|
A seguito del frequente riscontro, nei testi dei bandi esaminati dalla Commissione Bandi di Gara e Concorsi, della richiesta di cauzione per servizi di ingegneria, si evidenzia come questa non possa essere attivata, così come d'altronde ribadito dalla seguente Deliberazione dellAutorità dei Lavori Pubblici:
Deliberazione n. 51 (AG 12/04) del 31/03/2004 - Articoli 30 - Codice 30.1
Il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione è organicamente disciplinato dallart. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e non è suscettibile di interpretazioni estensive. Pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente negli appalti per lesecuzione di lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui allarticolo 30, comma 5, della citata legge n. 109/1994 e s.m. Non sussistendo elementi logico-giuridici a supporto della richiesta aggiuntiva delle due suddette tipologie di cauzioni, detta richiesta determinerebbe, peraltro, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.
Torino, 9 febbraio 2005
La Commissione Bandi di Gara e Concorsi
|
|
La commissione bandi e concorsi dellOAPPCT ha sviluppato, negli ultimi anni, un articolato dibattito al suo interno in merito alle possibilità di incidenza del suo operato sulla realtà delle procedure per laffidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche.
La realtà delle procedure: più comunenmente note come bandi o gare o concorsi, sono tutte figlie dellormai nota Legge Merloni e del suo Regolamento attuativo e nipoti della Direttiva CEE 92/50. Notevoli sono le differenze tra gare e concorsi, tantè che ancora oggi sono attuali, ad esempio, le interpretazioni e le sentenze relative al naturale affidamento dellincarico conseguente la vincita di un concorso. La legge infatti è piuttosto precisa e articolata nel difinire tutti gli elementi relativi alle gare, mentre diventa più vaga e interpretabile nellambito dei concorsi. Al di là quindi di aspetti più culturali la legge è congegnata in modo da orientare le scelte degli enti appaltanti decisamente a favore della gara, sia in relazione ad una vantata semplicità, economicità ed agilità della procedura sia in relazione alle garanzie derivanti dai requisiti numerici che i concorrenti devono necessariamente esibire e dimostrare. Tutto ciò senza contare altri aspetti non marginali quali, ove esistano le risorse, la realizzazione dei progetti direttamente ad opera degli uffici tecnici degli enti, linnalzamento della soglia minima entro cui procedere con gli affidamenti fiduciari, i cosiddetti bonus relativi ai requisiti per le società dingegneria, ecc.. Allinterno di questo quadro si colloca la questione più squisitamente culturale in cui si scontrano due scuole di pensiero e che investe direttamente il mondo degli architetti: due orientamenti che si possono sintetizzare nelle due categorie professionali/societarie degli architetti e ingegneri (liberi professionisti, associati ecc.) da una parte e delle società dingegneria, GEIE, società di servizi ecc. dallaltra. Due filosofie ed approcci nettamente diversi: la prima orientata alla responsabilità individuale, alla priorità del rapporto con la committenza, alla priorità della qualità dellopera, intesa come espressione culturale: la seconda orientata al mercato ed ai suoi tipici processi di competizione, al progetto inteso come processo produttivo, ai rigorosi criteri economici che necessariamente regolano il processo produttivo, al rapporto burocratizzato tra figure di tipo aziendale, alla priorità degli aspetti quantitativi del progetto. Lanalisi di queste due scuole di pensiero è ovviamente lunga e complessa e non è loggetto di questa commento, ma, in un contesto culturale come il nostro fortemente viziato da distorte, miopi e riduttive interpretazioni del mercato e dalla conseguente confusione tra obiettivi economici immediati e qualità, le conseguenze sullarchitettura e in generale sullambiente sono pesantissime.
Il suo operato: si esplica prevalentemente nella verifica della regolarità dei bandi. Per ovvi motivi la Commissione opera allinterno del quadro normativo e del contesto culturale suesposto. Il lavoro della Commissione ha evidenziato la netta preferenza degli Enti banditori per i bandi di affidamento degli incarichi rispetto alla procedura del concorso. Al contempo rarissimi sono gli Enti che chiedono un parere preventivo sui bandi allOAPPCT. Tale richiesta è invece decisamente più frequente per i concorsi, estendendosi in taluni casi anche ad una vera e propria richiesta di collaborazione nella stesura dei bandi. In merito la Commissione registra un nuovo, per quanto ancora cauto ed episodico, atteggiamento di apertura e disponibilità delle PPAA nei confronti dei concorsi. Tale apertura è anche, in buona parte, il risultato del lavoro di promozione dei concorsi portato avanti dallOAPPCT ed in prima persona dalla stessa Commissione, che, particolarmente negli ultimi anni, ha privilegiato questo tipo di lavoro, mirato a diffondere presso i potenziali Enti la conoscenza, la cultura ed i vantaggi dei concorsi di architettura.
Le possibilità di incidenza: praticamente nulle se rapportate allesistenza di strumenti ad efficacia immediata, capaci ad esempio di provocare la revoca o linvalidazione di bandi irregolari. Questa materia è, nella legge, affidata allAutorità di vigilanza. Eventuali ricorsi devono essere inoltrati dai diretti interessati e sono appesantiti dai noti difetti di questi strumenti: costi alti, tempi lunghi e risultai insoddisfacenti. Spesso e volentieri le sentenze, di norma di compromesso, arrivano ad opere ampiamente compiute. Luso dello strumento principe degli Ordini, ovvero la diffida, si è rivelato del tutto inappropriato in relazione allassetto della nuova Legge. Infatti questa, assimilando gli incarichi di progettazione agli appalti, ed assumendo come riferimento la logica del mercato e della concorrenza, ha ovviamente riferito i servizi attinenti allingegneria ed allarchitettura a tutte le figure professionali, singole o societarie, legalmente abilitate a svolgere tali servizi, ovvero, architetti, ingegneri, società di professionisti, società di ingegneria ecc..
Poichè la diffida opera esclusivamente sui propri iscritti, è evidente che attiva un meccanismo di autoesclusione che non solo non influisce minimamente sul caso, ma, peggio, danneggia una categoria e, addirittura, ne favorisce altre: concretamente, ove una gara o un concorso venissero diffidati dal CNAPPC, verrebbbe inibita la partecipazione degli architetti, ma non quella degli ingegneri e, ovviamente, delle società di ingegneria ecc..
In siffatta situazione si comprende bene come i margini per una azione efficace ed incisiva ad opera degli Ordini siano davvero assai ridotti e, per conseguenza, come loperato della Commissione sia necessariamente compresso entro questi margini, ed ulteriormente viziato, non dimentichiamolo, dal carattere puramente volontario del servizio reso dai componenti.
Come architetti ben sappiamo che il progetto di architettura ha ben poco a che fare con la definizione di servizio ed ancor meno con laggettivo attinente. Pertanto uno dei compiti degli architetti e dei loro organi rappresentativi è quello di operare nella direzione della chiarezza dei significati delle categorie relative alle modificazioni dellambiente e, conseguentemente, dei ruoli e delle competenze relativi.
In questottica la Commissione B&C dellOAPPCT, pur non abbandonando il, peraltro sterile e frustrante come anzidetto, lavoro di controllo dei bandi, ha ritenuto di privilegiare azioni volte a stimolare i potenziali Enti banditori ad un utilizzo più frequente del concorso di architettura, azioni che contengono implicitamente la diffusione di una maggior consapevolezza dei valori e delle ragioni dellarchitettura.
Arch. Paolo Perotti
Torino, il 25.11.2004
|