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Più di 30 mila, secondo il Sole24Ore, i professionisti alla manifestazione indetta a livello nazionale dal Comitato Unitario delle professioni contro il Decreto Bersani, del 12 ottobre scorso a Roma.
Fra i partecipanti i rappresentanti del Consiglio dellOAT. Appare così in continua crescita la tenace mobilitazione del Forum delle Professioni Intellettuali capace di coinvolgere ben 27 categorie di professionisti, mosse da comuni principi che mirano ad una riforma condivisa delle professioni intellettuali incentrata sulla promozione della competitività degli studi professionali. Scarica sintetica rassegna stampa: ---> Il Sole24ore del 13/10/06 (.pdf) ---> La Stampa del 13/10/06 (.pdf) ---> La Repubblica del 13/10/06 (.pdf) ---> Italia Oggi del 13/10/06 (.pdf) ---> Italia Oggi del 14/10/06 (.pdf) |
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L'intervento di Raffaele Sirica, Presidente del CNAPPC, apparso sul Sole24Ore di sabato 23 settembre 2006.
> Vai al testo 06/10/06 > torna all'inizio |
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E fissata dal CUP per il 12 ottobre prossimo, a Roma, la manifestazione nazionale contro il decreto Bersani sulla liberalizzazione delle professioni. Con loccasione verrà presentato il progetto di legge per la riforma delle professioni intellettuali esaminato dallAssemblea plenaria del 14 settembre ma che nella stesura finale, terrà conto dei specifici contributi richiesti ai Consigli Nazionali.
Dettagli logistici La manifestazione si terrà a Roma il 12 ottobre 2006, con inizio alle 10.30, con concentramento in Piazza del Colosseo - Uscita Metropolitana Linea B. E' previsto che la manifestazione si svolga lungo Via dei Fori Imperiali per concludersi, intorno alle ore 13,00, in Piazza della Madonna di Loreto (adiacente a Piazza Venezia), dopo gli interventi ufficiali dei rappresentanti delle diverse categorie professionali. 06/10/06 > torna all'inizio |
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Si invitano gli iscritti alla lettura della determinazione n. 02/2006 del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del 7 settembre 2006, sul regime dei compensi professionali a seguito dellentrata in vigore del DL 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06 (cd. Decreto Bersani).
---> Vai al testo (.pdf) 15/09/06 > torna all'inizio |
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Convertito in legge n.248 del 4/8/06 il decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto allevasione fiscale.
Di seguito è pubblicato il testo completo della legge (la parte riguardante lattività professionale è allart. 2) con le modifiche introdotte in sede di conversione in legge evidenziate in corsivo. ---> scarica testo completo (.pdf) 08/09/06 > torna all'inizio |
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La maggioranza ha completato ieri alla Camera liter di conversione in legge del Decreto 223/2006, approvando il testo del Senato che ne modifica parte degli articoli.
04/08/06 > torna all'inizio |
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Con lincontro del 25 luglio 2006 di discussione sul Decreto, il Consiglio OAT ha avviato unesplorazione qualitativa in merito alle opinioni degli iscritti su alcuni dei punti più scottanti dellattuale dibattito sulla riforma delle professioni.
Il questionario compilato va inoltrato a: architettitorino@awn.it oppure al fax n. 011.537447 o consegnato direttamente alla segreteria OAT. ---> compila il questionario 25/07/06 > torna all'inizio |
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approvato dal Senato con voto di fiducia e in discussione alla Camera
---> scarica il testo 28/07/06 > torna all'inizio |
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I Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri hanno inviato, in forma congiunta, la nota allOn. Antonio Di Pietro - Ministro delle Infrastrutture - e lappello al capogruppo del Senato. Gli intervento sono incentrati principalmente sulla proposta di emendamento al secondo comma dellart. 2 del testo di Disegno di Legge, attraverso il quale si vuole salvaguardare il sistema della tariffazione minima nellambito dei lavori pubblici. ---> scarica il testo della nota al Ministro (.pdf) ---> scarica il testo dellappello al Senato (.pdf) 28/07/06 > torna all'inizio |
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COMUNICATO INCONTRO ORDINI-GOVERNO | DL BERSANI - CODICE APPALTI
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Il giorno 20.07.2006 una delegazione di Presidenti degli Ordini degli Architetti PPC Provinciali di Alessandria, Ascoli Piceno, Biella, Cuneo, Latina, Oristano, Pisa, Roma, Savona e Torino ha incontrato i gruppi parlamentari dellUnione: On. Sen. Zanda e la On. Sen. Donati (Presidente dalla Commissione LL.PP. del Senato).
Nellincontro, svolto in un clima costruttivo, i rappresentanti degli Ordini presenti hanno chiesto ai rappresentanti politici lo stralcio delle lettere a) e b) dellart. 2 del Decreto Bersani e di impegnarsi a promuovere un tavolo di confronto per elaborare una nuova legge quadro sulla progettazione delle trasformazioni fisiche del territorio. I rappresentanti politici hanno espresso la loro disponibilità ad avviare un serio confronto che possa vedere, nellimmediato, un contributo fattivo del mondo professionale per apportare alcune modifiche al Codice degli Appalti, per inserire norme a favore della centralità del progetto anche negli strumenti legislativi più prossimi (legge finanziaria) ma, ancora più importante, per costruire insieme una proposta di legge che possa finalmente vederci presenti nelle fasi di impostazione dei testi normativi. 24/07/06 > torna all'inizio |
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Dagli ultimi sviluppi al Senato in merito al Decreto sembra passare lorientamento di abolire i minimi tariffari anche per la progettazione delle opere pubbliche.
Sul punto, il Consiglio Nazione P.P.C ha inviato al Presidente del Consiglio e a i tutti Ministri , via fax, la lettera di cui sotto che chiede con forza al Governo di recedere da tale intenzione. Allo scopo di rafforzare liniziativa, il Consiglio Nazionale ha inoltre invitato gli ordini provinciali ad inoltrare, a loro volta, ai medesimi indirizzi, una nota di sostegno. LOAT ha sottoscritto liniziativa. ---> scarica il testo del documento inviato dal CNAPPC ---> sottoscrivi l'appello del Consiglio Nazionale Architetti 21/07/06 > torna all'inizio |
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Il consiglio OAT organizza un meeting aperto a tutti gli iscritti interessati per fornire chiarimenti, per sollecitare interventi e opinioni, per anticipare i possibili sbocchi del provvedimento in corso di discussione. Lincontro è occasione per discutere sulle motivazioni di contrarietà o condivisione di quanto previsto dal cd. Decreto Bersani, sulle ripercussioni che avrà sulla libera professione e sulla opportunità e possibilità di contrastarne i disposti. Si auspica la partecipazione di un largo numero di iscritti.
Si prega di confermare la partecipazione via e-mail a architettitorino@awn.it 14/07/06 > torna all'inizio |
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IL COMUNICATO STAMPA DEL CUP
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Un comunicato stampa per divulgare le iniziative promosse con lobiettivo primario di sostenere gli emendamenti al decreto presentati lo scorso 11 luglio.
---> scarica comunicato stampa (.pdf) 21/07/06 > torna all'inizio |
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IL SOLE 24 ORE: LA POSIZIONE DEL CUP
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Larticolo apparso sul Sole-24 Ore di domenica 16 luglio 2006 dal titolo Il Cup: un decreto attuativo sulle tariffe.
---> scarica larticolo (.pdf) 21/07/06 > torna all'inizio |
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I DOCUMENTI DEL CUP E DEL CNAPPC
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In riferimento al Decreto Legge sulle liberalizzazioni varato del Governo, il Comitato unitario degli Ordini e Collegi professionali (CUP) riunitosi in Assembla straordinaria a Roma il 5 luglio 2006, e lAssemblea dei Presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti P.P.C. riunitasi a Roma i 7 luglio 2006, hanno approvato i seguenti documenti:
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Per enfatizzare la contrarietà del mondo delle professioni al nuovo provvedimento,
il CUP ha organizzato una |
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MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
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per il 21 luglio 2006 a PADOVA dalle ore 10:30
alla quale chiede di partecipare massivamente. Maggiori dettagli saranno successivamente forniti dal CUP in merito alla sua organizzazione. 14/07/06 > torna all'inizio |
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Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 introduce allarticolo n. 37, commi 15, 16 e 17 un regime di franchigia dallIva per i soggetti passivi marginali.
Viene introdotto, a partire dal periodo dimposta 2007, un regime di franchigia dallIva per i soggetti passivi marginali, come consentito dallart. 24 della sesta direttiva. Vediamo gli aspetti principali, segnalando che il testo dellarticolo si rivela impreciso, in considerazione della prevista applicazione del nuovo regime dal periodo di imposta 2007, per cui dovranno essere apportate delle correzioni in sede di conversione in legge (specie con riguardo al meccanismo della rettifica delle detrazioni). Soggetti ammessi Al regime di franchigia sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nellanno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume daffari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni allesportazione. Vantaggi del regime I contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dal versamento dellIva e da tutti gli altri obblighi, salvo quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione telematica dei corrispettivi. Essi naturalmente non potranno addebitare limposta sulle operazioni effettuate, né detrarre quella sugli acquisti. Soggetti esclusi Sono esclusi dal regime di franchigia i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dellimposta e quelli non residenti. Sono inoltre esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. Procedimento Ai soggetti che applicano il regime di franchigia viene assegnata una partita Iva speciale. Coloro che iniziano lattività, se ritengono di rientrare nel nuovo regime e intendono avvalersene lo comunicano allagenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività. E comunque possibile optare per lapplicazione dellimposta nei modi ordinari; lopzione è valida per almeno tre anni, dopo di che si estende annualmente sino a revoca. Sia lopzione che la revoca vanno comunicate con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Adempimenti I soggetti che applicano il regime di franchigia trasmettono telepaticamente allagenzia delle entrate lammontare complessivo delle operazioni effettuate. Essi possono farsi assistere negli adempimenti tributari dallufficio competente, ma in questo caso dovranno dotarsi di una apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei, per la connessione con il sistema informativo dellagenzia. Rettifica delle detrazioni Chi si avvale del regime di franchigia deve effettuare la rettifica della detrazione ai sensi dellart. 19 bis 2, comma 3, del dpr 633/1972; in pratica deve restituire limposta detratta sui beni giacenti e sui servizi non utilizzati, dato che saranno impiegati in attività senza diritto di detrazione. LIva dovuta per effetto della rettifica, deve essere versta in tre rate annuali da corrispondere entro il termini previsto per il versamento del saldo a decorrere dallanno nel quale è intervenuta la modifica. Transito nel regime speciale Nellultima dichiarazione annuale in cui lIva è applicata nei modi ordinari occorre tenere conto anche delleventuale imposta relativa alle operazioni a esigibilità differita, per le quali non si è ancora verificata lesigibilità. Inoltre, leventuale eccedenza detraibile emergente da tale dichiarazione, ferma restando la possibilità di chiedere il rimborso in presenza dei presupposti indicati nel terzo comma dellart. 30 del dpr 633/72, è utilizzata in compensazione ai sensi dellart. 17 del dlgs n. 241/97. Acquisti intracomunitari I soggetti che si avvalgono del regime speciale, qualora effettuino acquisti intracomunitari, oppure altre operazioni per le quali sono debitori dellIva (es. acquisti da non residenti), sono tenuti a versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Fuoriuscita dal regime Il regime di franchigia cessa di applicarsi a decorrere dallanno solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti per lammissione, ovvero dallo stesso anno solare in cui il volume daffari dichiarato dal contribuente o rettificato dallufficio supera i 10.500 euro. In questa seconda ipotesi sarà dovuta limposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nellintero anno solare, salvo il diritto alla detrazione dellimposta sugli acquisti del periodo stesso. Cessioni intracomunitarie Viene integrato lart. 41 del dl 331/93, prevedendo che le cessioni verso altri stati membri effettuate dai soggetti che si avvalgono del nuovo regime di franchigia non costituiscono cessioni intracomunitarie. 14/07/06 > torna all'inizio |
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Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, detto decreto Bersani, tra le molte novità introdotte ha anche modificato le scadenze degli adempimenti fiscali a partire dallanno 2007.
Tempi più stretti per tutti. Tempi, tuttavia, che potrebbe essere impossibile rispettare viste le novità che ogni legge finanziaria introduce. Ecco le scadenze del nuovo calendario: I sostituti di imposta: 28 febbraio consegna del modello Cud ai lavoratori dipendenti 31 marzo presentazione modello 770 semplificato e ordinario Società di capitali: 31 luglio invio solo in via telematica del modello unico 31 luglio invio solo in via telematica delle dichiarazione Iva 16 giugno o luglio versamento delle imposte Persone fisiche: 30 giugno invio del modello unico su supporto cartaceo per le persone fisiche che hanno realizzato un volume daffari inferiore o uguale a 10.000 euro 31 luglio invio del modello unico in via telematica per le persone fisiche con volume daffari superiore ai 10.000 euro 16 giugno versamento delle imposte dirette 14/07/06 > torna all'inizio |
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Il decreto Bersani rivela ancora una volta la gran confusione che regna tra le forze politiche al governo in materia di concorrenza per le attività economiche, perché mette insieme ingiustificatamente servizi e professioni, beni materiali e prodotti intellettuali. Vi sono certamente settori che hanno bisogno di liberalizzazione, anche tra le professioni, ma occorre distinguerli e non accomunarli in provvedimenti che mirano indiscriminatamente a privilegiare solo il costo più basso. Con riferimento alle libere professioni, i vantaggi del compratore saranno quasi esclusivamente di natura economica: risparmiare sulle prestazioni richieste. Ma se chi si rivolge ad un professionista vuole anche avere la certezza della qualità, dovrà ricredersi. Non si può compare il vino al prezzo dellacqua. Perché chi deve svolgere una prestazione non standardizzata, originale e non ripetitiva, quando offre ribassi crescenti tenderà anche a comprimere sempre più il tempo che ci dedica, e i risultati si vedranno presto, anzi si vedono già ora, dal momento che la concorrenza strisciante sugli onorari è da tempo in corso. E proprio con riferimento alle categorie professionali, il potersi fare concorrenza anche tramite la pubblicità sul costo delle prestazioni comporterà solo uno svilimento del lavoro intellettuale, senza tener conto che sarà difficile intervenire deontologicamente contro chi profferirà vanterie e non onorerà quanto promesso. Per i giovani, poi, tutto ciò segna definitivamente la scomparsa dal mercato. Costretti a scontrarsi implacabilmente a colpi di sconto, finiranno per elemosinare incarichi di nessun rilievo e che tutti gli altri avranno disdegnato, mentre i grandi studi (che paiono essere, per il governo, gli unici capaci di offrire grandi prestazioni) non avranno difficoltà a trovare accordi di cartello, potendo contare sulla loro forza economica, sulla loro fama, sul prestigio già conquistato, su una clientela che cercherà solo loro per le prestazioni di qualità. Per valutarne le ripercussioni, occorre distinguere, sempre a proposito delle libere professioni, tra categorie e categorie. Dato per scontato che esistono privilegi a favore solo di pochissime di queste (il contingentamento degli accessi, oppure lesclusiva su alcuni atti o prestazioni di nessuna rilevanza intellettuale, anche se necessitevoli di garanzia del prestatore), probabilmente da abolire, per le altre ci saranno conseguenze diverse. I medici e le professioni sanitarie probabilmente saranno indifferenti allabolizione delle tariffe minime: chi mai si sognerebbe di discutere il prezzo della propria salute con chi deve occuparsene? Analogo ragionamento, anche se con qualche preoccupazione in meno, lo svolgerà chi ha bisogno di un avvocato: pagherà qualsiasi cifra chi è molto timoroso per la sua sorte, mentre per pratiche correnti si cercherà chi è disposto a lavorare per nulla. Ma, si badi bene: i grandi studi professionali, che la televisione americana ci mostra sempre vincenti, tendono ormai ad accaparrarsi tutto, semplicemente ridistribuendo i costi non più tariffati sulle prestazioni che svolgono con maggior remunerazione (e qui non ci saranno più limiti al rialzo). Le professioni inflazionate e non ritenute essenziali (e tra queste occorre purtroppo mettere gli architetti) vedranno invece scomparire la prestazione coscienziosa e decuplicare i contenziosi. Perché, tra laltro, lobbligo del risultato, unito al minor prezzo, produrrà infiniti scontenti tra i committenti e prestazioni rancorose e piene di insoddisfazione tra i progettisti. Gli scioperi dei liberi professionisti, come forma di protesta, sono però improponibili. Perché rischiano di essere autolesionistici o di sortire leffetto opposto, tenendo conto della disinformazione dellopinione pubblica (e non solo) sui loro redditi, sulle loro difficoltà di lavorare, sul ruolo reale degli Ordini, che non è certamente quello di sindacati o corporazioni. Molto più efficaci saranno una campagna di stampa e la richiesta di confronti stringenti con il governo, ma non solo, perché molti di questi provvedimenti sono ispirati da altre categorie economiche (gli industriali, per esempio, abituati a concepire tutto in termini concorrenziali, senza alcuna distinzione). In ogni caso non è ormai possibile pensare di conservare ad oltranza le tariffe minime, quando in molti paesi europei queste sono state abolite o circoscritte a poche attività. Semmai, è opportuno abolirle per le prestazioni di routine (basti pensare allo svolgimento delle pratiche edilizie, che spesso rappresentano il lavoro non creativo, anche se sempre più impegnativo del progettista, e che possono semplicemente essere compensate a tempo ed a parte). arch. Riccardo Bedrone presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino 07/07/06 > torna all'inizio |
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 223 del 4/7/06 cosiddetto Bersani. Si tratta di un provvedimento del governo, per il rilancio economico e sociale, la promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, il contrasto allevasione fiscale, contenente importanti novità in materia di servizi professionali, ed in particolare: ABOLIZIONE MINIMI TARIFFARI La lettera a) del comma 2 dell'art. 1 dello schema di decreto legge dispone labrogazione di tutte le disposizioni legislative che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime o compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Al comma 3 dellart. 2 è inoltre previsto che le norme deontologiche e i codici di autodisciplina che stabiliscono le tariffe professionali dovranno essere adeguate a quanto sopra entro il 1° gennaio 2007; in caso di mancato adeguamento diverranno nulle. > leggi il parere del Consiglio OAT PUBBLICITÀ DEI SERVIZI DEI LIBERI PROFESSIONISTI La lettera b) del sopraccitato comma dispone l'abrogazione di tutti i provvedimenti legislativi che prevedono il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI MULTIDISCIPLINARI La lettera c) prevede l'abolizione del divieto di fornire allutenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che un professionista può partecipare ad una sola società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. ---> Scarica il testo del decreto-legge (.pdf) 07/07/06 > torna all'inizio |
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Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 introduce ulteriori importanti novità riguardanti gli aspetti fiscali dellattività dei liberi professionisti. Novità che sono entrate in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Bersani.
Valore degli immobili compravenduti Art. 35, commi 2, 3 e 4 Gli uffici finanziari potranno rettificare i corrispettivi e i ricavi dichiarati per le vendite di immobili basandosi sul valore di mercato Più precisamente per quanto riguarda lIva (ma la disciplina è sostanzialmente analoga per il comparto reddituale) si stabilisce che per le cessioni di beni immobili e relative pertinenze, la prova certa e diretta che consente allufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente indipendentemente dallispezione contabile si intende raggiunta anche se lesistenza delle operazioni imponibili o linesattezza di quelle dichiarate sono desunte sulla base del valore normale dei beni. Iva sugli appalti Art. 35, commi 5 e 6 Sulle prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono lattività di costruzione o ristrutturazione di immobili, nonché nei confronti dellappaltatore principale o di un altro subappaltatore, lIva non dovrà essere addebitata dal committente, ma auto applicata dal committente. Ma solo dopo che la Commissione europea avrà dato parere favorevole. Iva sui fabbricati Art. 35, comma 8 Diventano esenti le locazioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale, inclusi quelli strumentali per natura, nonché quelli abitativi locati dalle imprese costruttrici in attesa della vendita. Inoltre lesenzione è applicabile ora anche alle locazioni finanziarie. Anche per quanto riguarda le cessioni di fabbricati si estende lambito dellesenzione iva e dellapplicazione dellimposta proporzionale di registro. LIva continua ad applicarsi soltanto alle cessioni di fabbricati poste in essere dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno effettuato interventi di recupero purché effettuate entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellintervento. Al di fuori di tale ipotesi le cessioni di fabbricati di qualsiasi tipologia catastale e da chiunque effettuate diventano operazioni esenti. Rettifica della detrazione Art. 35, comma 9 Corollario delle modifiche al regime Iva delle cessioni e locazioni di immobili è lobbligo di rettifica della detrazione operata precedentemente, in quanto le operazioni esenti non consentono la detrazione a monte. Limposta dovuta per effetto della rettifica è versata in tre rate annuali, da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dellacconto Iva di dicembre. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione o con lutilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. In caso di mancato versamento di ogni singola rata si applica la sanzione del 30% e si procede alla riscossione coattiva. Conti correnti dei professionisti Art. 36, comma 12 Viene introdotto l'obbligo per i liberi professionisti di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Inoltre i compensi in denaro per l'esercizio di attività professionali devono essere riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Detrazione 41% su ristrutturazioni Art. 35, commi 19 e 20 Nel regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 41%) lapplicazione della norma è subordinata alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dallentrate in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue lintervento venga esposto separatamente il costo della manodopera. Compravendite immobiliari Art. 35, commi 21, 22 e 23 Con la Finanziaria 2006 venne introdotta la possibilità di applicare unimposta sostitutiva pari al 12,50% per la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni immobiliari e di considerare come base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in casi di cessioni di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, il valore catastale al posto del corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili connessi allapplicazione di tale norma erano ridotti del 20%. Il decreto Bersani prevede lobbligo di indicare comunque nellatto il corrispettivo pattuito; inoltre eleva al 30% la percentuale di riduzione degli onorari notarili. Inoltre è previsto lobbligo di dichiarare le modalità di pagamento del corrispettivo e leventuale intervento di un mediatore e lammontare della spesa sostenuta per la mediazione, nonché le analitiche modalità di pagamento della stessa, con lindicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale dellagente immobiliare. Responsabilità appaltatore Art. 35, commi 28-34 Viene introdotta la responsabilità solidale a carico dellappaltatore per il versamento dellIva , delle ritenute e dei contributi dovuti dal subappaltatore. Obbligo per il committente di verificarne (pena sanzione amministrativa) il regolare pagamento. Nozione di area edificabile Art. 36, comma 2 Viene sancita in via normativa la nozione di area edificabile che riguarda sia le imposte sui redditi che le imposte indirette. Unarea è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dallapprovazione della Regione e dalladozione di strumenti attuativi del medesimo. Autovetture e ammortamenti Art. 36, commi 5 e 6 Viene preclusa la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati in relazione alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli. Ammortamenti sugli immobili Art.36, commi 7 e 8 Il Valore dei terreni e delle aree occupate da fabbricati strumentali dovrà essere scorporato dal valore dellimmobile e non potrà essere ammortizzato. Ritenuta dacconto Art. 37, comma 1 La variazione normativa aggiunge tra i soggetti tenuti alleffettuazione della ritenuta dacconto nel caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente anche il curatore fallimentare e il commissario liquidatore. Elenchi clienti e fornitori Art. 37, commi 8 e 9 Dallanno prossimo i contribuenti dovranno presentare allagenzia delle entrate lelenco dei soggetti nei cui confronti hanno emesso fatture (elenco clienti) e lelenco presso i quali hanno effettuato acquisti rilevanti per lIva (elenco fornitori) nel corso del periodo dimposta precedente. Regime di franchigia Iva Art. 37, commi 15, 16 e 17 Viene introdotto, a partire dal periodo dimposta 2007, un regime di franchigia dallIva per i soggetti passivi marginali. Sono ammesse le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno realizzato nellanno precedente (o presumono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume daffari non superiore a 7.000 euro e non hanno effettuato (o prevedono di non effettuare) cessioni allesportazione. Rilascio del numero di partita Iva Art. 37, commi 18, 19 e 20 Dal 1° settembre 2006 lamministrazione dovrà effettuare controlli preventivi, finalizzati ad accertare la reale operatività del soggetto passivo. Ad alcune categorie di contribuenti potrà essere chiesta una fideiussione a garanzia del pagamento dellIva (misura recentemente ritenuta ammissibile dalla corte di giustizia dellUe). Ammortamento beni immateriali Art. 37, comma 45 Lammortamento dei marchi viene equiparato a quello dellavviamento. Aumento del limite di deducibilità per le immobilizzazioni immateriali per investimenti in nuove tecnologie. In particolare è previsto linnalzamento dal terzo alla metà del costo per lammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere di ingegno e simili, mentre è ridotta da un decimo a un diciottesimo del costo la deducibilità dellammortamento del costo dei marchi di impresa. Pagamenti per titolari di partita Iva Art. 37, comma 49 E previsto lobbligo per i titolari di partita Iva, a partire dal 1° ottobre 2006, di utilizzare modalità di pagamento telematico delle imposte e dei contributi. Semplificazioni ICI Art. 37, commi 53, 54 e 55 La norma sopprime a far data dl 2007 lobbligo di presentare le dichiarazioni ai fini ICI, fermo restando gli altri adempimenti. Il comma 54 contiene una norma di carattere ordinativo relativamente alla fruizione dei dati catastali dellagenzia del territorio mentre al comma successivo si prevede che lIci possa essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e possa essere versata con le modalità di cui al dlgs 241/97. 07/07/06 > torna all'inizio |
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