audizione preliminare, che vi sia motivo a giudizio disciplinare, il Presidente procede a norma del secondo comma dell'art. 44 R.D. 2537/1925 non appena ricevuta la relazione scritta predisposta dal Relatore. Il Relatore deve depositare tale relazione entro il termine fissato dal Presidente con l'atto di nomina. Il Presidente cura la citazione dell'incolpato a comparire all'udienza avanti al Consiglio, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto di citazione contiene il capo d'incolpazione, l'indicazione di data, ora e luogo di celebrazione dell'udienza, l'avviso che l'incolpato può avvalersi dell'assistenza di legali o persone di fiducia in numero non superiore a due, e che può produrre memorie o documenti. L'incolpato viene altresì avvisato della facoltà di estrarre copia del fascicolo procedimentale che lo riguarda, e che in caso di mancata presentazione non giustificata da legittimo e comprovato impedimento si potrà procedere in sua assenza. Di tale citazione viene informato l'ufficio del Pubblico Ministero.

Art. 39
La data di celebrazione del giudizio può essere rinviata, oltre che per esigenze del Consiglio, anche in caso di legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore. In questo caso però l'incolpato ha l'onere di far pervenire al Consiglio, con ragionevole anticipo rispetto alla data di celebrazione, idonea documentazione comprovante la legittimità dell'impedimento.

Art. 40
Il giudizio disciplinare può anche svolgersi in più udienze. E' però necessario che sia garantita l'immutabilità del collegio giudicante, di tal che ad ogni seduta debbono partecipare gli stessi Consiglieri che hanno preso parte alla seduta precedente. E' però ammesso che uno o più Consiglieri possano assentarsi alle sedute successive, purché sussista il numero legale necessario per la validità della riunione e che i Consiglieri che partecipano alla deliberazione conclusiva abbiano assistito a tutte le udienze ad esclusione delle sedute di mero rinvio. Nel caso di rinvio della celebrazione dell'udienza la citazione a comparire viene rinnovata nei soli casi in cui l'incolpato non sia presente alla decisone.

Art. 41
L'udienza si svolge alla presenza dell'incolpato e, se nominato, del suo difensore. La disciplina dell'udienza è tenuta dal Presidente, il quale rivolge le domande anche su richiesta di altro Consigliere. Il Relatore procede alla relazione e quindi viene sentito l'incolpato, il quale può anche rinunciare ad essere sentito delegando la propria difesa al difensore. In ogni caso viene sentito il difensore.

Art. 42
L'incolpato può produrre documenti, fotografie o supporti audiomagnetici: in quest'ultimo caso può procedersi all'audizione degli stessi, o comunque alla trascrizione. Nel caso l'incolpato chieda l'audizione di testimoni o consulenti tecnici, dal medesimo direttamente presentati, il Consiglio può decidere di sentirli escludendo le prove manifestamente superflue o irrilevanti. La decisone circa la rilevanza e l'ammissibilità dei mezzi di prova proposti dall'incolpato viene assunta in assenza dell'incolpato ed del difensore. All'esito gli stessi vengono riammessi nel luogo di udienza e viene loro comunicata la decisione.

Art. 43
Esaurita la discussione l'incolpato ed il difensore vengono congedati. Si procede, quindi, alla adozione della decisione sul merito. Nel caso il Consiglio ritenga opportuno disporre nuovi accertamenti sulla vicenda oggetto del procedimento, potrà essere disposta la celebrazione di un supplemento di giudizio. In questo caso verrà disposta una nuova citazione dell'incolpato, con allegato estratto della decisione consiliare relativa al disposto supplemento d'udienza. In ogni caso, nella udienza supplementare, sarà consentito all'incolpato ed al suo difensore di rinnovare le proprie difese. Si procede nello stesso modo nel caso, durante il Giudizio, siano emersi fatti nuovi o concorrenti con quelli in incolpazione o nel caso sia emerso che il fatto debba essere qualificato in maniera più grave di quella indicata nel capo d'incolpazione.

Art. 43 bis
Nel caso previsto dal precedente art. 37 di richiesta di giudizio immediato respinta per non identità tra capo di incolpazione e risultanze dell'audizione preliminare, qualora ad esito del giudizio il Consiglio deliberi l'affermazione della responsabilità per l'infrazione originariamente descritta nel capo di incolpazione per l'audizione preliminare, deve farsi luogo alla riduzione della sanzione ex art. 34 comma 7.

Art. 44
Dell'udienza di Giudizio disciplinare viene redatto verbale in forma riassuntiva, accompagnato dalla riproduzione su supporto fotomagnetico. Il verbale viene redatto dal Segretario contestualmente allo svolgimento dell'udienza. Le parti possono chiedere di inserire integralmente proprie dichiarazioni a verbale, purché siano pertinenti e non comportino un irragionevole dilatarsi dei tempi di celebrazione dell'udienza.

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CAPO VII - La Decisione

Art. 45
Entro il termine fissato dal Consiglio viene redatta la Decisione. Il Consiglio dichiara l'immediata esecutività della Decisione se l'illecito deontologico permane al momento della decisione o vi è il fondato pericolo di reiterazione di illeciti della stessa natura. Nel caso di declaratoria di immediata esecutività la Decisione produce effetto alla scadenza del trentesimo giorno dalla notifica all'interessato ovvero, in caso di impugnazione, alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica. In tutti gli altri casi la Decisione produce effetto alla scadenza del termine per proporre ricorso.

Art. 46
L'estensore della Decisione è il Relatore. La Decisione contiene, oltre l'intestazione del Consiglio dell'Ordine con l'indicazione nominativa dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione finale, l'indicazione dell'incolpato compiutamente generalizzato e del suo difensore, il capo d'incolpazione con l'indicazione delle norme violate, l'indicazione del giorno mese ed anno in cui è stata pronunciata, una succinta esposizione sul fatto e sullo svolgimento del procedimento con l'indicazione delle difese svolte dall'incolpato. Contiene altresì una motivazione sulle ragioni poste a fondamento della decisione presa e sul perché si siano ritenute irrilevanti le tesi e prospettazioni non condivise, e su come si sia pervenuti all'eventuale irrogazione della sanzione anche avendo riguardo alla misura della stessa ed al riconoscimento o negazione di attenuanti. Devono essere inoltre indicati i motivi a fondamento dell'eventuale declaratoria di immediata esecutività. Contiene infine il dispositivo con l'indicazione della decisione sussunta, e la sottoscrizione del Presidente, del Segretario e dell'Estensore.

Art. 47
La Decisione è integralmente comunicata all'incolpato, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro il trentesimo giorno successivo a quello di deposito della decisione. In caso di irrogazione della sanzione dell'avvertimento la Decisione viene notificata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Decisione viene altresì inviata all'Ufficio del Pubblico Ministero.

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