Premessa
L'Architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.
L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità.
La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera professionale e costituisce fondamento etico della professione.
La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale l'architettura possa essere espressa al meglio, favorendo la formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti il loro interesse, gli architetti hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.
Gli atti progettuali degli architetti rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando nella realizzazione dell'opera, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, ed il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti.
Le norme di etica professionale che seguono sono l'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni architetto. Esse completano, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per l'esercizio e l'ordinamento della Professione.
> CAPITOLO 1 - Principi generali
> CAPITOLO 2 - Norme relative all'esercizio della professione di architetto
> CAPITOLO 3 - Rapporti con i committenti
> CAPITOLO 4 - Rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi
> CAPITOLO 5 - Rapporti con i colleghi
> CAPITOLO 6 - Rapporti con l'Ordine Professionale
> CAPITOLO 7 - Sanzioni
> CAPITOLO 8 - Disposizioni finali
CAPITOLO 1 - Principi generali
Art. 1
Nell'esercizio della professione, l'architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.
Art. 2
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.
Art. 3
L'architetto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dell'interesse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.
Art. 4
Il comportamento professionale dell'architetto deve basarsi sull'assunzione di responsabilità dei propri atti, sull'autonomia culturale, sull'indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sull'adempimento degli impegni assunti e sul rispetto del segreto professionale.
Art. 5
L'architetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Art. 6
L'architetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.
Art. 7
L'architetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle. Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.
Art. 8
Per l'architetto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.
Art. 8 bis
Al fine di tutelare laffidamento della clientela, larchitetto, ove iscritto ad uno o più Settori della Sezione A e B, si avvale, in tutti i suoi rapporti con i terzi, del titolo professionale di Architetto, ovvero del titolo corrispondente al o ai Settori della Sezione in cui è iscritto.
Art. 9
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Art. 10
Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.
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CAPITOLO 2 - Norme relative all'esercizio della professione di architetto
Art. 11
L'architetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico. Qualunque sia il suo stato professionale, l'architetto deve disporre dell'indipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità all'interesse generale ed alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni. Egli informa immediatamente l'Ordine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.
Art. 12
L'architetto che voglia esercitare la professione informa diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso l'Ordine di appartenenza.
Art. 13
L'architetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico
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CAPITOLO 3 - Rapporti con i committenti
Art. 14
L'architetto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. L'architetto svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo i criteri concordati per la valutazione dell'onorario. L'architetto deve rapportare alle sue effettive possibilità 'intervento ed ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
Art 15
L'architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.
Art. 16
La rinuncia totale o parziale del compenso è mmissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla, dandone tempestiva comunicazione all'Ordine.
Art. 17
L'architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.
Art. 18
L'architetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio.
Art. 19
L'architetto assolve, personalmente, nell'ambito della propria organizzazione, l'incarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dell'incarico.
Art. 20
La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dell'incarico, è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.
Art. 21
L'architetto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.
Art. 22
L'architetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi mo compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni.
Art. 23
Qualora il professionista intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare nè il committente, nè i colleghi in caso di incarico di gruppo, nè i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.
Art. 24
L'architetto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.
Art. 25
L'architetto, se richiesto come consulente dall'Autorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso l'Ordine di competenza informazioni sui criteri seguiti dall'Ordine.
Art. 26
L'architetto, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico. La carenza, l'imprecisione o l'indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.
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CAPITOLO 4 - Rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi
Art. 27
L'architetto cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o all'ufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per sè o per gli altri.
Art. 28
L'architetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.
Art. 29
L'architetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dell'incarico e fino alla loro approvazione definitiva dall'assumere incarichi privati di progettazione nell'area oggetto dello strumento urbanistico. Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art. 30
L'architetto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art. 31
Nell'esercizio professionale l'architetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.
Art. 32
E' competenza del Consiglio dell'Ordine dirimere i casi dubbi in merito all'applicazione delle norme del presente capitolo.
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CAPITOLO 5 - Rapporti con i colleghi
Art. 33
I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente, il preciso apporto professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art. 34
L'architetto deve evitare ogni forma di scorretta concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.
Art. 35
(omissis)
Art. 36
L'architetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.
Art. 37
L'architetto chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato. Prima dell'accettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti d'autore.
Art. 38
L'architetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta. Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.
Art. 39
Nel caso di un'opera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, l'architetto nel citarla deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolare modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto.
Art. 40
L'architetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella larga di studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni apposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione. Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando l'esatto valore di quest'ultimo titolo ( professore di scuola media;
professore incaricato presso l'università; professore libero docente; professore ordinario, professore emerito, ecc). Non è altresì permesso indicare l'attività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con relative precise qualifiche professionali.
Art. 41
L'architetto, quando sia collaudatore di un'opera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.
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CAPITOLO 6 - Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 42
L'architetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
Art. 43
L'appartenenza all'Ordine comporta per l'architetto il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.
Art. 44
L'architetto ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dall'Ordine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.
Art. 45
L'architetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dell'Ordine.
Art. 46
L'architetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dell'Ordine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.
Art. 47
L'architetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.
Art. 48
L'architetto che si trovi in condizioni di incompatibilità per l'esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine. Quest'ultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione all'Ordine territorialmente competente.
Art. 49
L'architetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri: informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina od elezione; dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della commissione; dare sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità; - si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria; non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva, sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati all'architetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questi associati. L'architetto, inoltre, non potrà fare parte del Consiglio dell'Ordine cui è iscritto per più di due volte consecutive.
Completato il secondo mandato non potrà neppure presentare la propria candidatura per un terzo mandato immediatamente successivo ai due precedenti.
Art. 50
L'architetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente informarsi ed assicurarsi, o personalmente o attraverso il proprio Ordine, sul giudizio di ammissibilità del Bando emesso dall'Ordine provinciale nel cui ambito territoriale si svolge il concorso; ove tale bando dovesse risultare inammissibile, dovrà astenersi dal partecipare allo stesso. L'architetto che per diretto incarico dell'ente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi. La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal C.N.A non è consentita.
Art. 51
L'architetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.
Art. 52
L'architetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al C.N.A le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria;
c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario.
Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;
d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente l'oggetto di detto concorso.
Art. 53
Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dell'Ordine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
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CAPITOLO 6 bis - Informativa e pubblicità dellattività professionale
Art. 35 - Informativa
1. Linformativa al cliente in ordine allattività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare linformazione al cliente in ordine a:
- i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica; attività didattica, con indicazione del periodo e dellistituto presso il quale è stata svolta;
- i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
- le aree di competenza specifica;
- i criteri di calcolo dellonorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
- fotografie: personali e dello studio;
- lindicazione dellattività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
- lindicazione della certificazione di qualità dello studio;
- lindicazione della affiliazione a network professionali;
- premi e onorificenze e quantaltro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene allattività professionale esercitata.
4. Linformativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
- In caso di incarico congiunto, indicare le prestazioni professionali concretamente svolte;
- Indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
- Indicare i dati soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
- Indicare le sole specializzazioni aventi valore legale;
- Indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
- Indicare il soggetto affidatario dellincarico professionale e, alluopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale si svolge lattività professionale.
5. I mezzi attraverso i quali è resa linformativa devono salvaguardare il decoro e il prestigio della professione. In linea di principio e a mero titolo esemplificativo sono da considerarsi tali:
- La carta da lettere, i biglietti da visita, le targhe;
- Le brochure informative inviate a mezzo posta, anche informatica;
- Gli annuari e le rubriche professionali.
Art. 35 bis - Pubblicità
1. Per pubblicità si intende linformativa in ordine allattività professionale rivolta a soggetti indefiniti, siano essi la clientela già acquisita ovvero il pubblico. La pubblicità è resa secondo le disposizioni del presente articolo.
La pubblicità è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a titolo meramente esemplificativo, di qualunque mezzo di comunicazione si avvalga il professionista è tenuto a:
- evitare il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie;
- adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale.
2. I mezzi attraverso i quali è effettuata la pubblicità devono salvaguardare i decoro e prestigio della professione. In linea di principio - e a mero titolo esemplificativo - è da escludersi che possano essere considerati tali:
- i siti web e reti telematiche non attinenti, nemmeno indirettamente, alla professione;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio;
- lutilizzo di testimonial;
Art. 35 ter - Limiti
1. E vietata ogni forma di pubblicità non palese.
2. La partecipazione del professionista ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come lintervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - può essere oggetto di pubblicità da parte di soggetti terzi a condizione che il professionista medesimo si assicuri che:
- sia esclusa qualsiasi enfatizzazione delle capacità e dellattività resa;
- sia evitata la spendita del nome dei clienti;
- sia esclusa qualsiasi indicazione sugli onorari praticati.
3. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come lintervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore a convegni; la collaborazione a giornali - può fornire informazioni in ordine alla attività professionale a condizione che:
- eviti di enfatizzare la propria prestazione e i risultati professionali;
- eviti di spendere il nome dei clienti;
- non offra prestazioni professionali;
- eviti di fornire indicazioni sugli onorari praticati.
4. Lorganizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente comma.
5. Il professionista può avvalersi di uffici stampa di pubbliche relazioni a condizione che lattività di promozione sia svolta nel rispetto delle disposizioni precedenti.
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CAPITOLO 7 - Sanzioni
Art. 54
La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell'Ordine.
Art. 55
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: - l'avvertimento; - la censura; - la sospensione e la cancellazione ai sensi dell'art. 45 del R.D. 23/10/1925, n. 2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
Art. 56
Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap. 1, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della
sospensione fino a tre mesi.
Art. 57
Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.
Art. 58
Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
Art. 59
La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.
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CAPITOLO 8 - Disposizioni finali
Art. 60
Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.
Art. 61
Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare. In conformità a quanto previsto dall'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2 53 7 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del C.N.A., con un proprio regolamento, le presenti norme.
Art. 62
Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sull'organo ufficiale della categoria "L'Architetto" e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana. Esse sono entrate in vigore dal 1° gennaio 1994.
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