L’OAT PARTECIPA ALLA MANIFESTAZIONE UNITARIA DELLE PROFESSIONI
Più di 30 mila, secondo il Sole24Ore, i professionisti alla manifestazione indetta a livello nazionale dal Comitato Unitario delle professioni contro il Decreto Bersani, del 12 ottobre scorso a Roma.
Fra i partecipanti i rappresentanti del Consiglio dell’OAT.
Appare così in continua crescita la tenace mobilitazione del Forum delle Professioni Intellettuali capace di coinvolgere ben 27 categorie di professionisti, mosse da comuni principi che mirano ad una riforma condivisa delle professioni intellettuali incentrata sulla promozione della competitività degli studi professionali.

Scarica sintetica rassegna stampa:

---> Il Sole24ore del 13/10/06 (.pdf)
---> La Stampa del 13/10/06 (.pdf)
---> La Repubblica del 13/10/06 (.pdf)
---> Italia Oggi del 13/10/06 (.pdf)
---> Italia Oggi del 14/10/06 (.pdf)

    

TARIFFE "TEST" PER GLI ARCHITETTI
L'intervento di Raffaele Sirica, Presidente del CNAPPC, apparso sul Sole24Ore di sabato 23 settembre 2006.

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06/10/06

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MANIFESTAZIONE UNITARIA DELLE PROFESSIONI
E’ fissata dal CUP per il 12 ottobre prossimo, a Roma, la manifestazione nazionale contro il decreto Bersani sulla liberalizzazione delle professioni. Con l’occasione verrà presentato il progetto di legge per la “riforma delle professioni intellettuali” esaminato dall’Assemblea plenaria del 14 settembre ma che nella stesura finale, terrà conto dei specifici contributi richiesti ai Consigli Nazionali.

Dettagli logistici
La manifestazione si terrà a Roma il 12 ottobre 2006, con inizio alle 10.30, con concentramento in Piazza del Colosseo - Uscita Metropolitana Linea B.
E' previsto che la manifestazione si svolga lungo Via dei Fori Imperiali per concludersi, intorno alle ore 13,00, in Piazza della Madonna di Loreto (adiacente a Piazza Venezia), dopo gli interventi ufficiali dei rappresentanti delle diverse categorie professionali.

06/10/06

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DETERMINAZIONE CNAPPC N. 2/2006
Si invitano gli iscritti alla lettura della determinazione n. 02/2006 del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 7 settembre 2006, sul regime dei compensi professionali a seguito dell’entrata in vigore del DL 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06 (cd. Decreto Bersani).

---> Vai al testo (.pdf)

15/09/06

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MANOVRA CORRETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Convertito in legge n.248 del 4/8/06 il decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Di seguito è pubblicato il testo completo della legge (la parte riguardante l’attività professionale è all’art. 2) con le modifiche introdotte in sede di conversione in legge evidenziate in corsivo.

---> scarica testo completo (.pdf)

08/09/06

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IL DECRETO BERSANI È LEGGE
La maggioranza ha completato ieri alla Camera l’iter di conversione in legge del Decreto 223/2006, approvando il testo del Senato che ne modifica parte degli articoli.

04/08/06

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ESPRIMI LA TUA OPINIONE
Con l’incontro del 25 luglio 2006 di discussione sul Decreto, il Consiglio OAT ha avviato un’esplorazione qualitativa in merito alle opinioni degli iscritti su alcuni dei punti più scottanti dell’attuale dibattito sulla riforma delle professioni.
Il questionario compilato va inoltrato a: architettitorino@awn.it oppure al fax n. 011.537447 o consegnato direttamente alla segreteria OAT.

---> compila il questionario

25/07/06

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IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO
approvato dal Senato con voto di fiducia e in discussione alla Camera
---> scarica il testo

28/07/06

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APPELLO AL MINISTRO E AL SENATO
SUI MININI PER OO.PP.

I Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri hanno inviato, in forma congiunta, la nota all’On. Antonio Di Pietro - Ministro delle Infrastrutture - e l’appello al capogruppo del Senato.
Gli intervento sono incentrati principalmente sulla proposta di emendamento al secondo comma dell’art. 2 del testo di Disegno di Legge, attraverso il quale si vuole salvaguardare il sistema della tariffazione minima nell’ambito dei lavori pubblici.

---> scarica il testo della nota al Ministro (.pdf)
---> scarica il testo dell’appello al Senato (.pdf)

28/07/06

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COMUNICATO INCONTRO ORDINI-GOVERNO | DL BERSANI - CODICE APPALTI
Il giorno 20.07.2006 una delegazione di Presidenti degli Ordini degli Architetti PPC Provinciali di Alessandria, Ascoli Piceno, Biella, Cuneo, Latina, Oristano, Pisa, Roma, Savona e Torino ha incontrato i gruppi parlamentari dell’Unione: On. Sen. Zanda e la On. Sen. Donati (Presidente dalla Commissione LL.PP. del Senato).
Nell’incontro, svolto in un clima costruttivo, i rappresentanti degli Ordini presenti hanno chiesto ai rappresentanti politici lo stralcio delle lettere a) e b) dell’art. 2 del Decreto Bersani e di impegnarsi a promuovere un tavolo di confronto per elaborare una nuova legge quadro sulla progettazione delle trasformazioni fisiche del territorio.
I rappresentanti politici hanno espresso la loro disponibilità ad avviare un serio confronto che possa vedere, nell’immediato, un contributo fattivo del mondo professionale per apportare alcune modifiche al Codice degli Appalti, per inserire norme a favore della centralità del progetto anche negli strumenti legislativi più prossimi (legge finanziaria) ma, ancora più importante, per costruire insieme una proposta di legge che possa finalmente vederci presenti nelle fasi di impostazione dei testi normativi.

24/07/06

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ABOLIZIONE DEI MINIMI TARIFFARI ANCHE PER LE OO.PP.
Dagli ultimi sviluppi al Senato in merito al Decreto sembra passare l’orientamento di abolire i minimi tariffari anche per la progettazione delle opere pubbliche.
Sul punto, il Consiglio Nazione P.P.C ha inviato al Presidente del Consiglio e a i tutti Ministri , via fax, la lettera di cui sotto che chiede con forza al Governo di recedere da tale intenzione.
Allo scopo di rafforzare l’iniziativa, il Consiglio Nazionale ha inoltre invitato gli ordini provinciali ad inoltrare, a loro volta, ai medesimi indirizzi, una nota di sostegno.
L’OAT ha sottoscritto l’iniziativa.

---> scarica il testo del documento inviato dal CNAPPC

---> sottoscrivi l'appello del Consiglio Nazionale Architetti

21/07/06

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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI: UN MEETING PER DISCUTERE DI TARIFFE E ALTRO
Il consiglio OAT organizza un meeting aperto a tutti gli iscritti interessati per fornire chiarimenti, per sollecitare interventi e opinioni, per anticipare i possibili sbocchi del provvedimento in corso di discussione. L’incontro è occasione per discutere sulle motivazioni di contrarietà o condivisione di quanto previsto dal cd. “Decreto Bersani”, sulle ripercussioni che avrà sulla libera professione e sulla opportunità e possibilità di contrastarne i disposti. Si auspica la partecipazione di un largo numero di iscritti.

Si prega di confermare la partecipazione via e-mail a architettitorino@awn.it

14/07/06

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IL COMUNICATO STAMPA DEL CUP
Un comunicato stampa per divulgare le iniziative promosse con l’obiettivo primario di sostenere gli emendamenti al decreto presentati lo scorso 11 luglio.

---> scarica comunicato stampa (.pdf)

21/07/06

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IL SOLE 24 ORE: LA POSIZIONE DEL CUP
L’articolo apparso sul Sole-24 Ore di domenica 16 luglio 2006 dal titolo “ Il Cup: un decreto attuativo sulle tariffe”.

---> scarica l’articolo (.pdf)

21/07/06

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I DOCUMENTI DEL CUP E DEL CNAPPC
In riferimento al Decreto Legge sulle liberalizzazioni varato del Governo, il Comitato unitario degli Ordini e Collegi professionali (CUP) riunitosi in Assembla straordinaria a Roma il 5 luglio 2006, e l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti P.P.C. riunitasi a Roma i 7 luglio 2006, hanno approvato i seguenti documenti:

Per enfatizzare la contrarietà del mondo delle professioni al nuovo provvedimento,
il CUP ha organizzato una
MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
per il 21 luglio 2006 a PADOVA dalle ore 10:30
alla quale chiede di partecipare massivamente.

Maggiori dettagli saranno successivamente forniti dal CUP in merito alla sua organizzazione.

14/07/06

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REGIME DI FRANCHIGIA DALL’IVA
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 introduce all’articolo n. 37, commi 15, 16 e 17 un regime di franchigia dall’Iva per i soggetti passivi marginali.
Viene introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2007, un regime di franchigia dall’Iva per i soggetti passivi marginali, come consentito dall’art. 24 della sesta direttiva.

Vediamo gli aspetti principali, segnalando che il testo dell’articolo si rivela impreciso, in considerazione della prevista applicazione del nuovo regime dal periodo di imposta 2007, per cui dovranno essere apportate delle correzioni in sede di conversione in legge (specie con riguardo al meccanismo della rettifica delle detrazioni).

Soggetti ammessi
Al regime di franchigia sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.

Vantaggi del regime
I contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi, salvo quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi naturalmente non potranno addebitare l’imposta sulle operazioni effettuate, né detrarre quella sugli acquisti.

Soggetti esclusi
Sono esclusi dal regime di franchigia i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e quelli non residenti. Sono inoltre esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

Procedimento
Ai soggetti che applicano il regime di franchigia viene assegnata una partita Iva speciale. Coloro che iniziano l’attività, se ritengono di rientrare nel nuovo regime e intendono avvalersene lo comunicano all’agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività. E’ comunque possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari; l’opzione è valida per almeno tre anni, dopo di che si estende annualmente sino a revoca. Sia l’opzione che la revoca vanno comunicate con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Adempimenti
I soggetti che applicano il regime di franchigia trasmettono telepaticamente all’agenzia delle entrate l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Essi possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio competente, ma in questo caso dovranno dotarsi di una apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei, per la connessione con il sistema informativo dell’agenzia.

Rettifica delle detrazioni
Chi si avvale del regime di franchigia deve effettuare la rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, comma 3, del dpr 633/1972; in pratica deve restituire l’imposta detratta sui beni giacenti e sui servizi non utilizzati, dato che saranno impiegati in attività senza diritto di detrazione. L’Iva dovuta per effetto della rettifica, deve essere versta in tre rate annuali da corrispondere entro il termini previsto per il versamento del saldo a decorrere dall’anno nel quale è intervenuta la modifica.

Transito nel regime speciale
Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’Iva è applicata nei modi ordinari occorre tenere conto anche dell’eventuale imposta relativa alle operazioni a esigibilità differita, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Inoltre, l’eventuale eccedenza detraibile emergente da tale dichiarazione, ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso in presenza dei presupposti indicati nel terzo comma dell’art. 30 del dpr 633/72, è utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del dlgs n. 241/97.

Acquisti intracomunitari
I soggetti che si avvalgono del regime speciale, qualora effettuino acquisti intracomunitari, oppure altre operazioni per le quali sono debitori dell’Iva (es. acquisti da non residenti), sono tenuti a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Fuoriuscita dal regime
Il regime di franchigia cessa di applicarsi a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti per l’ammissione, ovvero dallo stesso anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall’ufficio supera i 10.500 euro. In questa seconda ipotesi sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti del periodo stesso.

Cessioni intracomunitarie
Viene integrato l’art. 41 del dl 331/93, prevedendo che le cessioni verso altri stati membri effettuate dai soggetti che si avvalgono del nuovo regime di franchigia non costituiscono cessioni intracomunitarie.



14/07/06

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DAL 2007 CAMBIA IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, detto “decreto Bersani”, tra le molte novità introdotte ha anche modificato le scadenze degli adempimenti fiscali a partire dall’anno 2007.
Tempi più stretti per tutti. Tempi, tuttavia, che potrebbe essere impossibile rispettare viste le novità che ogni legge finanziaria introduce. Ecco le scadenze del nuovo calendario:

I sostituti di imposta:
28 febbraio – consegna del modello Cud ai lavoratori dipendenti
31 marzo – presentazione modello 770 semplificato e ordinario

Società di capitali:
31 luglio – invio solo in via telematica del modello unico
31 luglio – invio solo in via telematica delle dichiarazione Iva
16 giugno o luglio – versamento delle imposte

Persone fisiche:
30 giugno – invio del modello unico su supporto cartaceo per le persone fisiche che hanno realizzato un volume d’affari inferiore o uguale a 10.000 euro
31 luglio – invio del modello unico in via telematica per le persone fisiche con volume d’affari superiore ai 10.000 euro
16 giugno – versamento delle imposte dirette

14/07/06

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IL PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO
SUL DECRETO BERSANI

Il decreto Bersani rivela ancora una volta la gran confusione che regna tra le forze politiche al governo in materia di concorrenza per le attività economiche, perché mette insieme ingiustificatamente servizi e professioni, beni materiali e prodotti intellettuali. Vi sono certamente settori che hanno bisogno di liberalizzazione, anche tra le professioni, ma occorre distinguerli e non accomunarli in provvedimenti che mirano indiscriminatamente a privilegiare solo il costo più basso.

Con riferimento alle libere professioni, i vantaggi del compratore saranno quasi esclusivamente di natura economica: risparmiare sulle prestazioni richieste. Ma se chi si rivolge ad un professionista vuole anche avere la certezza della qualità, dovrà ricredersi. Non si può compare il vino al prezzo dell’acqua. Perché chi deve svolgere una prestazione non standardizzata, originale e non ripetitiva, quando offre ribassi crescenti tenderà anche a comprimere sempre più il tempo che ci dedica, e i risultati si vedranno presto, anzi si vedono già ora, dal momento che la concorrenza strisciante sugli onorari è da tempo in corso. E proprio con riferimento alle categorie professionali, il potersi fare concorrenza anche tramite la pubblicità sul costo delle prestazioni comporterà solo uno svilimento del lavoro intellettuale, senza tener conto che sarà difficile intervenire deontologicamente contro chi profferirà vanterie e non onorerà quanto promesso. Per i giovani, poi, tutto ciò segna definitivamente la scomparsa dal mercato. Costretti a scontrarsi implacabilmente a “colpi” di sconto, finiranno per elemosinare incarichi di nessun rilievo e che tutti gli altri avranno disdegnato, mentre i grandi studi (che paiono essere, per il governo, gli unici capaci di offrire grandi prestazioni) non avranno difficoltà a trovare accordi di “cartello”, potendo contare sulla loro forza economica, sulla loro fama, sul prestigio già conquistato, su una clientela che cercherà solo loro per le prestazioni di qualità.

Per valutarne le ripercussioni, occorre distinguere, sempre a proposito delle libere professioni, tra categorie e categorie. Dato per scontato che esistono privilegi a favore solo di pochissime di queste (il contingentamento degli accessi, oppure l’esclusiva su alcuni atti o prestazioni di nessuna rilevanza intellettuale, anche se necessitevoli di garanzia del prestatore), probabilmente da abolire, per le altre ci saranno conseguenze diverse. I medici e le professioni sanitarie probabilmente saranno indifferenti all’abolizione delle tariffe minime: chi mai si sognerebbe di discutere il prezzo della propria salute con chi deve occuparsene? Analogo ragionamento, anche se con qualche preoccupazione in meno, lo svolgerà chi ha bisogno di un avvocato: pagherà qualsiasi cifra chi è molto timoroso per la sua sorte, mentre per pratiche correnti si cercherà chi è disposto a lavorare per nulla. Ma, si badi bene: i grandi studi professionali, che la televisione americana ci mostra sempre vincenti, tendono ormai ad accaparrarsi tutto, semplicemente ridistribuendo i costi non più tariffati sulle prestazioni che svolgono con maggior remunerazione (e qui non ci saranno più limiti al rialzo). Le professioni inflazionate e non ritenute essenziali (e tra queste occorre purtroppo mettere gli architetti) vedranno invece scomparire la prestazione coscienziosa e decuplicare i contenziosi. Perché, tra l’altro, l’obbligo del risultato, unito al minor prezzo, produrrà infiniti scontenti tra i committenti e prestazioni rancorose e piene di insoddisfazione tra i progettisti.

Gli scioperi dei liberi professionisti, come forma di protesta, sono però improponibili. Perché rischiano di essere autolesionistici o di sortire l’effetto opposto, tenendo conto della disinformazione dell’opinione pubblica (e non solo) sui loro redditi, sulle loro difficoltà di lavorare, sul ruolo reale degli Ordini, che non è certamente quello di sindacati o corporazioni. Molto più efficaci saranno una campagna di stampa e la richiesta di confronti stringenti con il governo, ma non solo, perché molti di questi provvedimenti sono ispirati da altre categorie economiche (gli industriali, per esempio, abituati a concepire tutto in termini concorrenziali, senza alcuna distinzione). In ogni caso non è ormai possibile pensare di conservare ad oltranza le tariffe minime, quando in molti paesi europei queste sono state abolite o circoscritte a poche attività. Semmai, è opportuno abolirle per le prestazioni di routine (basti pensare allo svolgimento delle pratiche edilizie, che spesso rappresentano il lavoro non creativo, anche se sempre più impegnativo del progettista, e che possono semplicemente essere compensate a tempo ed a parte).

arch. Riccardo Bedrone
presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino


07/07/06

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IL DECRETO BERSANI: Abolizione dei minimi tariffari - Libera pubblicizzazione dei servizi professionali
Libera costituzione di società professionali multidisciplinari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 223 del 4/7/06 cosiddetto “Bersani”. Si tratta di un provvedimento del governo, per il rilancio economico e sociale, la promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, il contrasto all’evasione fiscale, contenente importanti novità in materia di servizi professionali, ed in particolare:

ABOLIZIONE MINIMI TARIFFARI
La lettera a) del comma 2 dell'art. 1 dello schema di decreto legge dispone l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime o compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Al comma 3 dell’art. 2 è inoltre previsto che le norme deontologiche e i codici di autodisciplina che stabiliscono le tariffe professionali dovranno essere adeguate a quanto sopra entro il 1° gennaio 2007; in caso di mancato adeguamento diverranno nulle.

> leggi il parere del Consiglio OAT

PUBBLICITÀ DEI SERVIZI DEI LIBERI PROFESSIONISTI
La lettera b) del sopraccitato comma dispone l'abrogazione di tutti i provvedimenti legislativi che prevedono il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI MULTIDISCIPLINARI
La lettera c) prevede l'abolizione del divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che un professionista può partecipare ad una sola società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.


---> Scarica il testo del decreto-legge (.pdf)

07/07/06

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NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “BERSANI”
Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 introduce ulteriori importanti novità riguardanti gli aspetti fiscali dell’attività dei liberi professionisti. Novità che sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto “Bersani”.

Valore degli immobili compravenduti
Art. 35, commi 2, 3 e 4
Gli uffici finanziari potranno rettificare i corrispettivi e i ricavi dichiarati per le vendite di immobili basandosi sul valore di mercato Più precisamente per quanto riguarda l’Iva (ma la disciplina è sostanzialmente analoga per il comparto reddituale) si stabilisce che per le cessioni di beni immobili e relative pertinenze, la prova certa e diretta che consente all’ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente indipendentemente dall’ispezione contabile si intende raggiunta anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza di quelle dichiarate sono desunte sulla base del valore normale dei beni.

Iva sugli appalti
Art. 35, commi 5 e 6
Sulle prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nonché nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, l’Iva non dovrà essere addebitata dal committente, ma auto applicata dal committente. Ma solo dopo che la Commissione europea avrà dato parere favorevole.

Iva sui fabbricati
Art. 35, comma 8
Diventano esenti le locazioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale, inclusi quelli strumentali per natura, nonché quelli abitativi locati dalle imprese costruttrici in attesa della vendita. Inoltre l’esenzione è applicabile ora anche alle locazioni finanziarie.
Anche per quanto riguarda le cessioni di fabbricati si estende l’ambito dell’esenzione iva e dell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro. L’Iva continua ad applicarsi soltanto alle cessioni di fabbricati poste in essere dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero purché effettuate entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento. Al di fuori di tale ipotesi le cessioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale e da chiunque effettuate diventano operazioni esenti.

Rettifica della detrazione
Art. 35, comma 9
Corollario delle modifiche al regime Iva delle cessioni e locazioni di immobili è l’obbligo di rettifica della detrazione operata precedentemente, in quanto le operazioni esenti non consentono la detrazione a monte. L’imposta dovuta per effetto della rettifica è versata in tre rate annuali, da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell’acconto Iva di dicembre. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione o con l’utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. In caso di mancato versamento di ogni singola rata si applica la sanzione del 30% e si procede alla riscossione coattiva.

Conti correnti dei professionisti
Art. 36, comma 12
Viene introdotto l'obbligo per i liberi professionisti di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Inoltre i compensi in denaro per l'esercizio di attività professionali devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.

Detrazione 41% su ristrutturazioni
Art. 35, commi 19 e 20
Nel regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 41%) l’applicazione della norma è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dall’entrate in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga esposto separatamente il costo della manodopera.

Compravendite immobiliari
Art. 35, commi 21, 22 e 23
Con la Finanziaria 2006 venne introdotta la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva pari al 12,50% per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari e di considerare come base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in casi di cessioni di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, il valore catastale al posto del corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili connessi all’applicazione di tale norma erano ridotti del 20%. Il decreto Bersani prevede l’obbligo di indicare comunque nell’atto il corrispettivo pattuito; inoltre eleva al 30% la percentuale di riduzione degli onorari notarili.
Inoltre è previsto l’obbligo di dichiarare le modalità di pagamento del corrispettivo e l’eventuale intervento di un mediatore e l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, nonché le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l’indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dell’agente immobiliare.

Responsabilità appaltatore
Art. 35, commi 28-34
Viene introdotta la responsabilità solidale a carico dell’appaltatore per il versamento dell’Iva , delle ritenute e dei contributi dovuti dal subappaltatore. Obbligo per il committente di verificarne (pena sanzione amministrativa) il regolare pagamento.

Nozione di area edificabile
Art. 36, comma 2
Viene sancita in via normativa la nozione di area edificabile che riguarda sia le imposte sui redditi che le imposte indirette. Un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Autovetture e ammortamenti
Art. 36, commi 5 e 6
Viene preclusa la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati in relazione alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli.

Ammortamenti sugli immobili
Art.36, commi 7 e 8
Il Valore dei terreni e delle aree occupate da fabbricati strumentali dovrà essere scorporato dal valore dell’immobile e non potrà essere ammortizzato.

Ritenuta d’acconto
Art. 37, comma 1
La variazione normativa aggiunge tra i soggetti tenuti all’effettuazione della ritenuta d’acconto nel caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.

Elenchi clienti e fornitori
Art. 37, commi 8 e 9
Dall’anno prossimo i contribuenti dovranno presentare all’agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti nei cui confronti hanno emesso fatture (elenco clienti) e l’elenco presso i quali hanno effettuato acquisti rilevanti per l’Iva (elenco fornitori) nel corso del periodo d’imposta precedente.

Regime di franchigia Iva
Art. 37, commi 15, 16 e 17
Viene introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2007, un regime di franchigia dall’Iva per i soggetti passivi marginali. Sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni all’esportazione.

Rilascio del numero di partita Iva
Art. 37, commi 18, 19 e 20
Dal 1° settembre 2006 l’amministrazione dovrà effettuare controlli preventivi, finalizzati ad accertare la reale operatività del soggetto passivo. Ad alcune categorie di contribuenti potrà essere chiesta una fideiussione a garanzia del pagamento dell’Iva (misura recentemente ritenuta ammissibile dalla corte di giustizia dell’Ue).

Ammortamento beni immateriali
Art. 37, comma 45
L’ammortamento dei marchi viene equiparato a quello dell’avviamento. Aumento del limite di deducibilità per le immobilizzazioni immateriali per investimenti in nuove tecnologie.
In particolare è previsto l’innalzamento dal terzo alla metà del costo per l’ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e simili, mentre è ridotta da un decimo a un diciottesimo del costo la deducibilità dell’ammortamento del costo dei marchi di impresa.

Pagamenti per titolari di partita Iva
Art. 37, comma 49
E’ previsto l’obbligo per i titolari di partita Iva, a partire dal 1° ottobre 2006, di utilizzare modalità di pagamento telematico delle imposte e dei contributi.

Semplificazioni ICI
Art. 37, commi 53, 54 e 55
La norma sopprime a far data dl 2007 l’obbligo di presentare le dichiarazioni ai fini ICI, fermo restando gli altri adempimenti.
Il comma 54 contiene una norma di carattere ordinativo relativamente alla fruizione dei dati catastali dell’agenzia del territorio mentre al comma successivo si prevede che l’Ici possa essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e possa essere versata con le modalità di cui al dlgs 241/97.

07/07/06

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