RIMINI - CONCORSO DI IDEE “AI CONFINI DEL MARE”
Nel valutare l’estremo interesse rivestito da tale concorso, sia per le tematiche affrontate che per la qualificazione dei componenti della giuria, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rimini ne rileva i seguenti elementi che, se non modificati, renderebbero poco produttivi i risultati dello stesso:

- Il bando non presenta l’elenco dei soggetti cui è aperta la partecipazione al concorso, come dall’Art. 17 comma 1 della L. 109/94;
- ai sensi dell’Art. 55 del DPR 554/99 la commissione giudicatrice deve essere composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre;
- la composizione degli elaborati, se lasciata a discrezione dei partecipanti come previsto nel bando, potrebbe non consentire un equilibrato ed equo giudizio delle proposte presentate;
- le osservazioni di cui sopra sono pertinenti nel caso in cui l’idea premiata sia successivamente posta a base di gara o di concorso, al fine di realizzare un’opera pubblica.

In attesa delle modifiche al bando,
L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI RIMINI INVITA I PROPRI ISCRITTI
A NON PARTECIPARE AL CONCORSO.
IN FORZA DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TORINO INVITA I PROPRI ISCRITTI A NON PARTECIPARE ALLO STESSO.


Torino, 2 marzo 2005
La Commissione Bandi di Gara e Concorsi



RICHIESTA DI CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
A seguito del frequente riscontro, nei testi dei bandi esaminati dalla Commissione Bandi di Gara e Concorsi, della richiesta di cauzione per servizi di ingegneria, si evidenzia come questa non possa essere attivata, così come d'altronde ribadito dalla seguente Deliberazione dell’Autorità dei Lavori Pubblici:
Deliberazione n. 51 (AG 12/04) del 31/03/2004 - Articoli 30 - Codice 30.1
“Il sistema delle garanzie negli appalti di lavori pubblici e negli affidamenti di incarichi tecnici di progettazione è organicamente disciplinato dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e non è suscettibile di interpretazioni estensive. Pertanto, la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente negli appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui all’articolo 30, comma 5, della citata legge n. 109/1994 e s.m. Non sussistendo elementi logico-giuridici a supporto della richiesta aggiuntiva delle due suddette tipologie di cauzioni, detta richiesta determinerebbe, peraltro, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza.”

Torino, 9 febbraio 2005
La Commissione Bandi di Gara e Concorsi



AVVISO DI DIFFIDA
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Biella DIFFIDA i propri iscritti dal partecipare alla seguente gara:

COMUNE DI VALDENGO (BIELLA)

AVVISO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA

in quanto nel testo del bando non viene specificato l’importo della prestazione professionale.

IN FORZA DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TORINO DIFFIDA I PROPRI ISCRITTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO.


Torino, 26 gennaio 2005
La Commissione Bandi di Gara e Concorsi



AVVISO DI DIFFIDA
L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza, congiuntamente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, DIFFIDANO i propri iscritti dal partecipare al seguente concorso di idee, invitando l’Amministrazione a riesaminarne il bando:

TITO (PZ)

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA
DI PIAZZA DEL SEGGIO, VIA ANNUNZIATA, VIA CONVENTO E VIA MUNICIPIO

con le motivazioni:

- i componenti della Giuria non sono nominati nel testo del bando, né tra questi compare un rappresentante dell’Ordine Professionale;
- il numero di tavole da presentare non è specificato;
- non è prevista la possibilità, una volta concluso il concorso, di mettere a bando l’incarico offrendo al vincitore la possibilità di partecipazione.

IN FORZA DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TORINO DIFFIDA I PROPRI ISCRITTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLO STESSO.


Torino, 26 gennaio 2005
La Commissione Bandi di Gara e Concorsi



COMMISSIONE B&C: mission impossible 10
La commissione bandi e concorsi dell’OAPPCT ha sviluppato, negli ultimi anni, un articolato dibattito al suo interno in merito alle possibilità di incidenza del suo operato sulla realtà delle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione di opere pubbliche.

La realtà delle procedure: più comunenmente note come “bandi” o “gare” o “concorsi”, sono tutte figlie dell’ormai nota “Legge Merloni” e del suo Regolamento attuativo e nipoti della Direttiva CEE 92/50. Notevoli sono le differenze tra “gare” e “concorsi”, tant’è che ancora oggi sono attuali, ad esempio, le interpretazioni e le sentenze relative al naturale affidamento dell’incarico conseguente la vincita di un “concorso”. La legge infatti è piuttosto precisa e articolata nel difinire tutti gli elementi relativi alle “gare”, mentre diventa più vaga e interpretabile nell’ambito dei “concorsi”. Al di là quindi di aspetti più culturali la legge è congegnata in modo da orientare le scelte degli enti appaltanti decisamente a favore della “gara”, sia in relazione ad una vantata semplicità, economicità ed agilità della procedura sia in relazione alle garanzie derivanti dai requisiti numerici che i concorrenti devono necessariamente esibire e dimostrare. Tutto ciò senza contare altri aspetti non marginali quali, ove esistano le risorse, la realizzazione dei progetti direttamente ad opera degli uffici tecnici degli enti, l’innalzamento della soglia minima entro cui procedere con gli affidamenti fiduciari, i cosiddetti “bonus” relativi ai requisiti per le società d’ingegneria, ecc.. All’interno di questo quadro si colloca la questione più squisitamente culturale in cui si scontrano due scuole di pensiero e che investe direttamente il mondo degli architetti: due orientamenti che si possono sintetizzare nelle due categorie professionali/societarie degli architetti e ingegneri (liberi professionisti, associati ecc.) da una parte e delle società d’ingegneria, GEIE, società di servizi ecc. dall’altra. Due filosofie ed approcci nettamente diversi: la prima orientata alla responsabilità individuale, alla priorità del rapporto con la committenza, alla priorità della qualità dell’opera, intesa come espressione culturale: la seconda orientata al mercato ed ai suoi tipici processi di competizione, al progetto inteso come processo produttivo, ai rigorosi criteri economici che necessariamente regolano il processo produttivo, al rapporto “burocratizzato” tra figure di tipo aziendale, alla priorità degli aspetti quantitativi del progetto. L’analisi di queste due scuole di pensiero è ovviamente lunga e complessa e non è l’oggetto di questa commento, ma, in un contesto culturale come il nostro fortemente viziato da distorte, miopi e riduttive interpretazioni del mercato e dalla conseguente confusione tra obiettivi economici immediati e qualità, le conseguenze sull’architettura e in generale sull’ambiente sono pesantissime.

Il suo operato: si esplica prevalentemente nella verifica della regolarità dei bandi. Per ovvi motivi la Commissione opera all’interno del quadro normativo e del contesto culturale suesposto. Il lavoro della Commissione ha evidenziato la netta preferenza degli Enti banditori per i bandi di affidamento degli incarichi rispetto alla procedura del concorso. Al contempo rarissimi sono gli Enti che chiedono un parere preventivo sui bandi all’OAPPCT. Tale richiesta è invece decisamente più frequente per i concorsi, estendendosi in taluni casi anche ad una vera e propria richiesta di collaborazione nella stesura dei bandi. In merito la Commissione registra un nuovo, per quanto ancora cauto ed episodico, atteggiamento di apertura e disponibilità delle PPAA nei confronti dei concorsi. Tale apertura è anche, in buona parte, il risultato del lavoro di promozione dei concorsi portato avanti dall’OAPPCT ed in prima persona dalla stessa Commissione, che, particolarmente negli ultimi anni, ha privilegiato questo tipo di lavoro, mirato a diffondere presso i potenziali Enti la conoscenza, la cultura ed i vantaggi dei concorsi di architettura.

Le possibilità di incidenza: praticamente nulle se rapportate all’esistenza di strumenti ad efficacia immediata, capaci ad esempio di provocare la revoca o l’invalidazione di bandi irregolari. Questa materia è, nella legge, affidata all’Autorità di vigilanza. Eventuali ricorsi devono essere inoltrati dai diretti interessati e sono appesantiti dai noti difetti di questi strumenti: costi alti, tempi lunghi e risultai insoddisfacenti. Spesso e volentieri le sentenze, di norma di compromesso, arrivano ad opere ampiamente compiute. L’uso dello strumento principe degli Ordini, ovvero la diffida, si è rivelato del tutto inappropriato in relazione all’assetto della nuova Legge. Infatti questa, assimilando gli incarichi di progettazione agli appalti, ed assumendo come riferimento la logica del mercato e della concorrenza, ha ovviamente riferito “i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura” a tutte le figure professionali, singole o societarie, legalmente abilitate a svolgere tali servizi, ovvero, architetti, ingegneri, società di professionisti, società di ingegneria ecc..
Poichè la diffida opera esclusivamente sui propri iscritti, è evidente che attiva un meccanismo di autoesclusione che non solo non influisce minimamente sul caso, ma, peggio, danneggia una categoria e, addirittura, ne favorisce altre: concretamente, ove una gara o un concorso venissero diffidati dal CNAPPC, verrebbbe inibita la partecipazione degli architetti, ma non quella degli ingegneri e, ovviamente, delle società di ingegneria ecc..

In siffatta situazione si comprende bene come i margini per una azione efficace ed incisiva ad opera degli Ordini siano davvero assai ridotti e, per conseguenza, come l’operato della Commissione sia necessariamente compresso entro questi margini, ed ulteriormente viziato, non dimentichiamolo, dal carattere puramente volontario del servizio reso dai componenti.
Come architetti ben sappiamo che il progetto di architettura ha ben poco a che fare con la definizione di “servizio” ed ancor meno con l’aggettivo “attinente”. Pertanto uno dei compiti degli architetti e dei loro organi rappresentativi è quello di operare nella direzione della chiarezza dei significati delle categorie relative alle modificazioni dell’ambiente e, conseguentemente, dei ruoli e delle competenze relativi.
In quest’ottica la Commissione B&C dell’OAPPCT, pur non abbandonando il, peraltro sterile e frustrante come anzidetto, lavoro di controllo dei bandi, ha ritenuto di privilegiare azioni volte a stimolare i potenziali Enti banditori ad un utilizzo più frequente del concorso di architettura, azioni che contengono implicitamente la diffusione di una maggior consapevolezza dei valori e delle ragioni dell’architettura.


Arch. Paolo Perotti
Torino, il 25.11.2004