NEWS 2005


NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONE DEI DEBITI PER CONTRIBUTI E SANZIONI
Il Consiglio di Amministrazione dell’Inarcassa, nella riunione del 14 luglio 2005, ha deliberato nuove modalità per la concessione di rateazioni di contributi e sanzioni, che trovano applicazione da tale data. Le modalità si applicano anche agli eredi: vi ricordiamo infatti che la natura civilistica dei contributi e delle sanzioni comporta la loro trasmissibilità agli aventi causa.
Le nuove modalità possono così riassumersi:
- la domanda di rateazione, che deve esplicitare le motivazioni e contenere l’espressa dichiarazione di accettazione del debito, deve essere inoltrata dal professionista o aventi causa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del debito da parte di Inarcassa o, in caso di ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla data di notifica dell’esito del ricorso stesso;
- la rateazione può essere concessa solo per contributi e/o sanzioni di periodi anteriori di almeno ventiquattro mesi all’anno nel quale è presentata la domanda e per importi superiori a € 2.500,00;
- la durata massima del piano di rateazione è di 36 mesi con rate quadrimestrali.
- il tasso di interesse applicato differisce in funzione del debito.
- costituisce elemento ostativo alla concessione della rateazione il mancato rispetto di scadenze di pagamento di rateazioni precedenti.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Inarcassa
> www.inarcassa.it


PRESTAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA REVERSIBILE
Sono state approvate le modifiche allo Statuto che introducono un importante elemento di novità fra le prestazioni previdenziali erogate da Inarcassa. La modifica apportata all’art. 40 prevede , in sostituzione dell’istituto della restituzione dei contributi, la possibilità di fruire di una prestazione previdenziale contributiva reversibile per tutti coloro che, in possesso di almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione, abbiano compiuto il 65° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non fruiscano di pensione di invalidità o inabilità. Questa nuova prestazione oltre ad essere reversibile è integrabile con i trattamenti supplementari.
Coloro che hanno già compiuto o compiranno i sessantacinque anni di età entro il 22/07/2008 possono chiedere, in alternativa alla prestazione di cui sopra, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi precedenti al 01/01/2004 con le modalità previste dalla normativa previgente, mentre per i contributi riferiti a periodi successivi al 01/01/04 non è prevista la restituzione.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Inarcassa (www.inarcassa.it)



ABILITAZIONE AI CONSULENTI FISCALI PER INVIO TELEMATICO AD INARCASSA
A partire da quest’anno Inarcassa consente agli utenti già iscritti al servizio ON line di far trasmettere dai consulenti fiscali le dichiarazioni dei redditi e dei volumi d’affari in via telematica entro il 31 ottobre e ad effettuare entro il 31 dicembre eventuali rettifiche sui dati già trasmessi. Per avvalersi della nuova opportunità, il professionista dovrà compilare un apposito modello elettronico nella propria area riservata su Inarcassa ON line ed indicare i dati anagrafici del consulente fiscale a cui delega la trasmissione della dichiarazione e di eventuali rettifiche.
Per accedere a Inarcassa ON line e presentare la dichiarazione, il consulente fiscale deve possedere i seguenti requisiti:
- essere stato incaricato a trasmettere la dichiarazione, tramite la delega elettronica suddetta;
- essere un soggetto abilitato all’invio della dichiarazione fiscale secondo l’art. 3, comma 3°, del D.P.R. n. 322/98;
- essere in possesso della firma digitale.
Il consulente, collegandosi al sito www.inarcassa.it avrà accesso a un’area personale e riservata su Inarcassa ON line, dalla quale rendere e archiviare per consultazioni le dichiarazioni dei propri clienti.
Tutte le informazioni e gli approfondimenti in merito alla procedura saranno disponibili dal 20 giugno 2005 sul sito www.inarcassa.it



OBBLIGO D’ISCRIZIONE AD INARCASSA PER I TITOLARI DI CONTRATTO A PROGETTO
Nel corso dell’ultimo incontro tra i nodi periferici Inarcassa, tenutosi a Roma il 2 e 3 dicembre scorso, è stata chiarita quale deve essere la posizione previdenziale nei confronti di Inarcassa dei professionisti titolari di contratti a progetto (ex collaborazione coordinata e continuativa).
Gli iscritti all’Ordine degli Architetti (o Ingegneri) in possesso di una Partita Iva individuale e titolari di un contratto “a progetto” sono tenuti all’iscrizione all’Inarcassa con il conseguente obbligo contributivo.
Questo perché l’iscrizione alla gestione separata Inps, prevista dalle collaborazioni a progetto, non viene considerata da Inarcassa come iscrizione ad altra forma di contribuzione obbligatoria (visto che non è possibile il ricongiungimento di tali contributi) dunque non è previsto l’esonero dall’iscrizione.

Per maggiori informazioni potete scrivere una mail all’indirizzo albo.oato@awn.it